Una occasione perduta dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 209 del 9 giugno 2008)

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Con la ordinanza n. 209 del 9 giugno 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sollevata, dal Tribunale ordinario di Bolzano in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione laddove prevede che le spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per l’adempimento dell’incarico sono anticipate dall’erario.
La vicenda processuale riguarda un procedimento per il disconoscimento di paternità ad istanza di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato con conseguente ammissione di consulenza per l’esame del DNA.
A fronte delle rilevanti spese da anticipare, il CTU aveva chiesto di essere esonerato dall’incarico.
Il Tribunale di Bolzano, che in un primo tempo aveva emesso decreto di liquidazione a favore del consulente e poi aveva revocato tale provvedimento, peraltro non eseguito, dubita circa la costituzionalità della norma (art 131 T.U.) nella misura in cui riserva la liquidazione delle spese di consulenza solo al momento del rendiconto delle stesse e, quindi, all’esito del mezzo istruttorio.
Viene, quindi ravvisata la violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della carta costituzionale, nonché delle regole del giusto processo di cui all’art. 111 della stessa costituzione.
Ebbene, la Corte rileva che la lettera della legge (<spese sostenute>) presuppone che la loro anticipazione a carico dell’erario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate.
L’articolo in esame non costituisce ostacolo né per la difesa, in quanto non preclude al consulente di adempiere al proprio incarico non assumendosi definitivamente l’onere delle spese, né per il processo in quanto la liquidazione del compenso dell’ausiliario del magistrato non è idonea ad incidere sui tempi di celebrazione del processo.
A nostro modestissimo parere il Giudice delle leggi ha perso una buona occasione per rivolgere anche in questa occasione come già ha fatto in altre precedenti occasioni almeno una esortazione al legislatore di apportare quelle modifiche alla normativa di riferimento che garantiscano la difesa tecnico professionale del non abbiente.
Ed invero la Corte si è occupata più volte della figura del consulente tecnico.
Nel vigore del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 venne sollevata eccezione di incostituzionalità dell’art. 11 laddove si escludeva che fosse posto a carico dello Stato l’obbligo di anticipare i compensi spettanti ai consulenti per l’opera prestata.
In quel caso la Corte (sentenza del 1973) ribadì le stesse argomentazioni svolte per una ipotesi analoga che riguardava il compenso del difensore.
La previsione della anticipazione a carico dell’erario delle spese vive sostenute dall’ausiliario del giudice aveva già di per sé l’effetto di rimuovere, nei limiti ritenuti congrui dal legislatore, gli ostacoli di ordine economico che sembrassero limitare l’uguaglianza dei cittadini (art 3 cost.) rappresentando ad un tempo uno strumento rientrante negli appositi istituti che assicurano i mezzi per agire e difendersi in giudizio (art. 24 cost.).
In quella occasione, tuttavia, la Corte volle ribadire un proprio convincimento altre volte espresso e che costituiva una forte esortazione rivolta al legislatore e cioè che “de lege ferenda e da un punto di vista di politica legislativa può anche auspicarsi una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti”.
Lo stesso articolo 11 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 è stato oggetto di esame della Corte Costituzionale nel 1983 allorchè il Tribunale di Milano ebbe a rilevare che veniva prevista a carico dell’erario soltanto la anticipazione delle spese per il consulente di ufficio rimanendo trascurata quella del consulente di parte   con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Nell’occasione la Corte ebbe a condividere l’ assunto che “all’epoca di emanazione della legge sul gratuito patrocinio (1923) e secondo il sistema processuale allora vigente (di cui al Codice di rito approvato con r.d. 25 giugno 1865 n. 2376) non era previsto il consulente di parte per le ipotesi in cui nel giudizio si ricorresse al parere di uno o più periti (artt 252/270); d’altro canto, però, il perito o i periti potevano essere concordemente nominati dalle parti e, soltanto quando le parti stesse non si fossero, in proposito, accordate, essi erano nominati dal Giudice (art. 253). Viceversa con il nuovo ordinamento instaurato con il Codice di rito del 1940, il consulente tecnico è sempre nominato dal Giudice e le parti hanno, in tal caso, la facoltà di “farsi assistere da un loro consulente tecnico” (artt 61/87 e 201).
Il nuovo codice di rito del 1940 ha, quindi, sancito che la “difesa” non è più soltanto “legale” ma anche (entro certi limiti) “tecnica”.
Il diritto di difesa, come più volte dichiarato dal Giudice delle leggi, è in primo luogo garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale.
Le stesse argomentazioni svolte a favore del difensore, al quale doveva essere assicurata la possibilità di partecipare ad una idonea dialettica processuale, furono con la pronuncia del 1983, rivolte nei riguardi del consulente tecnico di ufficio il quale “svolge funzioni che, secondo la comune opinione di dottrina e giurisprudenza, sono paragonabili a quello dell’avvocato, limitatamente al piano tecnico”.
La pronuncia del 1983 accolse la eccezione di incostituzionalità dell’articolo 11 del r.d. 3282/1923 nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici.
A nostro modestissimo avviso, la evoluzione del pensiero nell’esame della materia del patrocinio a spese dello Stato avrebbe, quindi, dovuto portare almeno ad un accenno rivolto al legislatore ad operare in modo tale che venisse rimosso l’ostacolo costituito dalla norma che non consente di porre tempestivamente a carico dell’erario le spese della consulenza tecnica.
L’articolo 90 del nostro codice di rito, pur facendo salve le disposizioni relative aol gratuito patrocinio (quelle del 1923) dispone che nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
Ed è appunto lo Stato che si sostituisce alla parte ammessa al beneficio nella erogazione delle anticipazioni suddette.
Per tali ragioni riteniamo che la disparità di trattamento tra la difesa “legale” e quella “tecnica” in  termini di anticipazione delle spese, andrebbe riesaminata.
 
Avv. Nicola Ianniello
Presidente dell’A.N.V.A.G. – 07/08
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I provvedimenti indicati si trovano sul sito www.anvag.it/biblioteca/giurisprudenza

Ianniello Nicola

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