Un figlio può essere affidato a un genitore in modo esclusivo?

Scarica PDF Stampa
SOMMARIO:

  1. Introduzione
  2. In che cosa consiste l’affido?
  3. In che modo funziona l’affido?
  4. Che cosa significa affido super esclusivo?
  5. In quali occasioni si può chiedere l’affido super esclusivo?

Introduzione

Un matrimonio che sembrava essere nato sotto i migliori auspici, naufraga nel peggiore dei modi.

I due coniugi da anni hanno dei litigi furiosi e il marito compie ai danni della moglie delle autentiche vessazioni psicologiche.

La donna chiede la separazione perché il marito è diventato molto violento.

Ha deciso di riprendere in mano la sua vita e quella di suo figlio.

A questo proposito si reca da un avvocato per chiedere in che modo agire e che cosa fare per tutelare il bambino.

In questo articolo scriveremo qualcosa sull’affido super esclusivo, che cosa significa e quali sono le conseguenze.

Si tratta di una soluzione che viene adottata dai giudici in casi eccezionali e che conferisce al genitore affidatario il diritto di prendere qualunque decisione nell’interesse del minore, comprese quelle più importanti, senza prima consultarsi con l’altro genitore.

Andiamo con ordine e vediamo subito che cos’è l’affido.

Volume consigliato

L’affidamento del minore

Con taglio pratico e utili formule, l’opera è un’analisi delle criticità legate all’affidamento del minore.Attraverso il supporto degli orientamenti giurisprudenziali e di consigli operativi, si offrono le soluzioni ai principali quesiti relativi al diritto alla bigenitorialità, all’affidamento in caso di disgregazione del nucleo familiare, all’assegnazione della casa coniugale e all’utilizzo di questa quale forma di tutela della prole.Si affrontano altresì le questioni del mantenimento e dei criteri per la sua determinazione, dell’ascolto del minore e dell’alienazione parentale.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista (marinelli@areaconsulenze.it), arbitro e mediatore, docente di diritto privato e di diritto della mediazione e dell’arbitrato presso l’università eCampus e presso corsi attivati dalle università di Padova, Firenze e Siena. È anche formatore accreditato dal ministero della giustizia. È presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it)Luciano Natale VinciAvvocato del Foro di Matera, svolge la professione forense dall’anno 2005, dividendosi tra i due studi di cui è titolare, in Roma e in Policoro (MT). Impegnato nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori sin dall’inizio dell’attività professionale, dall’anno 2011 è cultore di Diritto Privato presso l’Università eCampus.Dall’aprile 2016 è Presidente della Camera Minorile Distrettuale della Lucania e vanta la partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in materia giuridica familiare e minorile.

Damiano Marinelli, Vinci Natale Luciano | 2017 Maggioli Editore

16.00 €  15.20 €

In che cosa consiste l’affido?

Si parla di affido esclusivamente nei confronti dei figli minorenni, vale a dire, coloro che al momento della separazione o del divorzio dei genitori non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

L’affido è relativo all’esercizio della responsabilità di genitori.

L’insieme delle decisioni delle quali una madre e un padre si devono fare carico nell’interesse del minore.

Ad esempio, quale scuola fargli frequentare, dove mandarlo in vacanza, quale sport sia meglio consigliarli di svolgere.

Quando una coppia di genitori si rende conto che il matrimonio sia arrivato al capolinea e si separa, si decide con chi dovranno abitare i figli e quante volte potranno vedere il genitore non collocatario.

Le modalità e i tempi dell’affidamento verranno disposti dal giudice, il quale deve prima prendere in considerazione la possibilità che i bambini vengano affidati sia alla mamma sia al papà, attraverso il cosiddetto affido condiviso.

Se una simile soluzione dovesse arrecare dei pregiudizi per i figli, perché uno dei due genitori è inadatto dal lato educativo, non resta che scegliere l’affido esclusivo.

In che modo funziona l’affido?

Come scritto in precedenza, la regola è rappresentata dall’affido condiviso.

In parole più semplici, significa che il bambino resta a vivere con un unico genitore, mentre l’altro potrà esercitare il suo diritto di visita, vale a dire, vedere il figlio e tenerlo presso di sé, nei giorni e nei tempi che vengono stabiliti dal Tribunale.

Esempio:

Tizio e Caia decidono di separarsi.

All’udienza il giudice affida il loro figlio di 5 anni Sempronio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.

Il papà potrà vedere il bambino il lunedì e il mercoledì dalle 08:00 alle 20.00 e potrà passare con lui due fine settimana al mese.

Mentre l’affido è relativo alla modalità con la quale i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, il collocamento ha come oggetto la residenza del minore.

Nell’affido condiviso, le questioni di ordinaria amministrazione, ad esempio, che cosa mangiare ogni giorno e quali quaderni comprare, vengono affrontate in modo separato, mentre le decisioni più importanti per il minore, ad esempio, la scelta di una scuola oppure uno sport da praticare, devono essere prese da entrambi i genitori di comune accordo.

In caso di contrasto si renderà necessario interpellare un giudice.

Se una simile modalità risulta contraria all’interesse dei figli, il giudice sceglie per l’affido esclusivo.

In questo caso, il genitore non affidatario può lo stesso prendere parte alle scelte più importanti, relative all’educazione, all’istruzione, e si deve rivolgere al Tribunale se dovesse ritenere che l’altro genitore abbia assunto decisioni pregiudizievoli e continuare ad esercitare il diritto di visita, sempre che una simile frequentazione non comprometta il benessere psicofisico del minore.

Che cosa significa affido super esclusivo?

Sinora abbiamo parlato di affido esclusivo, però, esiste anche l’affido super esclusivo, noto come affido esclusivo rafforzato.

Una simile modalità viene adottata esclusivamente in casi estremi, ad esempio quando un genitore si rivela particolarmente violento nei confronti dei figli.

Come scritto in precedenza, nell’affido esclusivo si verifica una compressione della responsabilità genitoriale, nonostante il genitore affidatario possa lo stesso vedere i figli e dire la sua nelle decisioni più importanti a loro relative.

Nell’affido super esclusivo le cose cambiano perché esclusivamente al genitore affidatario spetterà il compito di decidere autonomamente sulle questioni nell’interesse del minore, importanti o meno che siano.

In quali occasioni si può chiedere l’affido super esclusivo?

L’affido super esclusivo viene disposto in casi eccezionali di una determinata gravità,di solito, quando il genitore è completamente incapace di rivolgere le sue attenzioni ai figli, oppure se dovesse assumere un comportamento pregiudizievole per loro.

Ad esempio, un padre completamente disinteressato che non corrisponde neanche il mantenimento per il figlio, alla madre violenta oppure al genitore che fa utilizzo di sostanza alcoliche o stupefacenti.

L’affido super esclusivo, può essere chiesto anche quando è il figlio a rifiutare qualsiasi rapporto con il genitore oppure se lo stesso abita lontano per motivi di lavoro o altro.

In questo caso, le parti si possono mettere d’accordo per l’affido super esclusivo in modo che il genitore collocatario possa adottare tutte le decisioni senza prima essersi consultato con l’altro.

Qualsiasi accordo in questo senso deve prima essere sottoposto al vaglio da parte del giudice per accertare che una simile scelta corrisponda all’interesse del minore.

Volume consigliato

L’affidamento del minore

Con taglio pratico e utili formule, l’opera è un’analisi delle criticità legate all’affidamento del minore.Attraverso il supporto degli orientamenti giurisprudenziali e di consigli operativi, si offrono le soluzioni ai principali quesiti relativi al diritto alla bigenitorialità, all’affidamento in caso di disgregazione del nucleo familiare, all’assegnazione della casa coniugale e all’utilizzo di questa quale forma di tutela della prole.Si affrontano altresì le questioni del mantenimento e dei criteri per la sua determinazione, dell’ascolto del minore e dell’alienazione parentale.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista (marinelli@areaconsulenze.it), arbitro e mediatore, docente di diritto privato e di diritto della mediazione e dell’arbitrato presso l’università eCampus e presso corsi attivati dalle università di Padova, Firenze e Siena. È anche formatore accreditato dal ministero della giustizia. È presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it)Luciano Natale VinciAvvocato del Foro di Matera, svolge la professione forense dall’anno 2005, dividendosi tra i due studi di cui è titolare, in Roma e in Policoro (MT). Impegnato nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori sin dall’inizio dell’attività professionale, dall’anno 2011 è cultore di Diritto Privato presso l’Università eCampus.Dall’aprile 2016 è Presidente della Camera Minorile Distrettuale della Lucania e vanta la partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in materia giuridica familiare e minorile.

Damiano Marinelli, Vinci Natale Luciano | 2017 Maggioli Editore

16.00 €  15.20 €

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento