Rating d’impresa: cos’è, a cosa serve e come ottenerlo?

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Per rating d’impresa– da non confondere col rating di legalità e cioè il voto che l’Autorità per la concorrenza e del mercato (Agcm), in collaborazione con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, assegna a quelle società che richiedono di essere valutate sotto il profilo etico secondo specifici requisiti – s’intende un indice di misurazione della reputazione di un operatore economico aspirante aggiudicatario, ottenuto valutando le sue pregresse esperienze. In altri termini il rating di impresa, si fonda essenzialmente: sulla valutazione della performance durante l’esecuzione; sulla reputazione guadagnata sul campo; sulla continuità nell’attività senza contestazioni.

Requisiti qualificanti del rating d’impresa

L’individuazione e la valutazione dei requisiti qualificanti il rating è demandata all’Anac, la quale è tenuta a definire mediante linee guida sia i requisiti reputazionali su cui si fonda il sistema, sia i criteri di valutazione degli stessi, sia le modalità di rilascio della relativa certificazione.

I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa tengono conto, quindi, dei precedenti comportamenti dell’impresa per un massimo di 100 punti aggiornato su base annuale.
In particolare il 60% dei 100 punti del punteggio è attribuito tenendo conto:
1. del rispetto dei tempi e costi di esecuzione degli appalti ( 25 punti ciascuno )
2. dell’assenza di contestazioni sulla qualità delle attività eseguite (10 punti),
3. della mancanza di contestazioni sulle misure di sicurezza (10 punti),
4. della gestione dei documenti (3 punti), della corretta gestione del personale e dei rapporti con subappaltatori (6 punti ciascuno) e con la Stazione Appaltante ( 4 punti ).

Il restante 40% dei 100 punti del punteggio è distribuito tenendo conto:
1. del comportamento in gara (25 punti)
2. degli anni di attività sul mercato senza penalizzazioni (1 punto all’anno per un massimo di 15 punti).

Sono, invece, considerati come requisiti penalizzanti ai fini del rilascio della relativa certificazione:
1. la mancata adesione al soccorso istruttorio;
2. l’ inadempimento in relazione alla denuncia obbligatoria delle richieste estorsive o corruttive;
3. l’ esito del contenzioso in fase di gara o di esecuzione;
4. la risoluzione contrattuale per inadempimento;
5. l’escussione della cauzione per mancata sottoscrizione del contratto o per false dichiarazioni;
6. l’attivazione della polizza decennale;

A cosa serve il rating d’impresa ?

Il rating di impresa può essere utilizzato per:
1. ottenere punteggi premianti nella valutazione dell’offerta presentata in gara, es. rating più elevato = punteggio maggiore;
2. essere strumento di qualificazione negli appalti di lavori, servizi e forniture sotto i 150mila euro
3. determinare l’incremento convenzionale premiante ai fini dell’attestazione SOA (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto);
4. ottenere uno sconto sulle garanzie richieste in gara;
5. il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dallo codice dei contratti pubblici;
Inoltre l’art. 93 comma 7 del codice dei contratti pubblici , prevede per i servizi e le forniture è prevista una riduzione del 30% per chi è in possesso del rating di impresa o del rating di legalità o di altre certificazioni specificamente individuate.

Come ottenerlo ?

Va premesso che la richiesta per il rilascio della certificazione relativa al rating di impresa è facoltativa e non obbligatoria, esclusivamente su istanza di parte. Pertanto le Imprese interessate possono presentare la relativa richiesta di rating all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) allegando le schede standard delle performance relative all’esecuzione dell’ultimo quinquennio, rilasciate dalle stazioni appaltanti ad ultimazione del contratto. L’ Anac verifica la completezza della documentazione presentata ed in caso di documentazione incompleta o falsa il rating di impresa non viene rilasciato e l’operatore economico è soggetto alle conseguenze penali e amministrative previste dalla normativa vigente. In ogni caso, il rating di impresa non può essere rilasciato agli operatori economici che non posseggono i requisiti generali per la partecipazione alle procedura di evidenza pubblica, nonché a quegli operatori che non presentino una dichiarazione sostitutiva di assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici (assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, assenza di delitti consumati o tentati, false comunicazioni sociali ecc.).
In definitiva, perché conviene dotarsi del rating di Impresa?
1. Perché rappresenta uno strumento di selezione e valutazione delle imprese partecipanti, da parte delle stazione appaltanti;
2. Perché costituisce il bigliettino da visita delle capacità della propria impresa, che potrebbe avere maggiori possibilità di aggiudicazione.

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