Un appello davanti al Consiglio di Stato è improcedibile se la sentenza appellata non è stata depositata in giudizio, neppure in copia semplice non certificata conforme all’originale, né dall’appellante né dalle parti appellate, e d’altra parte neanche ri

Lazzini Sonia 30/10/08
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La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che, ai sensi del principio risultante dall’art. 347, comma 2 c.p.c., l’appellante davanti al Consiglio di Stato è tenuto ad inserire nel suo fascicolo copia (anche semplice, se però non ne venga contestata la conformità all’originale) della sentenza appellata ed a tanto può adempiere fino alla scadenza del termine ultimo entro il quale gli è consentito produrre documenti; l’onere in parola può essere surrogato dall’acquisizione della stessa sentenza in altro modo, cioè mediante il suo deposito a cura delle altre parti, ovvero per effetto dell’avvenuto suo inserimento nel fascicolo d’ufficio. Tuttavia, qualora tale produzione manchi del tutto il giudice d’appello deve dichiarare l’appello improcedibile, senza dover e poter fissare con decisione interlocutoria un termine entro il quale l’incombente possa essere eseguito dall’appellante o dalla parte più diligente, salvo il caso di impossibilità obiettiva del deposito
 
Merita di essere segnalato il seguente breve passaggio tratto dalla decisione numero 4427 del 17 settembre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
<Ciò posto, la Sezione rileva che la sentenza appellata non è stata depositata in giudizio, neppure in copia semplice non certificata conforme all’originale, né dall’appellante né dalle parti appellate, e d’altra parte neanche risulta comunque acquisita agli atti.
 
      La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che, ai sensi del principio risultante dall’art. 347, comma 2 c.p.c., l’appellante davanti al Consiglio di Stato è tenuto ad inserire nel suo fascicolo copia (anche semplice, se però non ne venga contestata la conformità all’originale) della sentenza appellata ed a tanto può adempiere fino alla scadenza del termine ultimo entro il quale gli è consentito produrre documenti; l’onere in parola può essere surrogato dall’acquisizione della stessa sentenza in altro modo, cioè mediante il suo deposito a cura delle altre parti, ovvero per effetto dell’avvenuto suo inserimento nel fascicolo d’ufficio. Tuttavia, qualora tale produzione manchi del tutto il giudice d’appello deve dichiarare l’appello improcedibile, senza dover e poter fissare con decisione interlocutoria un termine entro il quale l’incombente possa essere eseguito dall’appellante o dalla parte più diligente, salvo il caso di impossibilità obiettiva del deposito (cfr. Cons. St., Ap., 22 dicembre 1982 n. 20 e Sez. VI, 24 giugno 1994 n. 1057).
 
      Ciò in quanto il mancato deposito della decisione appellata non consente di verificarne la data di pubblicazione e dell’eventuale notifica quindi il rispetto dei termini per l’impugnazione, né di conoscerne le motivazioni per poter attribuire contenuto, prima ancora che eventuale fondatezza, alle doglianze formulate dall’appellante.
 
      Nella specie non v’è in atti, come si è detto, alcuna copia della sentenza 19 febbraio 2007 n. 725 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, né d’altro canto risulta che una tal produzione sia stata obiettivamente impossibile, sicché non possono che essere dichiarati improcedibili i motivi aggiunti che tale sentenza investono, con l’ulteriore conseguenza dell’improcedibilità dell’impugnazione del solo dispositivo, dunque dell’intero appello.
 
      Tuttavia, la Sezione ravvisa ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti presenti delle spese del grado.>
 
 
A cura di *************
 
 
N. 4427/08 REG.DEC.
N.   10413   ********
ANNO   2006  
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)        
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 10413/06 Reg. Gen., proposto dalla COOPERATIVA s.c. – ALFA -, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. **************** ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Grez Associati s.r.l. in Roma, via Lungotevere Flaminio n. 46/IV B;
 
CONTRO
 
la BETA s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli **********************, ************** e *****ò ********, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;
 
E NEI CONFRONTI
 
del Comune di NOVI LIGURE, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
 
di ALESSSIO S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. ************* e dell’Avv. ************************** ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Zara n. 16;
 
per la riforma
 
del dispositivo di sentenza 7 novembre 2006 n. 39 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Torino Sez. II;
 
della sentenza 19 febbraio 2007 n. 725 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Torino Sez. II, resa tra le parti.
 
Visti il ricorso con i relativi allegati ed il successivo atto contenente motivi aggiunti;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società BETA e DELTA;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Alla pubblica udienza del 1° luglio 2008, relatore il consigliere *************’Utri ***********, uditi per le parti gli Avv.ti ********, ******** e *********, quest’ultimo, per delega di ******;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO E DIRITTO
 
      Con atto notificato il 9 ed il 14 dicembre 2006 e depositato il 19 seguente la Cooperativa s.c. – ALFA – ha proposto appello avverso il dispositivo di sentenza 7 novembre 2006 n. 39 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, recante reiezione del suo ricorso diretto all’annullamento degli atti della gara indetta dalla BETA s.r.l. (società interamente pubblica costituita dal Comune di Novi Ligure) per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, centro unificato di cottura, per gli anni 2006-2015, aggiudicata col criterio dell’offerta più vantaggiosa in favore della DELTA S.p.A., nonché al risarcimento del danno.
 
      L’appellante, premesso aver gestito – quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. con DELTA S.p.A. – detto servizio fin dal 1999, di aver partecipato quale unica altra concorrente a tale gara, ma di essere stata esclusa dall’apertura delle offerte economiche per non aver raggiunto il punteggio qualitativo minimo di 65/80, ha riproposto i motivi di gravame formulati in primo grado e, con riserva di motivi aggiunti al momento della pubblicazione della sentenza, avverso l’appellato dispositivo ha dedotto:
 
1.- Travisamento dei fatti, erroneità ed illogicità rispetto all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4625/06.
 
2.- Travisamento dei fatti, erroneità ed illogicità sotto il profilo della illegittima ammissione alla gara della ditta DELTA per carenza dei requisiti essenziali di partecipazione, indeterminatezza e nullità dell’offerta qualitativa, violazione del bando e del capitolato di gara e della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
 
3.- Erroneità e travisamento nella parte in cui il dispositivo non ha ritenuto censurabile la decisione della commissione di ritenere l’offerta qualitativa della ALFA meritevole di superare la soglia minima di idoneità indicata dal bando in 65/80 punti e conseguente illegittimità dell’aggiudicazione; violazione del bando e del capitolato di gara, ovvero sul II e III motivo del ricorso di I grado.
 
4.- Sul IV motivo di ricorso di I grado ovvero erroneità del dispositivo sotto il profilo della censurabilità della carenza di terzietà della commissione per coincidenza dei suoi componenti con il C.d.a. della Società BETA.
 
5.- Riforma ed annullamento del dispositivo per erroneità e travisamento relativamente al terzo motivo di censura del ricorso sotto il profilo del principio di inderogabilità della pubblicità della seduta in cui viene aperta l’offerta economica ovvero sul III motivo del ricorso di I grado.
 
      Le società BETA ed DELTA si sono costituite in giudizio.
 
      Con atto notificato i giorni 14, 20 e 21 giugno 2007 e depositato il 25 seguente la ALFA, esposto che in data 19 febbraio 2007 è stata pubblicata la sentenza n. 725/07, ha proposto i seguenti motivi aggiunti:
 
1.- Travisamento dei fatti, erroneità ed illogicità della sentenza rispetto all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4625/06; denegata giustizia, in quanto nella sentenza impugnata non sono spiegate le ragioni per cui è stata disattesa l’ordinanza del Consiglio di Stato che accoglieva la domanda cautelare.
 
2.- Travisamento dei fatti, erroneità ed illogicità e carenza ed insufficienza di motivazione della sentenza sotto il profilo illustrato nel I motivo di ricorso del giudizio di I grado ovvero illegittimità ammissione alla gara della ditta DELTA per carenza dei requisiti essenziali di partecipazione, indeterminatezza e nullità dell’offerta qualitativa, violazione del bando e del capitolato di gara e della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
 
3.- Erroneità e travisamento della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto censurabile la decisione della commissione di ritenere l’offerta qualitativa della ALFA meritevole di superare la soglia minima di idoneità indicata dal bando in 65/80 punti e conseguente illegittimità dell’aggiudicazione; violazione del bando e del capitolato di gara.
 
4.- Travisamento dei fatti, erroneità ed illogicità; insufficienza della motivazione, carenza di motivazione della sentenza rispetto ai motivi di censura II e III del ricorso introduttivo e quanto statuito dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4625/06 per illogicità ed incongruenza della valutazione della commissione che ha svolto la sua attività valutativa limitatamente ad un giudizio comparativo fra i due unici concorrenti invece che dare un giudizio assoluto per l’attribuzione del punteggio di qualità.
 
4.- Sul IV motivo di ricorso: erroneità della sentenza sotto il profilo della censurabilità della carenza di terzietà della commissione per coincidenza dei suoi componenti con il C.d.a. della Società BETA.
 
5.- Riforma ed annullamento della sentenza per erroneità e travisamento relativamente al terzo motivo di censura del ricorso sotto il profilo del principio di inderogabilità della pubblicità della seduta in cui viene aperta l’offerta economica.
 
      Infine, ha insistito per l’accoglimento anche della domanda di risarcimento del danno.
 
      Con memorie del 26 luglio 2007 e 25 giugno 2008 la società BETA e, rispettivamente, la società DELTA hanno svolto eccezioni e controdeduzioni.
 
      All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione, previa trattazione orale.
 
      Ciò posto, la Sezione rileva che la sentenza appellata non è stata depositata in giudizio, neppure in copia semplice non certificata conforme all’originale, né dall’appellante né dalle parti appellate, e d’altra parte neanche risulta comunque acquisita agli atti.
 
      La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che, ai sensi del principio risultante dall’art. 347, comma 2 c.p.c., l’appellante davanti al Consiglio di Stato è tenuto ad inserire nel suo fascicolo copia (anche semplice, se però non ne venga contestata la conformità all’originale) della sentenza appellata ed a tanto può adempiere fino alla scadenza del termine ultimo entro il quale gli è consentito produrre documenti; l’onere in parola può essere surrogato dall’acquisizione della stessa sentenza in altro modo, cioè mediante il suo deposito a cura delle altre parti, ovvero per effetto dell’avvenuto suo inserimento nel fascicolo d’ufficio. Tuttavia, qualora tale produzione manchi del tutto il giudice d’appello deve dichiarare l’appello improcedibile, senza dover e poter fissare con decisione interlocutoria un termine entro il quale l’incombente possa essere eseguito dall’appellante o dalla parte più diligente, salvo il caso di impossibilità obiettiva del deposito (cfr. Cons. St., Ap., 22 dicembre 1982 n. 20 e Sez. VI, 24 giugno 1994 n. 1057).
 
      Ciò in quanto il mancato deposito della decisione appellata non consente di verificarne la data di pubblicazione e dell’eventuale notifica quindi il rispetto dei termini per l’impugnazione, né di conoscerne le motivazioni per poter attribuire contenuto, prima ancora che eventuale fondatezza, alle doglianze formulate dall’appellante.
 
      Nella specie non v’è in atti, come si è detto, alcuna copia della sentenza 19 febbraio 2007 n. 725 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, né d’altro canto risulta che una tal produzione sia stata obiettivamente impossibile, sicché non possono che essere dichiarati improcedibili i motivi aggiunti che tale sentenza investono, con l’ulteriore conseguenza dell’improcedibilità dell’impugnazione del solo dispositivo, dunque dell’intero appello.
 
      Tuttavia, la Sezione ravvisa ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti presenti delle spese del grado.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara improcedibile l’appello in epigrafe.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2008, con l’intervento dei magistrati:
 
*****************************
 
Filoreto D’********************
 
************************
 
*************************
 
Angelica Dell’Utri ***********************, estensore
 
L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE
 
F.to Angelica Dell’Utri Costagliela                          ************* La Medica
 
IL SEGRETARIO
 
F.to *********************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il 17/09/2008
 
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
 
p.IL DIRIGENTE
 
f.to ********************
 
 
 
 N°. RIC. 10413/06 
 
EDG

Lazzini Sonia

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