Ulteriori passi nella strada alternativa alla giurisdizione

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(chiose alla conversione in legge del Decreto Cura Italia)

Inquadramento

L’Assemblea della Camera in seconda lettura il 24 aprile 2020 con 229 voti favorevoli, 123 contrari, 23 astenuti, approva in via definitiva  con emendamenti il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 residuando la prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a conclusione dell’iter.

Attraverso ampi emendamenti il già ipertrofico articolo 83 (1) viene incisivamente ampliato sdoganando quantomeno sino al 30 giugno 2020 quello che è stato definito “processo dal divano”  giusta il potenzia- mento dell’ udienza online.

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Sintesi delle principali modifiche

L’intervento massivo sull’articolo 83 estende la possibilità di collegamento da remoto (videoconferenza) alle udienze civili ove sia richiesta la presenza degli ausiliari del giudice anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione (comma 7 lettera f), introduce sino al 30 giugno 2020 attraverso lo specifico comma 11-bis l’utilizzo (facoltativo) del processo civile telematico anche dinanzi alla Corte di Cassazione.Sintesi delle principali modifiche

L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Attraverso l’11-bis si dispone per l’assolvimento del contributo unificato nonché dell’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del dPR 30 maggio 2002 n. 115, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Cassazione.

Il maxi-emendamento ha introdotto i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies tutti accomunati pur in ambito diverso allontanano fino al 30 giugno la presenza fisica dei protagonisti del processo penale attraverso l’utilizzo della videoconferenza o di altri strumenti informatici anche presso la Corte di Cassazione che procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti salva espressa richiesta di discussione orale.

Nei procedimenti civili e penali non sospesi le deliberazioni collegiali in camnera di consiglio possono essere assunte mediante collegamento da remoto ed il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio ad ogni effetto di legge.

Ferma restando la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività, e conseguentemente dei termini di durata massima,  nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il nuovo  comma 20-bis consente (facolta-

tivamente) sino al 30 giugno 2020 ed anche successivamente con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento l’espletamento degli incontri di mediazione in via telematica ai sensi dell’articolo 3 co. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 mediante sistemi di videoconferenza.

In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione in modalità telematoica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28.

Rilevante novità l’inserimento del comma 20-ter sulla procura alle liti. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento sociale, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento cartaceo trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine,  unitamente ad una copia del documento d’identità in corso di validità. In tal caso l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.  

 Aspetti controversi

Se l’estensione del processo penale telematico oltre gli stretti limiti degli articoli 146-bis e 147-bis disp.att. del codice di procedura penale porta l’Unione delle Camere Penali Italiane a proclamare lo stato di agitazione (2) non possiamo esimerci dall’evidenziare un indiscutibile impatto della novella anche all’interno del  procedimento civile.

L’implemento del procedimento a distanza  sembra rappresentare il precipitato logico tra la necessità di contemperare  le misure  organizzative e sanitarie di una ‘fase 2’ estremamente incerta con il principii di giusto processo carattarizzato da pubblicità indipendenza ed imparzialità nel rispetto dell’articolo 6 CEDU.  

La quadratura del cerchio del Legislatore ha lasciato cotanto spazio a margini di incertezza sulla garanzia delle pubbliche piattaforme (Skype For Business, Team’s) al rispetto della protezione di dati od informazioni nel corso dell’udienza da portare ad in immediato ritorno del legislatore sui proprii passi in ambito penale demandando ad un prossimo decreto la riformulazione delle norme sulla smaterializzazione del processo.

Ma se Atene piange Sparta non ride e, puntualmente, analoghe considerazioni sono applicabili al processo civile.

Le dieci pagine di linee guida indicate dal CNF nella seduta amministrativa del 20 aprile 2020 per i procedimenti in materia di diritto di famiglia hanno evidenziato l’inadeguatezza della c.d. ‘udienza liquida’ in tutte le trattazioni nelle quali si imponga l’esigenza di valutare in modo più attento in presenza di figli minori, il profilo delle capacità genitoriali soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate dalla controparte od emergenti dagli atti.

La terza via. Considerazioni conclusive

Il 28 Marzo 2020 il Tavolo Ministeriale sulle Procedure stragiudiali in ambito civile e commerciale coordinato dalla Prof.ssa Paola Lucarelli all’interno del “Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione-Una risposta concreta all’emergenza economica e sociale” ha riaffermato che il ricorso ai complementari riti  della negoziazione e della mediazione possono oggi più che mai offrire l’opportunità di una soluzione tempestiva e conveniente per entrambe le parti della lite.

Più recente attenzione verso il ricorso all’ADR della negoziazione assistita in materia familiare si rinviene nell’estratto del verbale del Consiglio Nazionale Forense n. 14-A relativo alla seduta amministrativa dell’8 aprile 2020 Delibera n. 185, documento che definisce il rito negoziale “…un validissimo strumento di ADR alternativo all’A.G.”.

Invero non riusciamo in tutta franchezza ad intravvedere concreti spazi per l’udienza da remoto nei proce- dimenti di natura contenziosa familiare se non attraverso una progressiva gradualità ed una rigorosa tutela della privacy e della libertà personale nei procedimenti in materia di famiglia.

In tale ipotesi giustamente il CNF ha ritenuto l’abitazione della parte non del tutto idonea all’effettuazione del collegamento da remoto soprattutto nei casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi con altri familiari o con i figli.

A buon diritto quindi la giurisdizione alternativa rappresenta la via preferenziale vuoi in quanto l’udienza a distanza è inapplicabile nelle ipotesi di escussione testi e/o licenziamento ed audizione di CTU, vuoi perché la residuale possibilità di un’udienza in personam è comunque subordinata agli incerti tempi di calendariz-

zazione a loro volta dipendenti dall’adozione da parte dei singoli uffici di linee guida volte a garantire la sicurezza sanitaria di tutti i partecipanti evitando gli assembramenti.

Tale, più che evidentemente, è la logica sottesa all’adozione del “Manifesto della Giustizia Complementare” e, forse, estendere in un prossimo futuro sia la negoziazione assistita sia la mediazione a materie sinora escluse quali il diritto del lavoro (3), permetterà di ricondurre la giustizia civile a misura del cittadino.

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Note

(1)-Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica  da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

(2)-La delibera UCPI 24/04/2020 ‘stato di agitazione contro lo scempio del processo da remoto’ costituisce il corollario dell’aspro dissenso per la ritenuta violazione dei principii di giusto processo-articolo 111 della Costituzione ed articolo 6 della CEDU

(3)-La procédure partecipative francese ha ricompreso il diritto del lavoro e previdenziale tra le materie oggetto di risoluzione alternativa, con la Legge  n° 2015-990 del 6 agosto 2015

Avv. Fabrizio Seghetti

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