Tutela familiare incapace: amministrazione di sostegno o interdizione?

Redazione 03/04/17
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Nel caso in cui un proprio familiare si riveli, ad un certo punto della vita, non più autosufficiente, è necessario provvedere per tempo al reperimento della persona che se ne prenda cura e lo sostituisca, anche parzialmente, nella gestione dei suoi affari.

Dal punto di vista legale, ci sono una pluralità di mezzi con cui assicurare ad un soggetto la rispettosa gestione dei suoi beni e affetti, tra cui l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione, soprattutto avendo riguardo del grado della non autosufficienza che affligge il soggetto interessato. Secondo una recente decisione del tribunale di Vercelli (decr. del 28.12.2016), la tutela da preferire sarebbe proprio l’amministrazione di sostegno, considerata la più vantaggiosa e versatile di tutte. È dunque necessario dapprima approfondire la diversità delle tutele possibilmente prospettabili, al fine di ricorrere a quella più adeguata al caso concreto.

 

L’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione volta a tutelare il soggetto che si trova nell’impossibilità anche solo parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. È tale chi si trovi nell’impossibilità, anche transitoria, tale da impedire l’espletamento delle normali funzioni della vita quotidiana e di esercitare i propri diritti, che sia:

  • un maggiorenne o un minore emancipato, in una situazione di grave e lunga incapacità derivante da menomazione fisica o psichica;
  • un minore non emancipato, se all’ultimo danno della sua minore età;
  • un interdetto o un inabilitato, dopo la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione con sentenza.

Proporzionalmente alla sua ridotta capacità psico-fisica, si provvede a limitare anche la sua capacità giuridica, ossia di compiere atti giuridicamente rilevanti, provvisti di effetti sulla realtà. La residuale parte di atti non più compibili dal soggetto da amministrare, sarà compiuta dall’amministratore di sostegno nominato. Quest’ultimo è infatti colui che presta la sua assistenza nel compimento di atti giuridici inibiti all’amministrato, in considerazione delle sue aspirazioni e dei suoi bisogni.

 

I vantaggi dell’amministrazione di sostegno

L’amministratore di sostegno è scelto sulla base di requisiti di meritevolezza necessari per la nomina del tutore, dunque, è una figura profondamente qualificata. La disciplina di riferimento è contenuta nel codice civile, e prevede che il soggetto non autosufficiente per cui si ricorra all’amministrazione di sostegno potrà usufruire di vantaggi processuali ed economici, tra i quali:

  • dispensa dall’inventario, impossibile nella tutela;
  • possibilità, concessa al beneficiario ma non all’interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione;
  • maggiore rapidità, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, del sistema di autorizzazioni ed al relativo risparmio fiscale;
  • maggiore velocità e razionalità, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, del sistema di trasferimento dei fascicoli pendente procedura;
  • maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell’amministrazione di sostegno.

È poi sempre salva la possibilità di estensione di effetti limitativi o decadenziali dell’interdizione, in ambito sponsale, di testamenti, contrattuale, societaria, in quanto l’ingerenza nella volontà e capacità del soggetto è maggiormente limitata che nelle altre forme di tutela. Nonché il diritto di richiedere l’annullamento dell’atto compiuto dal soggetto amministrato ma che sia per lo stesso pregiudizievole e non autorizzato. Ciò è valido anche nel caso di interdizione e inabilitazione, ma nel caso dell’amministrazione, anche il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere l’annullamento.

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