Tribunale di Catania, sent. n. 2795/08 del 23.5.2008: Anatocismo, onere probatorio ed indeterminatezza del credito bancario

sentenza 20/11/08
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Massime:
In forza del disposto, di cui all’art. 119 TU n. 385/1993, la banca può sì ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto, ma non a pretendere, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, di essere per ciò solo esonerata dagli ordinari impegni probatori, ogni qual volta intenda fondare la propria pretesa su situazioni sostanziali destinate a trovare riscontro proprio nella documentazione distrutta.
 In mancanza di documentazione bancaria probatoria, il credito della banca resta indeterminato sia nell’an (giacché nulla esclude che la rideterminazione dei saldi secondo le correzioni imposte dalla presente statuizione volta che si prendano le mosse dalla data di instaurazione del rapporto, possa portare anche ad un azzeramento del debito se non addirittura ad invertire il segno del rapporto) che soprattutto nel quantum per un fatto processualmente ascrivibile alla banca.
 
Una rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l’allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione; giacché, solo attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può coerentemente pervenirsi all’accertamento dell’ipotetico saldo debitorio finale, nel quale si concreta la domanda di adempimento della banca; mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto (depurati della capitalizzazione e delle cms e computati con la sostituzione automatica di cui all’art 1284 c.c. e le valute contabili).
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