Trasformazione di cooperativa in società lucrativa

Spezia Franco 25/09/08
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Generalità
 
La possibilità di trasformazione di una cooperativa in società lucrativa o in consorzio è stata introdotta dalla riforma del diritto societario (Dlgs n. 6 del 17 gennaio 2003), che ha abolito il divieto posto al riguardo dalla l. 12 febbraio 1971 n. 127 (art. 14), apportando modifiche al codice civile. Parimenti è stata prevista la trasformazione di società di capitali in cooperativa. Sembra ancora preclusa la trasformazione delle cooperative in associazioni, fondazioni o comunioni d’azienda, concessa invece alle società di capitali (art. 2500 septies ). (a)
Il divieto di trasformazione trovava fondamento non tanto in una supposta incompatibilità tre causa mutualistica e causa lucrativa (barriera della causa), quanto piuttosto era giustificato dall’esigenza di evitare che il patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni venisse poi utilizzato per fini speculativi. (b)
Acconsentendo alla trasformazione, la novella legislativa ha voluto rendere più flessibile la disciplina delle società, nel rispetto del principio dell’autonomia privata, evitando che lo stesso risultato venisse raggiunto attraverso la strada contorta della liquidazione della cooperativa e la successiva costituzione di una società lucrativa da parte degli stessi soci.
Trattasi di trasformazione in senso proprio. Cambia la forma giuridica non l’identità del soggetto, per cui si ha continuazione dei rapporti giuridici.
L’art. 2545 decies consente la trasformazione soltanto alle cooperative a mutualità non prevalente. Precisamente la trasformazione può essere attuata: a) dalle cooperative nei cui statuti non sono inserite le clausole di cui all’art. 2514 c.c.; b) dalle cooperative che hanno perduto il requisito della prevalenza qualora per due anni consecutivi non abbiano rispettato i parametri fissati dall’art. 2513 c.c.; c) dalle cooperative a mutualità prevalente che abbiano deliberato l’eliminazione delle clausole non lucrative previste dall’ art. 2514 c.c..
 
 
Devoluzione del patrimonio a fondi mutualistici. Relazione di stima
 
Per l’art. 2545 undicies, la trasformazione comporta la devoluzione del patrimonio (dedotto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11, comma 5, l. n. 59/1992. Si presume infatti che il patrimonio indisponibile si sia formato in virtù delle agevolazioni di cui ha fruito la società.
Occorre quindi:
1)      calcolare il patrimonio effettivo. Serve al riguardo la stima giurata di un esperto designato dal tribunale, attestante il valore reale dell’impresa. Non ci si può quindi fermare ai dati formali del bilancio della società, ma prendere in considerazione altri elementi, quali l’avviamento e le plusvalenze patrimoniali.
2)      Successivamente dedurre il capitale sociale versato e rivalutato (eventualmente aumentato fino alla concorrenza dell’ammontare del capitale minimo della nuova società (c) ) ed i dividendi non distribuiti.
Il risultato rappresenta il patrimonio residuo da devolvere ai fondi mutualistici. A favore di questi ultimi sorge un credito nei confronti della società trasformata pari al valore delle riserve indivisibili. In un certo senso i fondi mutualistici possono considerarsi quali soci “silenziosi” che recedono all’atto della trasformazione e a cui va devoluto parte del patrimonio. (d)
I criteri di redazione della relazione di stima non differiscono sostanzialmente da quelli utilizzati per la redazione del bilancio straordinario previsto dall’art. 2545 octies c.c. in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
 
 
Maggioranze richieste per la trasformazione
 
La trasformazione è deliberata dall’assemblea straordinaria. Serve di norma il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa.
Se i soci sono meno di 50 è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli stessi
Se i soci sono più di 10.000, l’atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti, se all’assemblea sono presenti personalmente o per delega almeno il 20% dei soci.
Sono legittimati a partecipare all’assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
 
 
Cooperativa a mutualità prevalente
 
La trasformazione in società lucrativa è preclusa alle cooperative a mutualità prevalente. Il divieto è comunque più apparente che reale. Si ritiene infatti in che anche la cooperativa a mutualità prevalente, una volta soppresse le clausole statutarie di prevalenza di cui all’art. 2514 c.c., possa trasformarsi in società lucrativa.
Rimane aperta la questione, se le due decisioni, quella di abolire le clausole di prevalenza e quella di trasformazione della società possano essere prese con un’unica deliberazione o servano invece due deliberazioni distinte. E’ meglio prudenzialmente propendere per la seconda soluzione, dato che trattasi di due decisioni diverse, la prima (modifica statutaria) costituisce il presupposto della seconda (trasformazione). (e) Nulla osta che le due deliberazioni siano approvate dalla assemblea nella stessa convocazione. (f)
 Non servirebbe in ogni caso la redazione del bilancio straordinario ex art. 2545 octies, perché assorbito dalla stima giurata del perito nominato dal tribunale, che offre peraltro maggiori garanzie e sostituirebbe il relativo adempimento. (g)
  
 
Effetti della trasformazione. Conversione degli strumenti partecipativi
 
La trasformazione di società cooperativa in società lucrativa va qualificata come trasformazione eterogenea, per cui trova applicazione l’art. 2500-novies del Codice civile e conseguentemente l’istituto dell’opposizione dei creditori ed il differimento dell’efficacia dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo che risulti il consenso dei creditori o il pagamento di coloro che non hanno dato il consenso.
Il terzo comma dell’art. 2545-decies dispone che gli strumenti finanziari partecipativi, cioè quelli con diritto di voto emessi a norma dell’art. 2526, vengano convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi previsti in sede di emissione.
I soci che non hanno acconsentito alla trasformazione possono esercitare il diritto di recesso, disciplinato dagli artt. 2437 e 2473 c.c., rispettivamente a seconda che la cooperativa adotti il modello normativa della s.p.a. o della s.r.l..
 
 
Trasformazione e revisione cooperativa
 
Per l’art. 2545 undicies, ultimo comma, (h) l’assemblea non può procedere alla trasformazione qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente o comunque gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno 90 giorni.
La condizione dettata dalla norma appare come una mera e formale verifica senza tener conto dei risultati della revisione stessa. L’assemblea non sarà quindi tenuta a specifici ed ulteriori accertamenti in merito al contenuto del verbale di revisione al fine di verificare se possano sussistere elementi ostativi alla trasformazione. (i)
 
Franco Spezia
 
 
 
 
 (a) Sul tema vedi in dottrina: De Angelis, La trasformazione nella riforma del diritto societario, in Le Società, 2003, 385;   Mancuso, Sulla trasformazione delle cooperative, in Le Società , 2007, 1312; G. Corvese, La riforma delle società – società cooperative, in Le nuove leggi dell’economia a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, 202;    Marasà, Le trasformazioni eterogenee, in Riv. Notariato. 2003, 585;   Margiotta, Le trasformazioni eterogenee nella riforma del diritto societario, in Riv. Notariato, 2006, 975;    Paciello, La trasformazione della società cooperativa, in Giur. Comm. I, 2005, 467;   Salafia, La trasformazione delle società nella riforma, in Le Società, 2004, 1064.
 
(b) Il divieto però non era più coerente con la l. n. 72/1983, che ha permesso la partecipazione delle cooperative in società lucrative, contrastando pure con la l. n. 59/1992 che ha introdotto nelle cooperative le figure dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa, disposizioni che attenuano l’aspetto mutualistico a vantaggio di quello lucrativo.
 
(c) Conseguentemente se il capitale versato dai soci non bastasse a raggiungere il capitale sociale minimo (10.000 euro per la s.r.l. e 120.000 per la s.p.a.) sarebbe acconsentito attingere per la differenza alla somma da devolvere ai fondi mutualistici.
 
(d) Rocchi, La nuova disciplina degli enti mutualistici, in Atti dell’incontro di studio La riforma del diritto societario, Consiglio superiore della magistratura, Roma 27-30 gennaio 2003, 29.
 
(e) Per l’ammissibilità di un’ unica deliberazione v. Marasà, Le trasformazioni eterogenee, cit., 590
 
(f) Cfr. Corvese, cit., 204
 
(g) Difformemente Cfr. Mancuso, cit., 1312
 
(h) Comma aggiunto dall’ art. 32 Dlgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
 
(i)   Frascarelli, Le società cooperative, Milano, 2008, 256

Spezia Franco

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