Transfer Pricing: la prova dell’elusione fiscale grava sul Fisco

Redazione 13/04/16
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In tema di transfer pricing incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare che un’operazione antieconomica realizzata tramite una controllata o controllante con sede all’estero costituisce reddito. Vale la regola fondamentale secondo cui la prova dell’elusione e dei suoi presupposti grava sull’ufficio che intende operare le rettifiche. Non sussiste l’automatismo secondo cui un’operazione antieconomica costituisce reddito. 

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. V Civile, con la sentenza n. 6656 del 6 aprile 2016.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate di Milano notificava ad una società un avviso di accertamento, a seguito di una verifica effettuata da funzionari della Direzione Regionale.

Il Fisco contestava di non aver contabilizzato 575.454,87 Euro per ricavi derivanti da operazioni intercorse con imprese controllate. In particolare, la società sosteneva i costi affrontati da una controllata, operante nella Repubblica Ceca, per la pubblicità di prodotti distribuiti all’estero, assumendo però di avere ricavato dalle vendite introiti inferiori alle spese sostenute.

L’Agenzia presumeva, quindi, che la differenza tra il costo sostenuto e il ricavo avuto costituisse un trasferimento di reddito all’estero, fatto al fine di eludere la tassazione italiana.

Veniva, così, proposto per cassazione.

La decisione

La ragione del ricorso sta nel fatto che la società avrebbe compiuto un’operazione antieconomica, vendendo dei beni, tramite la consociata estera, ad un prezzo minore rispetto a quello di costo.

Secondo l’Agenzia si tratterebbe di una operazione fittizia, nel senso che i beni sarebbero invece stati venduti ad un diverso e maggiore prezzo, ed il ricavo ottenuto non sarebbe stato denunciato come tale.

In altri termini, la differenza tra quanto ricavato dalle vendite e quanto effettivamente speso per realizzarle non sarebbe effettiva, ma costituirebbe un reddito che società ha occultato facendolo passare come costo.

L’Agenzia giunge a tale conclusione assumendo che non è criterio di normalità economica che i costi per la proposizione di prodotti da vendere superino i ricavi delle vendite stesse.

Gli Ermellini hanno, invece, affermato che l’onere di dimostrare che un’operazione economica realizzata all’estero, fatta tramite una controllata o controllante avente per l’appunto sede all’estero, costituisce reddito, è posto a carico della Amministrazione.

Pertanto, spettava all’Agenzia l’onere di provare che la differenza tra il costo sostenuto per la pubblicità ed il ricavo delle vendite fosse fittizio, costituendo in realtà un reddito realizzato all’estero e come tale da considerarsi fiscalmente prodotto in Italia.

La Suprema Corte ha, dunque, ribadito la regola per cui la prova dell’elusione, e dei suoi presupposti, grava sull’Amministrazione che intende operare le conseguenti rettifiche.

Redazione

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