Tra le somme liquidabili al difensore rientra anche il compenso per la redazione dell’istanza di ammissione

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La sentenza 2 luglio 2008 della Corte di Cassazione Sez IV Penale Pres Marini Rel Marzano costituisce una delle tessere più importanti del mosaico rappresentante l’intero procedimento in cui è impegnato il difensore per la tutela giudiziale del non abbiente.
Tale provvedimento risulta fondamentale allo scopo di dimostrare che tutta l’attività dell’avvocato in ogni sua esplicazione è anch’essa saldamente inserita in un unico contesto normativo a tutela dell’interesse della persona ammessa al beneficio.
In altre parole, l’attività del difensore, in virtù dello speciale incarico conferitogli, deve essere esaminata e giudicata in rapporto strettamente connesso con la posizione della parte patrocinata a spese dell’erario e, quindi, con quello stesso procedimento di particolare spessore costituzionale i cui atti e comportamenti hanno importanza non indifferente anche per l’ordine pubblico.
La sentenza in commento è importante perché costituisce la premessa insieme ad altre pronunce della Suprema Corte che a breve analizzeremo per ritenere non dovuti il contributo unificato e la tassa di registro nelle opposizioni al decreto di liquidazione del compenso del difensore.
La quarta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n 37575 del 2 luglio 2008 e depositata il successivo 2 ottobre sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 23.1.2006 ha preso in considerazione l’assistenza del difensore alla redazione della istanza di ammissione.
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva riconosciuto a favore del difensore anche il compenso per la redazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con le relative indennità ed il Presidente di detto Tribunale aveva rigettato la opposizione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
Per inciso, sembra utile ricordare che il recente decreto contenuto nel c.d. pacchetto sicurezza ha escluso la facoltà del difensore di proporre direttamente la istanza per ottenere il beneficio riconoscendola soltanto in capo alla parte rappresentata.
Ebbene, l’importanza della sentenza in commento va oltre la disposizione modificata, in quanto essa incide non solo sull’atto di presentazione della istanza ma si estende altresì alla attività di assistenza del difensore nella redazione della stessa con autentica della firma per poi giungere al momento della presentazione all’ufficio competente, ciò che continua ad avvenire solitamente nella materia civile, amministrativa e tributaria e contabile.
La censura all’esame della Corte riguarda principalmente il fatto che il provvedimento impugnato non ha considerato che l’art. 104 (rectius 109) del t.u. n 115/02 stabilisce espressamente che gli effetti della ammissione decorrono dalla data in cui la istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato” facendo da ciò conseguire la natura di atto di parte e non del difensore della istanza stessa insuscettibile quindi di liquidazione tra le indennità dovute per la difesa.
La Corte ha, invece, sottolineato che la presenza del difensore viene considerata dalla legge fin dal momento della redazione della istanza giacchè l’art 78 del t.u. cit. prevede la autentica della sottoscrizione da parte dell’avvocato.
L’atto di autentica sottende in effetti una assistenza non certamente sommaria alla redazione della istanza “in un contesto normativo”, come è dato leggere nella sentenza in commento, “in cui la parte personalmente può non avere congrua contezza delle disposizioni normative afferenti alle condizioni di ammissibilità (art. 76) al calcolo dei limiti di reddito (art. 77), ai contenuti normativi della istanza (art 79), alle sanzioni (art. 95), agli oneri impostigli a pena di revoca (art. 112)”.
La Corte, quindi, ha avallato la decisione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza il quale aveva ritenuto assolutamente indispensabile l’assistenza tecnica del difensore nella fase pregiudiziale perché svolta nell’interesse della parte oltre che non contraria alla legge e, quindi, retribuibile unitamente alla indennità di deposito della istanza.
 
di Nicola Ianniello
Avv Nicola Ianniello – Presidente A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – 03/09

Ianniello Nicola

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