Tirocinio curriculare e tirocini formativi: L. 99/2013

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1. Finalità e caratteristiche dei tirocini curriculare

L’art. 2, commi da 10 a 13, della L. 99/2013 dispongono quanto segue:

• è autorizzata la spesa di 3 milioni per l’anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l’anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-2014 al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro (comma 10);

• viene demandata ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di tre mesi con enti pubblici o privati (comma 11);

• vengono indicati criteri per la formazione delle graduatorie per l’attribuzione agli studenti delle predette risorse (comma 12);

• è stabilito che ciascuna università assegni agli studenti risorse, secondo criteri di priorità definiti, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato quale cofinanziamento, nella misura del 50%, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato. Per i soli tirocini all’estero presso soggetti pubblici l’importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari (comma 13).

L’art. 2, commi da 10 a 13, della L. 99/2013 sono finalizzati a sostenere ed incentivare le attività di tirocinio curriculare nell’anno accademico 2013-14; attività già incluse nei piani di studio che vengono svolte all’interno del periodo di frequenza del corso e per le quali il soggetto ospitante non ha l’obbligo di corrispondere un’indennità mensile al tirocinante. Infatti, il tirocinio è disciplinato, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa interna dei singoli atenei (regolamenti universitari), nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (D.M. 142/1998) e che la durata massima, incluse eventuali proroghe, non può essere superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto dalla normativa per gli studenti disabili.

Tale intervento non comporta l’attribuzione obbligatoria di un riconoscimento economico alle attività di tirocinio curriculare (il cui onere sarebbe insostenibile), ma ha come obiettivo l’incentivazione delle predette attività attraverso un contributo statale dell’importo massimo di 200 euro mensili, quale quota di cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, in aggiunta al rimborso spese di pari importo corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

La somma stanziata, complessivamente pari a 10,6 milioni di euro, può consentire il cofinanziamento di tirocini per circa 10.000 studenti, il cui numero tuttavia varia in funzione dell’entità del cofinanziamento stesso e della durata del tirocinio.

La definizione dei criteri per l’attribuzione, su base premiale, delle risorse alle università che attivano tirocini con enti pubblici o privati è rimessa a un decreto ministeriale. Le università provvederanno poi all’attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, secondo graduatorie formate sulla base di determinati requisiti concernenti la regolarità del percorso di studi, la votazione media degli esami e le condizioni economiche dello studente, individuate attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente, con priorità per gli studenti che hanno già concluso gli esami dell’intero corso di studi.

Con riferimento al comma 14, dell’art. 2 della L. 99/2013 si esclude che la norma comporti effetti finanziari, essendo meramente programmatica e finalizzata a definire piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi.

 

SCHEDA DI SINTESI

TIROCINI CURRICULARE

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-2014 al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro.

datori di lavoro

Università statali

condizioni

viene demandata ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse

COMPENSO

Ciascuna università assegni agli studenti risorse, secondo criteri di priorità definiti, nella misura massima di 200 euro mensili a studente.

 

2. Comma 14, dell’art. 2 della L. 99/2013: tirocini formativi

L’art. 2, comma 14, della L. 99/2013 rinvia ad un apposito decreto ministeriale la fissazione di criteri e modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Dall’attuazione di tali misure non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

SCHEDA DI SINTESI

TIROCINI FORMATIVI

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali

datori di lavoro

Imprese

condizioni

viene demandata ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione dei tirocini formativi

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Staiano Rocchina

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