TFS statali, la Consulta rinvia la decisione e sollecita una riforma

La Corte costituzionale rinvia al 2027 la decisione sul TFS degli statali e invita il legislatore a programmare la rimozione di differimento.

Redazione 06/03/26
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La Corte costituzionale torna a occuparsi del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici. Con l’ordinanza n. 25 del 2026, depositata il 5 marzo, la Consulta ha deciso di rinviare la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative al pagamento differito e rateizzato delle indennità di fine servizio degli statali. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL

Corte Costituzionale – ordinanza n. 25 depositata il 5-03-2026

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Indice

1. Nuovo intervento della Corte costituzionale sul TFS


La decisione nasce da tre ordinanze di rimessione provenienti dai Tribunali amministrativi regionali di Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, che avevano sollevato dubbi sulla compatibilità delle norme vigenti con l’articolo 36 della Costituzione, il quale tutela il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente. In due dei giudizi è stata inoltre evocata la possibile violazione dell’articolo 117 della Costituzione in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Le norme contestate sono quelle che prevedono il pagamento del TFS con una dilazione temporale e, per gli importi più elevati, attraverso rate annuali.

2. Le norme contestate sul pagamento del TFS


Il sistema vigente deriva da due interventi normativi adottati negli anni della crisi finanziaria. In primo luogo, l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 stabilisce che il trattamento di fine servizio venga liquidato solo dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con un ulteriore termine di tre mesi per l’effettivo pagamento.
A questo si aggiunge la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede la rateizzazione dell’importo complessivo. In particolare, il TFS viene pagato in un’unica soluzione solo se non supera i 50.000 euro; tra 50.000 e 100.000 euro è corrisposto in due rate annuali; oltre i 100.000 euro viene suddiviso in tre tranche.
Secondo i giudici amministrativi che hanno sollevato la questione, questo sistema di dilazioni – ormai strutturale e non più legato a esigenze temporanee di finanza pubblica – rischia di comprimere il diritto dei lavoratori pubblici a ricevere tempestivamente una componente della retribuzione maturata nel corso dell’attività lavorativa.

3. I precedenti moniti della Consulta


La questione non è nuova. Già con la sentenza n. 159 del 2019 la Corte costituzionale aveva evidenziato i profili problematici della disciplina del TFS. Successivamente, con la sentenza n. 130 del 2023, la Consulta aveva affermato esplicitamente che il differimento del pagamento contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione.
Secondo la Corte, infatti, la garanzia prevista dall’articolo 36 della Costituzione non riguarda solo l’adeguatezza dell’importo della retribuzione, ma anche la tempestività della sua corresponsione. Nel caso del TFS, che rappresenta una forma di retribuzione differita, la dilazione prolungata nel tempo può compromettere tale tutela.
Nonostante questo rilievo, nel 2023 la Corte non dichiarò l’illegittimità delle norme, ritenendo che l’individuazione delle soluzioni spettasse al legislatore, anche alla luce dell’impatto finanziario di una eventuale abolizione immediata del sistema dilatorio.

4. Le riforme intervenute e i limiti evidenziati


Nel frattempo il legislatore è intervenuto con alcune modifiche, giudicate tuttavia dalla Corte di portata limitata. Da un lato, nel 2025 è stata ampliata la platea dei lavoratori fragili – come invalidi e inabili – che possono ricevere il TFS entro tre mesi dalla cessazione del servizio.
Dall’altro lato, la legge di bilancio per il 2026 ha ridotto da dodici a nove mesi il termine per la liquidazione del trattamento, ma solo per i dipendenti che matureranno i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2027.
Secondo la Corte costituzionale, tali interventi non rappresentano ancora l’avvio di un processo strutturale di superamento del differimento e della rateizzazione del TFS, come invece era stato auspicato nelle precedenti pronunce.

5. Il rinvio al 2027 e il nuovo monito al legislatore


Pur ribadendo la persistente incompatibilità del sistema con l’articolo 36 della Costituzione, la Corte ha ritenuto che una immediata dichiarazione di illegittimità avrebbe effetti molto rilevanti sulla finanza pubblica.
L’eliminazione retroattiva di ogni dilazione comporterebbe infatti l’immediata esigibilità di tutte le somme maturate, con un impatto significativo sui conti pubblici.
Per questo motivo la Consulta ha scelto una soluzione intermedia: rinviare la trattazione delle questioni all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027. In questo periodo il legislatore avrà il tempo di programmare una riforma organica della materia.
L’obiettivo indicato dalla Corte è quello di avviare un percorso graduale ma certo di eliminazione dei meccanismi dilatori, distribuendo nel tempo gli effetti finanziari della riforma e ristabilendo una tempistica più coerente con la natura retributiva del trattamento di fine servizio.

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