Testamento biologico: perché l’atto pubblico è un’arma a doppio taglio

Redazione 21/03/17
Scarica PDF Stampa

Oggi, tra le materie all’attenzione delle Commissioni parlamentari, vi è anche quella relativa al consenso informato e alle c.d. Dat, ossia disposizioni anticipate di trattamento.

All’art. 3 comma 1 del disegno di legge sul testamento biologico, infatti,  si dispone che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il valore riconosciuto a tali dichiarazioni è subordinato al rispetto delle modalità di enunciazione previste ai commi 5 e seguenti del medesimo articolo.

In particolare, si discute maggiormente sulle modalità di certificazione e il grado di autorevolezza da attribuire a dichiarazioni così personali e sensibili quali le disposizioni anticipate di trattamento.

 

Disposizioni anticipate di trattamento: quali sono valide?

Non sembrerebbe ipotizzabile, infatti, l’esecuzione da parte degli operatori sanitari di volontà racchiuse ed espresse all’interno di documenti, cartacei o meno, privi di qualsivoglia qualificazione in relazione all’autenticità delle dichiarazioni espresse dal paziente che, al momento della lettura del documento, non sarà più in grado di intendere e volere.

Da qui, la proposta di cristallizzare i documenti contenenti disposizioni anticipate di trattamento non solo in requisiti formali attenenti la redazione, ma anche nella previsione del loro deposito pubblicistico, presso registri e archivi gestiti da centri autorizzati presso il Comune o le Unità Sanitarie.

La decisione di formalizzare rigidamente i testamenti biologici, nonostante possa apparire foriera di certezza e sicurezza rispetto alla futura applicazione della volontà del paziente, in realtà, potrebbe anche rivelarsi un modo con cui limitare l’osservanza delle effettive intenzioni dei soggetti coinvolti: si pensi, ad esempio, che in tutti i casi in cui un individuo non abbia potuto per tempo formalizzare in un atto notarile le sue disposizioni anticipate di trattamento, pur avendone magari reso manifesto in via orale il contenuto a familiari. In questa circostanza, di conseguenza, gli operatori sanitari non sarebbero tenuti ad osservare volontà che non presentino requisiti di autenticità.

 

Requisiti di autenticità: quali sono?

Questi ultimi infatti non sarebbero attribuibili a documenti rilasciati presso fiduciari, familiari, medici di base o medici incaricati del trattamento sanitario in questione.

Nemmeno la scrittura olografa e la scrittura privata autenticata risulterebbero idonei: la prima in quanto non ci sarebbe materialmente il tempo, nei casi in cui le volontà inizino a rilevare, di verificare la sua autenticità; la seconda in quanto consisterebbe nella redazione di un documento da parte di un cittadino sprovvisto di supporto tecnico nella formulazione. Unico atto residuale plausibile, quindi, sarebbe l’atto notarile.

Questo irrigidimento potrebbe rivelarsi piuttosto preoccupante, in quanto al centro dell’attenzione non sarebbe più l’effettiva volontà del paziente, ma la forma con cui quest’ultima sarebbe stata espressa. Senza contare che, così facendo, si ridimensionerebbe notevolmente la figura del fiduciario nominato con modalità già abbastanza formalizzate dal soggetto interessato, non sfruttando l’importanza del dialogo che può intercorrere tra quest’ultimo e il medico incaricato.

 

Sabina Grossi

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento