Testamento Biologico: la posta in gioco del Ddl alla Camera

Redazione 14/03/17
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Si è appena conclusa la prima discussione alla Camera del Ddl sul Biotestamento, dopo ben 8 anni dalla sua ultima discussione. Gli ultimi eventi verificatisi, tra cui il famoso caso di Dj Fabo, hanno accelerato i lavori parlamentari, nonostante la sussistenza delle divisioni ideologiche interne. Il testo del Ddl è composto da solo 5 articoli, e sono principalmente due di questi a costituire fonte di dibattito tra i deputati. Analizziamo dunque la lettera della prossima legge e le criticità di cui è foriera.

 

Leggi qui il disegno di legge sul testamento biologico.

 

Biotestamento: sull’Art. 1, Consenso informato

I pilastri su cui si intende costruire la nuova disciplina sul testamento biologico sono tutti sanciti al primo articolo del disegno di legge. Ribadendo gli articoli 2, 13, 32 della Costituzione e 1,2,3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si afferma il principio di autodeterminazione di ciascun individuo nella libera scelta e approvazione dei trattamenti sanitari da iniziare o proseguire sulla propria persona (comma 1). Ciò alla luce di un consenso informato, caposaldo della relazione di cura e fiducia tra medico e paziente, che può essere fornito in qualunque forma possibile avendo riguardo alle condizioni di salute del soggetto (comma 4), nonché revocato in qualsiasi momento (comma 3).

Anche i familiari del paziente, la parte dell’unione civile, il convivente o una persona di fiducia possono essere coinvolti nella relazione di cura, nonché nel diritto ad essere informati sulla completa situazione clinica, attuale e futura, del paziente (comma 2).

Il consenso informato deve includere anche le informazioni relative alle possibili e probabili conseguenze di un rifiuto del trattamento sanitario in questione, ed è sempre salvo il diritto del paziente a non essere informato, incaricando un terzo soggetto di esserlo al suo posto. Di tale decisione deve essere presa nota nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico (comma 3).

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, poi, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Nei trattamenti sanitari che possono essere rifiutati rientrano anche l’idratazione e la nutrizione artificiale (comma 5).

Tuttavia, il rifiuto o la revoca del consenso a trattamenti sanitari non può comportare l’abbandono terapeutico del paziente, sempre seguito dal medico di famiglia e assicurato nell’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 (comma 6). Rispetto a ciò, a detta dei promotori, sarebbe necessario l’inserimento della sedazione palliativa profonda e continua. Questo comporterebbe una terapia del dolore avanzata, pur rimanendo sempre imprescindibile il consenso del paziente.

Negli ultimi commi è disciplinata anche la responsabilità medica in caso di rifiuto dei trattamenti sanitari richiesti dal caso di specie. In particolare, l’unico modo che il personale medico ha per risultare esente da responsabilità civile o penale è quello di attenersi e rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario. Di dubbia compatibilità con quanto appena detto, è però la previsione successiva, che dispone l’inesigibilità da parte del paziente di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali (comma 7). Nonché, la riserva del medico di rispettare la volontà del paziente ove possibile in caso di emergenza o urgenza, in relazione al quale sarebbe forse opportune fornire esempi ricorrenti nella prassi sanitaria (comma 8).

 

Biotestamento: sull’Art. 3, Disposizioni anticipate di trattamento

All’art. 3 comma 1 si dispone che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Il valore riconosciuto a tali dichiarazioni è subordinato al rispetto delle modalità di enunciazione previste ai commi 5 e seguenti del medesimo articolo in esame.

È possibile che il paziente incarichi un soggetto di fiducia, c.d. fiduciario, di fare le proprie veci e rappresentarlo nella relazione tra medico, paziente e strutture sanitarie. Sono previste ai commi successivi le modalità di elezione del fiduciario, nonché i requisiti richiesti per tale ruolo. Cruciale è il comma 3, in cui si afferma la natura di criterio guida che si attribuisce alle DAT, ossia alle disposizioni anticipate fornite dal soggetto in tema di trattamenti sanitari, nell’ambito della valutazione delle preferenze e delle convinzioni del disponente.

È previsto, però, un caso al comma 4 in cui persino le DAT possono essere derogate, superando, dunque, le ultime volontà rilasciate dal paziente, in accordo con il fiduciario: qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico, si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 3.

 

Importante anche l’art. 2, in merito al coinvolgimento dei minori nella scelta di inizio o prosecuzione dei trattamenti sanitari, cercando di rendere più agevole la somministrazione degli stessi dopo averli edotti sulla funzione dell’eventuale trattamento.

 

Sabina Grossi 

Redazione

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