Terza Sezione Corte di Cassazione sent. n. 25806/13 ud. 27 marzo 2013, dep. il 12 giugno 2013

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La sentenza richiamata merita attenzione sotto due principali profili.

Il primo riguarda la circostanza che la presenza di elementi usualmente ritenuti dalla giurisprudenza, quali indicatori sintomatici di una possibile destinazione, della sostanza stupefacente detenuta, ad una attività di spaccio, quali sono ad esempio bilancino di precisione e ripartizione in dosi della drogaè stata considerata, dal giudice di primo grado, efficacemente contrastata dal fatto che il quantitativo di stupefacente sequestrato, fosse ricoverato in casa dell’imputato e che difettassero, nella fattispecie altri dati che potessero essere rivelatori di una condotta illecita.

Tale opinione si è venuta proficuamente a formare, nel caso che ci occupa, nonostante il quantitativo non fosse collocabile a livelli di modicità assoluta, in quanto si trattava di complessivi gr. 42,7 di hashish.

La Suprema Corte, cui la difesa dell’imputato si era rivolta, dopo che la Corte di Appello – su impugnazione del PM – aveva, a propria volta, riformato l’originario giudizio di assoluzione, condannando, quindi, l’imputato, ha, invece, confermato la validità e la plausibilità dell’impostazione seguita dal giudice di prime cure.

E’ di tutta evidenza, quindi, che i giudici di legittimità hanno fedelmente applicato quel consolidato principio che esclude che si possa operare una presunzione di destinazione allo spaccio della sostanza detenuta, sopperendo, così all’assenza di precisi e puntuali elementi di prova a carico dell’imputato.

Dunque, per l’ennesima volta, viene autorevolmente disatteso quell’orientamento giurisprudenziale -, peraltro, coriacemente riproposto da molti PM – che vorrebbe interpretare, discutibilmente, il disposto dell’art. 73 comma 1 bis dpr 309/90, come espressione di una presunzione contro l’imputato, determinando, così, già in origine un’inammissibile inversione dell’onere delle prova.

Secondo questa tesi non sarebbe, dunque, la pubblica accusa a dovere provare la colpevolezza, bensì l’imputato la propria estraneità al fatto illecito addebitatogli.

Va, inoltre, rilevato che l’inquisito, nella fattispecie, non era rimasto processualmente inerte perché egli aveva adempiuto al principio del difendersi provando, azionando la facoltà di dimostrare, a confutazione delle tesi di accusa, certificando la propria capacità economica, attraverso il deposito del CUD.

In tal modo egli aveva dimostrato inequivocabilmente la propria titolarità di redditi leciti da lavoro, elemento di natura storica, che sempre appare idoneo ad orientare favorevolmente il giudizio, potendo escludere sul piano logico la necessità di una successiva attività di spaccio, per fronteggiare il fabbisogno della persona.

In secondo luogo, si sottolinea che la Corte di Cassazione ha precisato che la sentenza di appello che concluda il relativo giudizio con una pronunzia di riforma in pejus(condanna) dell’originaria assoluzione, senza che emerga che (da parte della Corte di Appello) siano stati obbiettivamente valutati o valorizzati elementi di prova nuovi od inediti rispetto a quelli considerati nel corso del processo di primo grado (e che avevano portato alla assoluzione dell’imputato) deve fornire una motivazione particolarmente approfondita, la quale confuti, in maniera convincente, l’indirizzo espresso dal giudice di prime cure.

Si legge testualmente, nella sentenza della Terza Sezione che, l’evenienza di una riforma così radicale del decisum….impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o di inadeguatezze probatorie…“.

Viene così ribadito dalla S.C., ed in modo assai convincente, il dovere attribuito al giudice, che ritenga di dovere disattendere l’esito del giudizio di primo grado – risoltosi favorevolmente per l’imputato – di dare, però, corso e corpo ad una motivazione, che non si limiti ad assolvere ad una funzione esplicativa di carattere per cosiddire usuale, normale o di maniera, dunque, “notarile“, bensì di fornire una profonda e persuasiva contezza della propria decisione, proprio per il profilo di radicale modifica che connota la stessa.

La spiegazione dell’iter ideativo, quindi, deve dimostrare – al di là di ogni ragionevole dubbio – che la soluzione adottata, non costituisca una mera e possibile interpretazione alternativa, ma si ponga, invece, come effettivamente unica ipotesi logico-giuridica perseguibile.

Zaina Carlo Alberto

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