Termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

Redazione 14/01/13
Scarica PDF Stampa

Gli enti non profit non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione

 

Alessandro Camillini (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)

 

È stata pubblicata sul sito del Dipartimento delle finanze la risoluzione n. 1/DF del l’11 gennaio 2013 con cui sono stati forniti chiarimenti in ordine al termine di presentazione della dichiarazione concernente l’imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali.
In particolare, la risoluzione risponde alla domanda se detto termine sia quello del 4 febbraio 2013 oppure uno diverso in considerazione del fatto che per gli enti non commerciali il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200 ha previsto la presentazione di un’apposita dichiarazione IMU.
Il Dipartimento, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento, è pervenuto alla conclusione che gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa. Infatti, il d.m. 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione del comma 3 dell’art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012, all’art. 6 stabilisce che “gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU, anche a seguito dell’applicazione del comma 2 dell’art. 91-bis, del d.l. n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni”.
La determinazione dell’Amministrazione di concentrare in un’unica dichiarazione gli adempimenti relativi agli immobili posseduti dagli enti non commerciali si fonda sulle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzare degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria.
In un ultimo passaggio della Risoluzione in commento, viene richiamato il comma 6-quinquies dell’art. 9 del D. L. n. 174 del 2012, il quale dispone che “in ogni caso, l’esenzione dall’imposta sugli immobili disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”, recante la “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 dicembre 1998, n. 461”.
In tal modo risulta chiaro che per le fondazioni bancarie il termine per la presentazione della dichiarazione resta fermo al 4 febbraio 2013.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento