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Indice
- 1. La questione: mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere, di per sé, l’intenzione omicida
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1. La questione: mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi
Il Tribunale di Napoli con funzione di riesame confermava la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in relazione ad un caso di concorso nel reato di tentato omicidio aggravato.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere, di per sé, l’intenzione omicida, in quanto rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente (come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa) (tra le altre, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014; Sez. 1, n. 24173 del 5/04/2022).
3. Conclusioni: in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere, di per sé, l’intenzione omicida
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa siano circostanze idonee ad escludere, di per sé, l’intenzione omicida.
Si fornisce difatti una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di tentato omicidio, la lieve entità o l’assenza delle lesioni riportate dalla vittima non escludono di per sé il dolo omicidiario, potendo tali esiti dipendere da circostanze indipendenti dalla volontà dell’agente, quali fattori accidentali o errori nell’esecuzione dell’azione.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere che codeste circostanze siano di per sé idonee a escludere l’animus necandi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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