Tari: decorrenza dei termini di decadenza dell’accertamento

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“Occorre differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo.”

 

Con sentenza n. 22224 del 03.11.2016 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha statuito incisivamente che al fine di determinare il dies a quo della decadenza degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio, gli enti locali devono tener conto del momento dal quale inizia l’occupazione o la detenzione dell’immobile: prima o dopo il 20 gennaio.

La questione giuridica è rilevante in quanto spesso l’interpretazione degli Enti locali è stata in parte difforme da quella sancita dalla sentenza de qua.

L’istituto giuridico.

L’art. 1, comma 161, l. 27.12.2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

L’art. 70, comma 1, D.lgs 507/93  prescrive che “i soggetti di cui all’art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.

Il caso.

Nel caso de quo, il comune di (…) aveva adito il Supremo Collegio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, la quale aveva rigettato il ricorso presentato dal suddetto ente e confermato la sentenza della Commissione Tributaria di Pescara che aveva annullato l’avviso di accertamento Tarsu/TIA, per l’anno 2003, nei confronti della società (…), confermando la decadenza dell’accertamento, notificato in data 11.3.2009.

La questione giuridica è imperniata sul dubbio ermeneutico suscitato dal combinato disposto delle disposizioni normative testé citate. In particolare, il punto su cui si controverte è il seguente: “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione” va interpretato come 20 gennaio dell’anno successivo o del medesimo anno. A seconda dell’orientamento prescelto discendono diverse conseguenze giuridiche.

Infatti, qualora si optasse per la prima interpretazione, il termine di decadenza quinquennale, nella fattispecie di cui si discetta,  dovrebbe decorrere dal 31 dicembre del 2004; se invece si scegliesse  la seconda interpretazione il termine dovrebbe decorrere dal medesimo anno, ossia il 31 dicembre del 2003. Di conseguenza, nel primo caso per gli avvisi di accertamento il dies ad quem  decadenziale maturerebbe il 31 dicembre del 2009 nel secondo il 31 dicembre del 2008.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e opta, con delle precisazioni, per la seconda opzione interpretativa. Essa differenzia, infatti, il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e comunque prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. “Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo”.

Dunque secondo il principio di diritto espresso dagli Ermellini  le occupazione iniziate prima del 20 gennaio devono essere dichiarate (ex art. 70, comma 1, D.lgs 507/93)  entro la medesima data dello stesso anno, invece per le occupazioni successive vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno seguente.

Tale interpretazione, secondo il Giudice di legittimità, si evince anche mediante un’interpretazione “a contrariis” e con l’ausilio del noto brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit”: ove il legislatore, infatti, avesse inteso postergare il momento dichiarativo all’anno successivo l’avrebbe espressamente previsto così come palesemente enunciato in tema di Ici dall’art. 10, comma 4, D. lgs 504/92.

Nel caso di specie , appurato che l’occupazione dell’immobile era iniziata fin dall’inizio dell’anno 2003, il termine ultimo per poter avanzare la pretesa impositiva da parte dell’Ente avrebbe dovuto essere il 31.12.2008 e non, come erroneamente sostiene il Comune, il 31.12.2009.

 

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Buscaglia Angelo

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