Tar Veneto, sez. I, 7 maggio 2010, n. 1836: Associazioni temporanee di imprese – rapporto tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori.

Pipino Massimo 29/03/13
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La sentenza del Tar Veneto che si ritiene di interesse commentare, per quanto datata, esprime con estrema precisione un principio che tende a fare chiarezza in ordine ad una problematica sulla quale alcune recenti pronunce hanno determinato una certa confusione terminologica e concettuale.

Di recente, infatti, si è spesso affermato il principio della necessaria corrispondenza tra le quote di qualificazione, le quote di partecipazione all’ATI e le quote di esecuzione dei lavori, inducendo a ritenere che tra la qualificazione posseduta dall’impresa costituente l’ATI e la sua quota di partecipazione all’ATI medesima, debba necessariamente esservi una totale coincidenza (si ceda in questo senso Tar Puglia, sez. I, 28 agosto 2012, n. 1612; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 472).

In realtà, il principio, nei termini sopra enunciati, è del tutto equivoco e in più di un’occasione ha ingenerato incertezze sia in dottrina sia in giurisprudenza. Infatti, dei tre elementi enunciati (quote di qualificazione, quote di partecipazione, quote di esecuzione), soltanto tra il secondo ed il terzo deve sussistere piena corrispondenza in base a quanto viene stabilito dal comma 13 dell’articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui “… i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.

Come si vede, dunque, la legge stabilisce un rapporto diretto esclusivamente tra la quota di partecipazione dell’impresa esecutrice al raggruppamento e la quota di esecuzione dell’impresa medesima. Da ciò viene fatto discendere il corollario che in sede di gara è necessario che le imprese riunite dichiarino espressamente la quota di partecipazione al raggruppamento, onde mettere l’amministrazione in condizione di valutare se le rispettive qualificazioni siano adeguate alle quote di lavori che ciascuna impresa riunita si troverà ad eseguire. In particolare, per le ATI orizzontali la mandataria deve avere qualificazione in misura minima del 40% dell’importo dei lavori in gara, ciascuna mandante nella misura minima del 10%, fermo restando che la somma delle qualificazioni deve, ovviamente, coprire l’intero importo che è posto a base d’asta.

La ratio del comma 13 prima citato è dunque evidente: il legislatore vuole che ciascuna impresa riunita abbia qualificazione adeguata all’importo dei lavori che eseguirà, e ciò a garanzia del pubblico interesse alla preventiva verifica del possesso dei requisiti di ciascuna impresa riunita in relazione alla quota di appalto da essa assunta e che dovrà eseguire.

Ma ciò non presuppone sicuramente che vi debba essere esatta corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di partecipazione all’ATI della singola impresa, essendo finalizzata la norma a stabilire che la quota di qualificazione sia pari o superiore e perciò copra la quota di partecipazione all’ATI. Ragionare diversamente non avrebbe alcun senso logico, considerato che l’interesse pubblico sostanziale è che la qualificazione di ciascuna impresa riunita sia tale da consentirle l’esecuzione di una quota parte dei lavori relativamente alla quale essa è in possesso dei requisiti necessari.

In tal senso si esprime inequivocabilmente il Tar Veneto in argomento, laddove afferma che la normativa prima citata impone alle imprese partecipanti ad un’ATI soltanto il possesso di una qualificazione minima, che per le mandanti non può essere inferiore al 10%, e per la mandataria al 40%; conseguenza di ciò è che deve ritenersi consentito che un’impresa partecipi al raggruppamento e perciò esegua lavori anche per una quota inferiore (per esempio che la mandante esegua l’8% o il 9%), fermo restando il possesso di una qualificazione non inferiore al 10% o al 40%.  La sentenza in questione chiarisce perciò:

  1. che è essenziale nelle ATI orizzontali che la mandataria abbia qualificazione minima non inferiore al 40% dell’importo a base d’asta, e le mandanti non inferiore al 10%;

  2. che le quote di partecipazione al raggruppamento, da dichiarare in sede di gara, risultino coperte dalle quote di qualificazione di cui al precedente punto a);

  3. che le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione coincidano tra loro, ma possano essere inferiori alla quota di qualificazione, la quale ultima non deve per la mandataria essere inferiore al 40% e per la mandante al 10% dell’importo a base d’asta.

Nei termini ora espressi, il sistema normativo ha una sua piena logica, poiché pretende da ciascuna impresa riunita una qualificazione minima adeguata (40% mandataria e 10% mandanti), ammette tuttavia quote di partecipazione e perciò di esecuzione inferiori, rientrando tale suddivisione nella autonomia contrattuale delle parti del contratto plurilaterale costituito dall’associazione temporanea.

Pipino Massimo

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