Tar Umbria, sezione I, 11 luglio 2012, n. 274: distinzione fra Consorzi stabili Consorzi ordinari ed ATI

Pipino Massimo 28/03/13
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La pronuncia che si commenta in questa sede è interessante in quanto ribadisce la netta ed inequivocabile linea di demarcazione tra i soggetti costituiti dalle ATI e dai consorzi ordinari da una parte, ed i consorzi stabili dall’altra. Relativamente alle prime due figure, nel momento in cui le imprese si associano in forma orizzontale, è stabilito, come noto, che la mandataria (nelle ATI) o una delle imprese consorziate (per quanto riguarda i consorzi ordinari) deve poter contare sui requisiti richiesti dalla stazione appaltante nella misura minima del 40% dell’importo a base d’asta, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (nelle ATI) o dalle altre imprese consorziate (nei consorzi ordinari), ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo che è stato posto a base d’asta.

Nella fattispecie oggetto della sentenza era stato sostenuto da parte della ricorrente che tali percentuali di qualificazione si dovessero riferire anche ai consorzi stabili in quanto ritenuti assimilabili alle ATI ed ai consorzi ordinari. La sentenza in argomento, in modo assai netto, esclude la possibilità di tale assimilazione, considerando la figura del consorzio stabile totalmente eterogenea rispetto a quella delle ATI e dei consorzi ordinari e perciò non assoggettabile a quella che è la loro specifica disciplina.

In particolare, in sede di motivazione, la sentenza si preoccupa di sottolineare la peculiarità ed autonomia della figura giuridica del consorzio stabile, dal momento che, essendo il consorzio stabile caratterizzato da una comune struttura d’impresa, ne consegue l’autonoma capacità giuridica di assumere direttamente (in quanto consorzio stabile, e perciò in proprio) l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. In altri termini, i requisiti di idoneità tecnico – finanziaria richiesti dalla stazione appaltante devono sempre essere posseduti e comprovati con riferimento al consorzio in sé considerato, attraverso il cumulo dei requisiti che sono posseduti da ciascuna delle imprese che costituiscono il consorzio stabile, e tale disciplina permane anche nel caso in cui il consorzio stabile indichi che eseguirà i lavori per il tramite di una delle imprese consorziate.

La comune stabile struttura d’impresa costituisce quindi un elemento sine qua non per l’esistenza del consorzio stabile, poiché identifica l’azienda mediante la quale il consorzio ha la possibilità di eseguire direttamente i lavori oggetto del bando di gara. Ne deriva che nel consorzio stabile non esistono le figure né della mandataria né delle mandanti, poiché ogni attività è riconducibile direttamente agli organi consortili. In definitiva, parte contrattuale è sempre e comunque il consorzio stabile che agisce attraverso i suoi organi (senza necessità alcuna, come anticipato, di individuazione di una mandataria e di mandanti), adottando come strumento operativo una o più delle consorziate ovvero assumendo in proprio, e cioè con la propria struttura d’impresa, l’esecuzione dei lavori.

È significativo in proposito che il consorzio stabile si qualifichi alla gara d’appalto in base alla somma delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate e che comunque tutte le imprese consorziate sono solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante. A questo proposito è stato affermato (Tar Campania, sez. VII, 5 settembre 2012, n. 3744) che il consorzio stabile è connotato da un rapporto organico che lega ad esso le imprese consorziate, rapporto organico più stretto ed intenso di quello proprio delle altre forme associative (ATI, consorzi ordinari, GEIE), ed ha una sua autonoma identità soggettiva e qualificazione che gli consente di partecipare alle gare pubbliche anche in proprio, sicché lo stesso consorzio stabile assume in toto su di sé l’onere dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbia a questo fine designato una o più imprese consorziate (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1534/2010; Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524/2010; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2454/2011).

Da tale impostazione è stato tra l’altro fatto discendere il corollario della sufficienza della sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte del solo consorzio stabile e non anche da parte delle singole consorziate. 

Pipino Massimo

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