Tar Sicilia, Catania, 30.12.2009 n.2294

Lazzini Sonia 04/02/10
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Il provvedimento impugnato si presenta pertanto illegittimo poiché fondato su presupposto insussistente, anche nella parte in cui con esso viene disposto l’incameramento della polizza fideiussoria fornita dalla società ricorrente .

La stazione appaltante non avrebbe dovuto procede a valutazione o apprezzamenti in ordine alle circostanze addotte nel DURC, ma solamente cogliere, dalla portata letterale dello stesso, la sussistenza di un errore materiale non essendo stata riscontrata la sussistenza di debiti contributivi a carico della società ricorrente la cui posizione, solo per errore materiale, è stata dichiarata non regolare.

A riprova della fondatezza delle argomentazioni addotte da parte ricorrente, l’INPS ha in autotutela rettificato il DURC precedentemente rilasciato, dichiarando con proprio provvedimento del 21/1/2009 indirizzato alla stazione appaltante, che la società ricorrente risulta in regola con gli adempimenti contributivi previsti dalle vigenti disposizioni.

La circostanza quindi che parte ricorrente risulta in regola con i versamenti contributivi, come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000, non è smentita nella sostanza dal DURC nel quale è attestato un suo debito pari a “0,0”, quindi insussistente.

Ricorso per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. 72808 del 5/12/2008 con la quale il Coordinamento Gestione gare d’appalto presso l’Università degli Studi di Messina comunicava che con D.D. n. 4649 del 26/11/08 è stata revocata l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura aperta per la fornitura di arredi per la facoltà di Economia e la Direzione Servizi Didattici con incameramento della cauzione provvisoria

La ditta odierna ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto con ricorso alla procedura aperta, per la fornitura di due lotti di arredi per la facoltà di Economia e per la Direzione Servizi Didattici, producendo la documentazione richiesta compresa la dichiarazione sostitutiva in luogo del certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL.

A seguito di verifica di anomalia la stazione appaltante procedeva all’affidamento della fornitura in questione alla società ricorrente con provvedimento pubblicato in data 12/09/2008.

Successivamente veniva emanato il provvedimento impugnato col quale, accertata la non regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali, veniva disposta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione prestata.

Avverso i provvedimenti impugnati viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 1 LETT. i) DEL D. L.VO 163/06 E DELL’ART. 45 DIRETTIVA 2004/18/CE, E DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. N. 241/90- ECCESSO DI POTERE.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 48 ******* 163/2006.

Deduce parte ricorrente la illegittimità del provvedimento di revoca, e consequenziale incameramento della cauzione, qui impugnato, adottato sul presupposto della non regolarità dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali operati dalla società ricorrente

La stazione appaltante trae tale convincimento dal DURC pervenuto in data 4/09/08 nel quale si attestava che la società ricorrente “non risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/06/2008, per debiti derivanti da: note di rettifica. Per un importo di Euro 0,0”.

Sarebbe stato sufficiente che l’Università intimata procedesse all’esame analitico del DURC pervenutole per giungere alla conclusione che un debito pari a 0,0 equivale alla regolarità dei versamenti operati.

Su istanza di parte ricorrente l’INPS procedeva al riesame della sua posizione e rilasciava in data 21/01/2009 una apposita dichiarazione di rettifica con la quale veniva precisato che la ditta ricorrente alla data del 11/06/2008 risulta in regola con gli adempimenti contributivi.

Viene contestata la legittimità del provvedimento impugnato anche con riferimento al disposto incameramento della polizza fideiussoria.

Cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?

Il Collegio prende in esame le articolate censure poste a fondamento del ricorso introduttivo e ne riscontra la fondatezza.

Dall’esame della documentazione versata in atti si ricava, per tabulas, la insussistenza della irregolarità contributiva che ha determinato la stazione appaltante a revocare la già disposta aggiudicazione a favore della società ricorrente.

Il documento DURC fornito dall’Ente previdenziale da un lato attesta che l’impresa ricorrente “non risulta in regola”, dall’altro lato specifica che l’importo di cui l’Ente previdenziale risulta creditore è “0,0”.

La contraddizione è lampante.

A riprova della fondatezza delle argomentazioni addotte da parte ricorrente, l’INPS ha in autotutela rettificato il DURC precedentemente rilasciato, dichiarando con proprio provvedimento del 21/1/2009 indirizzato alla stazione appaltante, che la società RICORRENTE di F. &C s.a.s. risulta in regola con gli adempimenti contributivi previsti dalle vigenti disposizioni.

La circostanza quindi che parte ricorrente risulta in regola con i versamenti contributivi, come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000, non è smentita nella sostanza dal DURC nel quale è attestato un suo debito pari a “0,0”, quindi insussistente.

Tale circostanza poi è confermata dalla certificazione successivamente resa dall’INPS con la quale è stata rettificato in autotutela il certificato DURC che dichiarava non regolare la posizione contributiva della ditta ricorrente.

Il provvedimento impugnato si presenta pertanto illegittimo poiché fondato su presupposto insussistente, anche nella parte in cui con esso viene disposto l’incameramento della polizza fideiussoria fornita dalla società ricorrente .

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2294 del 30 dicembre 2009, emessa dal Tar Sicilia, Catania

 

N. 02294/2009 REG.SEN.

N. 00447/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 447 del 2009, proposto da:
RICORRENTE Sas di F. A. & ******, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. **************ù, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Catania, via N. Coviello, 25;

contro

Universita’ degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

(O.) COTROINTERESSATA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota prot. 72808 del 5/12/2008 con la quale il Coordinamento Gestione gare d’appalto presso l’Università degli Studi di Messina comunicava che con D.D. n. 4649 del 26/11/08 è stata revocata l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura aperta per la fornitura di arredi per la facoltà di Economia e la Direzione Servizi Didattici con incameramento della cauzione costituita dalla polizza n. B/2164146/00 dell’importo di Euro 4.668,00, rilasciata dalla FR S.P.A.;

del D.D. n. 4649 del 26/11/2008, dei verbali di gara e di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Università’ degli Studi di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16/12/2009 il Cons. dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

La ditta odierna ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto con ricorso alla procedura aperta, per la fornitura di due lotti di arredi per la facoltà di Economia e per la Direzione Servizi Didattici, producendo la documentazione richiesta compresa la dichiarazione sostitutiva in luogo del certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL.

A seguito di verifica di anomalia la stazione appaltante procedeva all’affidamento della fornitura in questione alla società ricorrente con provvedimento pubblicato in data 12/09/2008.

Successivamente veniva emanato il provvedimento impugnato col quale, accertata la non regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali, veniva disposta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione prestata.

Avverso i provvedimenti impugnati viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 1 LETT. i) DEL D. L.VO 163/06 E DELL’ART. 45 DIRETTIVA 2004/18/CE, E DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. N. 241/90- ECCESSO DI POTERE.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 48 ******* 163/2006.

Deduce parte ricorrente la illegittimità del provvedimento di revoca, e consequenziale incameramento della cauzione, qui impugnato, adottato sul presupposto della non regolarità dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali operati dalla società RICORRENTE s.a.s. –

La stazione appaltante trae tale convincimento dal DURC pervenuto in data 4/09/08 nel quale si attestava che la società ricorrente “non risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/06/2008, per debiti derivanti da: note di rettifica. Per un importo di Euro 0,0”.

Sarebbe stato sufficiente che l’Università intimata procedesse all’esame analitico del DURC pervenutole per giungere alla conclusione che un debito pari a 0,0 equivale alla regolarità dei versamenti operati.

Su istanza di parte ricorrente l’INPS procedeva al riesame della sua posizione e rilasciava in data 21/01/2009 una apposita dichiarazione di rettifica con la quale veniva precisato che la ditta RICORRENTE di F. A. &C., s.a.s. alla data del 11/06/2008 risulta in regola con gli adempimenti contributivi.

Viene contestata la legittimità del provvedimento impugnato anche con riferimento al disposto incameramento della polizza fideiussoria.

L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo.

Alla Camera di Consiglio del 25 febbraio 2009 è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

Alla Pubblica Udienza del giorno 16 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio prende in esame le articolate censure poste a fondamento del ricorso introduttivo e ne riscontra la fondatezza.

Dall’esame della documentazione versata in atti si ricava, per tabulas, la insussistenza della irregolarità contributiva che ha determinato la stazione appaltante a revocare la già disposta aggiudicazione a favore della società ricorrente.

Il documento DURC fornito dall’Ente previdenziale da un lato attesta che l’impresa ricorrente “non risulta in regola”, dall’altro lato specifica che l’importo di cui l’Ente previdenziale risulta creditore è “0,0”.

La contraddizione è lampante.

La stazione appaltante non avrebbe dovuto procede a valutazione o apprezzamenti in ordine alle circostanze addotte nel DURC, ma solamente cogliere, dalla portata letterale dello stesso, la sussistenza di un errore materiale non essendo stata riscontrata la sussistenza di debiti contributivi a carico della società ricorrente la cui posizione, solo per errore materiale, è stata dichiarata non regolare.

A riprova della fondatezza delle argomentazioni addotte da parte ricorrente, l’INPS ha in autotutela rettificato il DURC precedentemente rilasciato, dichiarando con proprio provvedimento del 21/1/2009 indirizzato alla stazione appaltante, che la società RICORRENTE di F. &C s.a.s. risulta in regola con gli adempimenti contributivi previsti dalle vigenti disposizioni.

La circostanza quindi che parte ricorrente risulta in regola con i versamenti contributivi, come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000, non è smentita nella sostanza dal DURC nel quale è attestato un suo debito pari a “0,0”, quindi insussistente.

Tale circostanza poi è confermata dalla certificazione successivamente resa dall’INPS con la quale è stata rettificato in autotutela il certificato DURC che dichiarava non regolare la posizione contributiva della ditta ricorrente.

Il provvedimento impugnato si presenta pertanto illegittimo poiché fondato su presupposto insussistente, anche nella parte in cui con esso viene disposto l’incameramento della polizza fideiussoria fornita dalla società ricorrente .

Conclusivamente il ricorso in epigrafe va accolto.

Motivi di equità inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione seconda interna, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento specificamente impugnato,

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 con l’intervento dei Magistrati:

 

*******************, Presidente

******************, ***********, Estensore

*******************, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE                 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

Lazzini Sonia

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