TAR Lazio, Roma, Sent. 503/2008 del 23.1.2008 in tema di regolarizzazione dei documenti ex art. 6 L. 241/90.

sentenza 07/02/08
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Ric. n.  8946/2007
 
Sent. 503/2008 Reg. dec.  
Dep. 23.1.2008
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima-ter, composto da:
***************                         – Presidente
***********                              – Consigliere – Estensore
Ada RUSSO                              – Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8946 del 2007, proposto da **
 **, rappresentato e difeso dall’avv.to ******************* e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to ************ in Roma, Piazza della Libertà, 20;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla ex lege domiciliataria Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove di efficienza fisica relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti di P.S., riservato ex l.n. 226/2004 ai volontari in ferma di un anno o in rafferma annuale
– della nota recante il verbale di notifica del 10.10.2007;
– del provvedimento di esclusione dal concorso;
nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi al procedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 9 della legge n. 205 del 2000 e 26 della legge n. 1034 del 1971;
Udita alla camera di consiglio del 22 novembre 2007 la relazione del Consigliere dott. *********** e udite, altresì, le difese di parte, come da verbale d’udienza;
Considerato e ritenuto che:
– il ricorrente, nonostante avesse superato con profitto le prove scritte del concorso pure in epigrafe indicato, si è visto escludere dalle successive prove di efficienza fisica nonché di accertamento psico-fisico-attitudinale per la semplice ragione della avvenuta presentazione, da parte sua, di un certificato medico (di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera) privo della data di rilascio;
– l’amministrazione resistente – in persona della commissione giudicatrice – ha sostanzialmente giustificato questa esclusione col fatto che la mancata di tale data dovesse implicare od equivalere a mancata presentazione dell’intero certificato medico;
– le motivazioni dell’amministrazione non paiono convincenti;
– l’art. 6 della l.n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone, fra l’altro (v. co. 1, lett. b), che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l’accadimento per cui è causa) <<accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (…)>>;
– è dunque ormai principio basilare dell’azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), spetta all’amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi);
– ben poteva, dunque, l’amministrazione, rilevata la manchevolezza nel documento sanitario innanzi detto, mettere il ricorrente nelle condizioni di far integrare il documento piuttosto che provvedere meramente alla sua esclusione dalla procedura selettiva;
– il ricorso introduttivo risulta conseguentemente fondato e meritevole di accoglimento, con annullamento, per l’effetto, degli atti impugnati;
– ricorrono sufficienti elementi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2007.
IL PRESIDENTE                                                      L’ESTENSORE
 

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