TAR Catania, Sez. II, 22 settembre 2006, n. 1511. Pres. Vitellio, Est. Leggio.

sentenza 02/11/06
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Il provvedimento regionale di rinnovo della concessione petrolifera per l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti è atto che ha vita autonoma rispetto ai provvedimenti che incidono sulla disponibilità del suolo occupato dagli impianti, i quali, invece, sono espressione del potere di pianificazione del territorio comunale; all’ente locale compete dunque di apprezzare la compatibilità della localizzazione delle aree ove detti impianti erano già in esercizio con gli interessi di cui il P.R.G. costituisce espressione.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 N. 1511/06 Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 N. 1872-1965/05 Reg. Gen.
PER LA SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA –
 
– 2^ Sezione –
 
nelle persone dei ******************
Dr. *****            ********         Presidente
Dr. *********      ********     Consigliere
Dr. ********     ******         Referendario, rel. est.
ha pronunciato la seguente
                                              SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
1) n. 1872/2005 proposto dal Comune di Sant’*****************, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ******************, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania Via Grotte Bianche n. 117,
                                                         contro
Assessorato Regionale Industria – Dipartimento Regionale Industria, in persona dell’Assessore regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege,
– Assessorato Regionale Industria – Dipartimento Regionale Industria, Servizio VI – Carburanti, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege,
– **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. *********************, con domicilio eletto in Catania, Via Canfora n. 135 presso lo studio dell’Avv. **********,
– **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso impianto di distribuzione carburanti sito in Sant’*****************, Corso Umberto n. 12,
– Responsabile Impianto di distribuzione carburanti sito in Sant’*****************, Corso Umberto n. 12,
– Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege,
– Ufficio Tecnico di finanza di Catania, in persona del Dirigente-responsabile pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege,
                                              per l’annullamento 
– del decreto n. 934 del 23.03.2005, con il quale l’Assessorato intimato ha rinnovato alla **** s.r.l., per 18 anni a decorrere dal 03.04.2003, la concessione regionale per l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti ubicato in Sant’*****************, Corso Umberto n. 12,
– di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente o successivo, connesso o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, la nota della **** datata 21.04.2005, nonchè i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 697 dell’1.2.2005 e dell’Ufficio Tecnico Finanza n. 15290 del 18.8.2004.
2) n. 1965/2005 proposto dal Comune di Sant’*****************, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ******************, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania Via Grotte Bianche n. 117,
                                                         contro
Assessorato Regionale Industria – Dipartimento Regionale Industria, in persona dell’Assessore regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege,
– Assessorato Regionale Industria – Dipartimento Regionale Industria, Servizio VI – Carburanti, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege,
– **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
– **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso impianto di distribuzione carburanti sito in Sant’*****************, Corso Umberto n. 9,
– **** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,   rappresentato e difeso dagli avv.ti ******************** e *******************, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Catania, Via Pasubio n. 33,
– **** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,   presso impianto di distribuzione carburanti sito in Sant’*****************, Corso Umberto n. 9,
– Responsabile Impianto di distribuzione carburanti sito in Sant’*****************, Corso Umberto n. 9,
– Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege,
– Ufficio Tecnico di finanza di Catania, in persona del Dirigente-responsabile pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege,
                                             per l’annullamento 
– del decreto n. 958 del 30.03.2005, con il quale l’Assessorato intimato ha rinnovato alla **** s.r.l., per 18 anni a decorrere dal 26.07.2004, la concessione regionale per l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti ubicato in Sant’*****************, Corso Umberto n. 9,
– di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente o successivo, connesso o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, la nota della **** s.r.l. datata 11.05.2005, nonchè i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 4680 del 17.06.2004 e dell’Ufficio Tecnico Finanza n. 14803 del 05.08.2004.
Visti i ricorsi introduttivi e la documentazione allegata;
Vista la costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, della **** e dell’ **** S.p.A.;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore la dr.ssa ***************;
Uditi, alla pubblica udienza del 24 maggio 2006, i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                                                   FATTO
Con i ricorsi in epigrafe il Comune ricorrente ha impugnato i provvedimenti dell’Amministrazione regionale con i quali sono state rinnovate, in favore delle società controinteressate, le concessioni petrolifere per l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti relative agli impianti ubicati nel centro abitato di S. Agata li ********, nonché i pareri favorevoli espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’Ufficio Tecnico di Finanza di Catania.
La questione oggetto della presente controversia concerne, precisamente, la lamentata incompatibilità dell’ubicazione degli impianti di distribuzione carburanti prima descritti con il Piano comunale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti adottato dal Comune ricorrente con delibera del Commissario straordinario n. 23 del 28.3.2002, in esecuzione dei decreti assessoriali del 9.9.1997 e del 25.6.2001.
Il Comune ha in proposito rappresentato di avere previsto la dismissione ed il trasferimento in apposite aree all’uopo individuate nel vigente Piano regolatore comunale dei predetti impianti, attualmente ubicati in pieno centro cittadino in aree destinate rispettivamente l’una a piazza pedonale e l’altra a parcheggio pubblico.
Ha sollevato in entrambi i ricorsi censure di violazione e falsa applicazione degli artt. da 1 a 6 della legge regionale 97/1982, dell’art. 3 del D.A. n. 1231/1997 e dell’art. 3 del decreto 12.6.2003; eccesso di potere per mancanza di presupposto, difetto di motivazione., contraddittorietà e travisamento, sviamento dalla causa tipica, carenza di istruttoria, illogicità, violazione dell’interesse pubblico, violazione degli artt. 2,3,8,9 e ss. della L.R. n. 10/1991, nonché degli artt. 2, 3, 4 e ss. della L.R. 71/1978, lamentando che l’Amministrazione regionale, alla quale era stata data comunicazione non solo dell’adozione del piano comunale, ma anche delle ragioni per le quali il Comune di S. Agata li ******** dissentiva dal rilascio o rinnovo di nuove concessioni, avrebbe violato le stesse disposizioni emanate nella materia in sede regionale ( legge regionale 97/1982, D.A. n. 1231/1997 e D.A. n. 45 del 12.6.2003), nonchè le prerogative comunali sull’uso del territorio, non avendo considerato le disposizioni urbanistiche vigenti nel territorio comunale; infine, la Regione avrebbe dovuto rendere il Comune partecipe del procedimento di rinnovo delle concessioni.
Ne derivava, ad avviso del Comune ricorrente, che in mancanza di conformità urbanistica degli impianti esistenti sulle aree in questione, la Regione non avrebbe potuto disporre il rinnovo delle concessioni nello stesso sito ove gli impianti si trovano attualmente collocati.
Con nota n. 15980 del 20.07.05 indirizzata alla **** e n. 16031 del 21.07.2005 indirizzata alla **** S.p.A. il Comune ricorrente ha comunicato alle società petrolifere controinteressate l’avvio del procedimento di trasferimento coatto degli impianti in aree destinate dal vigente PRG ad impianti di distribuzione carburanti, concedendo una moratoria di 12 mesi ai sensi dell’art. 11 del D.A. n. 45 del 2003.
Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato regionale intimato, nonché le controinteressate **** ed **** S.p.A., chiedendo il rigetto dei ricorsi. La ****, costituita nel primo giudizio, ha sollevato eccezioni di irricevibilità del ricorso per tardività e di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune avviato il procedimento di trasferimento coatto dell’impianto distribuzione carburante ai sensi dell’art. 11 del D.A. n. 45/2003.
Anche la **** S.p.A., costituita nel secondo giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comune, non avendo lo stesso alcuna competenza in ordine al rinnovo della concessione relativa all’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, nonché l’inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione, sia sotto il profilo della autonoma vigenza della concessione petrolifera rispetto ad ogni      eventuale provvedimento relativo alla disponibilità del suolo, sia sotto il profilo dell’avvio del procedimento di trasferimento coattivo, non ancora concluso. 
Si è costituito in giudizio, nel ricorso n. 1965, anche il ******************************** nella qualità di titolare della ditta “Rifornimento Agip”, corrente in S. Agata Li Battiati, via Umberto n. 5, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2006 i ricorsi sono passati in decisione.
                              MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva innanzi tutto che sussistono ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva che inducono alla riunione dei due ricorsi in esame, ai fini della decisione con unica sentenza.
Con i ricorsi in epigrafe  il Comune di Sant’***************** ha impugnato i provvedimenti dell’Amministrazione regionale con i quali sono state rinnovate, in favore delle società controinteressate, le concessioni per l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti relative agli impianti ubicati nel centro cittadino di S. Agata li ********, nonché i pareri favorevoli espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’Ufficio Tecnico di Finanza di Catania.
La questione oggetto della presente controversia concerne, precisamente, la lamentata incompatibilità dell’ubicazione degli impianti di distribuzione di carburanti de quibus con il Piano comunale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti, adottato dal Comune ricorrente con delibera del Commissario straordinario n. 23 del 28.3.2002, nel quale risultano previsti la dismissione ed il trasferimento degli impianti medesimi in apposite aree all’uopo individuate nel vigente Piano regolatore comunale.
Vanno innanzitutto esaminate le questioni di rito sollevate dalle parti resistenti.
Con riferimento al primo ricorso la **** ha sollevato eccezione di irricevibilità del ricorso per essersi perfezionata la notifica in data 2 luglio 2005, ossia il giorno successivo a quello di decadenza dall’impugnativa.
L’eccezione è smentita in punto di fatto, in quanto il ricorso risulta notificato con consegna all’ufficiale giudiziario in data 1 luglio 2005, entro il termine di sessanta giorni.
Parimenti deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse, sollevata dalle società controinteressate in entrambi i giudizi, in quanto l’avvio del procedimento di trasferimento coatto degli impianti da parte del Comune non elimina l’interesse di quest’ultimo all’impugnazione dei provvedimenti regionali, che non si limitano al rinnovo delle concessioni, ma individuano specificamente, attraverso l’indicazione della via e del numero civico, i siti presso i quali gli impianti sono autorizzati ad esercitare l’attività, imponendo pertanto al Comune il luogo di ubicazione degli impianti stessi, laddove l’illegittimità denunciata dal Comune ricorrente investe proprio tale aspetto dell’esercizio del potere regionale di rinnovo delle concessioni petrolifere, atteso che la Regione, ad avviso dell’amministrazione comunale, non avrebbe tenuto conto delle disposizioni urbanistiche vigenti nel Comune stesso.
Le esposte argomentazioni consentono di superare altresì l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Comune di S. Agata ***********, sollevata dalla **** nel secondo giudizio, al cui riguardo è sufficiente rilevare, come si dirà anche appresso, che se è vero che l’art. 8 del D.A. n. 45/2003 non prevede la partecipazione dei Comuni interessati al procedimento di rinnovo delle concessioni petrolifere, tuttavia non si può non considerare, da un lato che lo stesso decreto assegna ai Comuni competenze in materia di piani urbani di razionalizzazione della rete carburanti, dall’altro, che in ogni caso l’incompatibilità dell’impianto con lo strumento urbanistico comunale viene ad incidere direttamente sulla disponibilità del suolo occupato dall’impianto stesso – anche se di proprietà privata -, disponibilità che costituisce uno dei requisiti per il rinnovo della concessione, a mente del citato art. 8 D.A. n.45.    
Il Collegio ritiene infine, sempre in via preliminare, di dover estromettere dal giudizio il ******************, costituito nel secondo dei ricorsi in esame, in quanto non si tratta di soggetto controinteressato, essendosi costituito in giudizio come responsabile del distributore sito in via Umberto n. 5 e concernendo invece la presente causa gli impianti ubicati ai nn. 9 e 12 di via Umberto in Sant’*****************. 
I ricorsi sono meritevoli di accoglimento nella parte in cui il Comune lamenta la violazione delle proprie prerogative nella localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti.
Se è vero infatti quanto affermato dall’Amministrazione resistente e dalle società controinteressate in ordine al fatto che le procedure per il rinnovo delle concessioni in esame prescindono dall’acquisizione del parere di conformità allo strumento urbanistico comunale ( art. 8 del D.A. n. 45/2003: “Sulle istanze di rinnovo presentate…, l’Assessorato dell’industria procederà all’acquisizione dei pareri tecnici del comando dei vigili del fuoco e dell’U.T.F. competenti per territorio” ), e che, pertanto, le concessioni in controversia sono state rinnovate una volta che l’Amministrazione regionale abbia accertato la sussistenza dei requisiti necessari per il rinnovo, tuttavia il D. A. 12-6-2003 n. 45, emanatodall’Assessore regionale per l’industria e recante il “Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia” attribuisce ai Comuni i quali abbiano predisposto ed approvato i piani di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti il potere di determinare la rimozione ed il trasferimento degli impianti che per la loro collocazione non trovano compatibilità territoriale, prevedendo che “ Nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della pubblica amministrazione che fa v****re meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l’impianto insiste, sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente. Nel caso in cui invece il comune disponga la rimozione dell’impianto sito in area privata, al titolare è concessa una moratoria di 12 mesi per la ricerca di una nuova localizzazione” ( art. 11).
Del resto l’art. 4 dello stesso decreto assessoriale stabilisce che i piani comunali di cui trattasi devono individuare degli impianti da trasferire perché incompatibili con lo strumento urbanistico ovvero con la ristrutturazione della rete viaria, o perché costituiscono intralcio, pericolo o comunque ostacolo per la circolazione stradale.
I provvedimenti regionali impugnati non potevano, allora, nel disporre il rinnovo delle concessioni disporre altresì il mant****mento degli impianti nelle attuali sedi, una volta che il Comune aveva comunicato alla regione l’adozione del piano e l’opportunità di disporre lo spostamento dei distributori di carburanti in aree opportunamente individuate nel P.R.G.
In realtà, la stessa difesa erariale e l’Assessorato nelle note n. 3771 del 23.06.2005 e 2858 del 24.06.2005, in atti, richiamano il potere comunale di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per il trasferimento degli impianti che non trovano compatibilità territoriale.
Pertanto il Collegio, condividendo sul punto la prospettazione dell’**** S.p.A., secondo la quale la concessione petrolifera in quanto tale non osta al perseguimento degli obiettivi di programmazione urbanistica  dell’amministrazione comunale, trattandosi di atto che ha vita autonoma rispetto ai provvedimenti che incidono sulla disponibilità del suolo occupato dall’impianto, ragione per cui la concessione resta pienamente valida ed efficace per il nuovo sito in cui l’impianto sarà trasferito, ritiene che i provvedimenti di rinnovo delle concessioni petrolifere per cui è causa siano illegittimi nella parte in cui accordano la concessione all’esercizio degli impianti nei siti ove gli impianti stessi erano già in esercizio, oggi divenuti non conformi alla destinazione impressa alle aree considerate dallo strumento urbanistico comunale e, pertanto, soggetti all’obbligo di ricollocazione in altro sito.
La valutazione comunale in ordine alla compatibilità urbanistica delle aree indicate non incide dunque, nel caso de quo, le competenze inerenti il potere di rinnovo delle concessioni petrolifere, che spetta unicamente all’autorità regionale, ma rientra nell’ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione del territorio comunale, rispondendo all’esigenza di assicurare che la localizzazione di impianti aventi la capacità di incidere in maniera rilevante sull’assetto territoriale venga adeguatamente valutata dall’ente titolare del potere di pianificazione urbanistica cui compete di apprezzare la compatibilità della localizzazione con gli interessi di cui il PRG costituisce espressione.
In accoglimento dei ricorsi deve quindi disporsi l’annullamento, nelle parti in cui risultano individuati i siti di svolgimento dell’attività, dei provvedimenti regionali n. 934 del 23.03.2005 e n. 958 del 30.03.2005.
Sussiste l’obbligo a carico del Comune ricorrente di indicare le aree disponibili aventi idonea destinazione, individuate nel P.R.G. del Comune di Sant’*****************.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazionedelle spese tra le parti.
                                                P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Seconda  –
a) riunisce i ricorsi in epigrafe;
b) estromette dal giudizio instaurato con il ricorso n. 1965/2005 il ********************************;
c) accoglie  i ricorsi in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, in parte qua,  gli atti impugnati.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2006.
 
 L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

sentenza

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