Tar Catania, I sez. , n. 1403 del 11.9.06: regulae iuris da osservarsi nell’esercizio dei poteri di vincolo della Soprintendenza in ordine ai beni etnoantropologici.

sentenza 22/03/07
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Il Tar ha affermato quanto segue:
 
l’esercizio del potere da parte della Soprintendenza, nei casi di specie, non è libero nel fine, ma rigorosamente vincolato a precise finalità di interesse pubblico, compendiate nella formula- non a caso utilizzata dall’Avvocatura nella sua difesa- della “conservazione della memoria” ai fini della sua testimonianza di civiltà per le generazioni a venire (cfr. art. 2 comma 2 D.lgs. 42/2004 …… Pertanto, affinchè l’esercizio del potere di tutela, consistente nella dichiarazione di cui all’art. 13 del d.lgs 42/2004 e conseguente apposizione di vincoli conformativi della proprietà, sia correttamente esercitato, appare necessario rispettare specifiche regulae iuris che consentano la migliore valutazione delle modalità di esercizio di detto potere.
….
Così, affinchè un bene etno-antropologico possa essere legittimamente ritenuto meritevole di interesse e di tutela e conseguentemente possa essere oggetto di vincolo, è necessario che concorrano i seguenti requisiti:
–         la pregnanza di documentazione testimoniale, necessaria per tramandare la memoria di una qualche forma di identità;
–         l’integrità formale (o un grado accettabile di essa) che possa definirne la storica configurazione;
–         la connessione, più o meno organica, con il suo originario contesto territoriale (che deve essere accertata nel provvedimento e congruamente documentata e dimostrata);
–         la possibilità di venire fruito e partecipato, divenendo così vettore di educazione permanente in ordine alla capacità di fornire informazioni, stimolando un incremento della conoscenza (che deve essere tradotta in specifici intenti programmatici e fatta oggetto di corrispondenti prospettazioni progettuali).
Al fine del rispetto dei vincoli all’azione pubblica prefigurati dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del Dlgs.42/04 è dunque necessario che le quattro condizioni di cui sopra ricorrano insieme e che il loro contenuto sia volta per volta concretamente dimensionato dal bilanciamento degli interessi in conflitto, secondo le consuete regole che presiedono alla motivazione di un provvedimento conformativo o ablatorio.
Quindi, maggiore è il sacrificio imposto al privato e/o maggiore è il rango costituzionale di tutela dei beni e degli interessi privati coinvolti, tanto più approfondita dovrà essere in conseguenza la sussistenza (ed il contenuto concreto della dimostrazione contenuta nella motivazione di essa) dei requisiti sopra indicati.
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, composto dai ******************:
Dott. *****************          Presidente
Dott.ssa ***************         Giudice
Dott. ************************** Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi riuniti nr. 5877/04 e 1174/05 R.G.************
IN DIRITTO
Con i ricorsi in esame la parte ricorrente si duole dell’avvenuta sospensione dei lavori di realizzazione dell’edificio per civile abitazione meglio individuato in premessa, essenzialmente finalizzata all’imposizione di un vincolo di tutela indiretta di beni di rilievo etnoantropologico ed alla conseguente avvenuta imposizione del suddetto vincolo, per la ritenuta esistenza dei resti di una antica noria, costituiti da pozzo, condotto, camere di captazione e vasca di raccolta.
I ricorsi, riuniti sin dalla fase cautelare, possono essere esaminati secondo l’ordine a seguire.
Ia) Preliminarmente devono essere esaminate le doglianze sollevate contro il provvedimento di vincolo vero e proprio, fatto oggetto dei secondi motivi aggiunti nel ricorso nr. 5877/04. Tale provvedimento ha fatto venire meno ogni interesse processuale all’esame del gravame sugli atti precedenti della Soprintendenza, essendo questi preparatori e preliminari, in ogni caso temporanei, rispetto al provvedimento di vincolo.
In ordine ad esso, la parte ricorrente nega che i resti rinvenuti nel fondo interessato alla edificazione possano essere qualificati come resti di una antica noria; e nega che possiedano qualsiasi interesse etnoantropologico, censurando così il provvedimento (e, più a monte, il procedimento che ne ha costituito il presupposto), come privo di motivazione, contraddittorio, privo di presupposti e affetto da sviamento dalla causa tipica.
La parte pubblica ed, a sostegno di questa, la controinteressata, affermano invece il valore storico dei manufatti e la correttezza del procedimento e quindi del provvedimento di vincolo.
La controversia è dunque principalmente incentrata su due aspetti. Il primo è dato dai presupposti di fatto del provvedimento, ossia sulla qualificazione dei beni (sulla cui consistenza, descrizione ed entità, comunque accertate dalla prima verificazione, non vi è invece disaccordo); il secondo, in conseguenza al primo, sulla motivazione del provvedimento.
Prendendo le mosse dalla prima questione, osserva il Collegio che sulla qualificazione dei suddetti beni sono state disposte ben due verificazioni dalla Sezione.
La prima di esse è stata affidata a Direttore e funzionari del Genio Civile di Catania ed ha accertato lo stato dei luoghi e la consistenza attuale dei manufatti, ritenuti non sufficienti a documentare l’esistenza di una antica noria. La seconda è stata affidata a personale di una altra Soprintendenza, con la specifica previsione del possesso del titolo e/o della esperienza di etnoantropologo, al fine di acquisire un giudizio ancora più approfondito sul bene ed omogeneo, per provenienza di parte pubblica, rispetto a quello dell’Amministrazione resistente; ed anch’essa ha concluso per il non potersi riconoscere nei beni in esame le qualificazioni necessarie a considerarli resti di una antica noria, nel senso fatto proprio dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.
Entrambe le verificazioni sono state rese dunque in termini favorevoli alla ricorrente, confermando quanto dalla stessa esposto mediante le conclusioni e le argomentazioni delle perizie di parte prodotte.
Tuttavia, la difesa dell’Avvocatura e la produzione storico-documentale che è stata esibita sia da parte dell’Amministrazione che da parte della controinteressata impongono di approfondire gli argomenti tecnici ed i percorsi logici e motivazionali che supportano entrambe le tesi, perché – specialmente nelle memorie depositate il 23 e 24 maggio 2006 – la difesa erariale ha drasticamente messo in dubbio le conclusioni delle verificazioni e delle perizie di parte della ricorrente, argomentando soprattutto sulla possibilità di inquadrare i resti rinvenuti in un più ampio contesto storico e topografico, in quanto suscettibili di essere posti in relazione con altre norie di cui è in corso il procedimento di vincolo e che, tutte insieme, costituirebbero un complesso di captazione che troverebbe riscontri storici e documentali e risalente alla metà del XIX° secolo.
Relativamente alla prima verificazione, depositata il 14 febbraio 2005, è stato accertato che:
“ 1. Posizionato sul lato nord del sito oggetto della verifica, esiste una porzione di arco di cui, considerato lo stato dei luoghi, non è possibile formulare una dettagliata descrizione, né, tantomeno, risalire ad una probabile datazione e pertanto, in atto, non è accertabile la precedente esistenza di una vasca di raccolta d’acqua. Tuttavia, visti i verbali di sopralluogo depositati dalla Soprintendenza BB.CC.AA. e considerato l’odierno aspetto del manufatto, è presumibile che detta porzione di arco sia il relitto di una vasca di raccolta di acqua si sezione circolare. 2. L’accertamento eseguito ha fatto rilevare la presenza di due canne da pozzo situate sull’area in argomento in posizione centrale, distanti, tra i rispettivi bordi superficiali, metri 2,15. I due pozzi si presentano, uno di sezione circolare scavato a mano con pareti grezze del diametro di metri 1,00 alla romana; il secondo di forma rettangolare realizzato in muratura, intonacata, largo metri 1,13 lungo metri 2,01 e profondo metri 6,55. Dalla canna rettangolare, alla profondità misurata di metri 5,55, si dipartono due gallerie una di forma irregolare delle dimensioni, all’ingresso, di metri 0,70 circa di larghezza e di metri 1,70 circa di altezza, con pareti di roccia lavica funzionante come collegamento tra le due canne. La seconda galleria di forma regolare, realizzata in muratura, delle dimensioni di metri 0,88 di larghezza e di metri 2,12 di altezza all’ingresso, presenta un aspetto irregolare dovuto alle pareti di roccia lavica e si sviluppa per una lunghezza di metri 7,00 all’interno. In detta galleria si è accertata la presenza di acqua. Sembra, pertanto, plausibile trattarsi di gallerie drenanti utilizzate per la captazione delle acque. 3. Sui luoghi, sia in superficie che in sottorennaeo, nell’area dove insistono le due canne da pozzo, non si è riscontrata la presenza di condutture di acqua. Considerata altresì la carenza di elementi di valutazione disponibili,non è possibile accertare se l’impianto in parola costituisse un’antica conduttura né, stabilire la consistenza e la datazione del presunto acquedotto. 4. omississ..”.
Con la seconda verificazione, le cui risultanze sono state depositate in atti il 28 marzo 2006, si conclude che “i manufatti oggetto del provvedimento impugnato nel loro complesso (ossia nelle loro effettive ed attuali consistenze) non sono reperti costituenti antica noria nel senso fatto proprio dall’Amministrazione resistente nel provvedimento impugnato e contestato dalla ricorrente, alla luce dei rilievi tecnici offerti dal consulente di quest’ultima parte, nonché anche in base alla documentazione storica versata ex adverso in atti”.
Il perito di parte della Soprintendenza, dott.ssa ******************, nelle proprie controdeduzioni tecniche depositate il 17 maggio 2006, ritiene che “l’azione vincolistica sia stata corretta, anche se, alla luce di quanto avvenuto, ossia la demolizione delle strutture soprasuolo, potrebbe essere rivisto il provvedimento di tutela in funzione dell’attuale stato dei luoghi, fermo restando l’abuso perpetrato a danno del patrimonio culturale”.
Il perito di parte della interveniente, prof. ****************, nella propria relazione del 18 maggio 2006, oltre ad analizzare il contesto attuale del manufatto, esamina i documenti storici allegati in copia e conclude per la conferma del provvedimento impugnato sotto il punto di vista del rilevante interesse etnoantropologico.
Le opposte tesi delle parti sono incentrate su presupposti diversi tra loro: oggettivi e riferiti all’anamnesi ed all’esame autoptico del bene, quelle dei verificatori e della consulente di parte della ricorrente; documentali e storici quelli della Soprintendenza e del perito di parte interveniente.
Secondo il primo approccio, premesse le caratteristiche tipologiche e strutturali dell’”antica noria”, apparato di captazione e sollevamento di acqua costituito in sintesi da opere in muratura, pozzi, macchine e sovrastrutture, per mezzo del quale l’acqua veniva estratta dal sottosuolo mediante carrucole trainate da forza animale (sulle quali non sussistono differenze di vedute tra le parti), i resti esistenti non possono essere ricondotti a tale tipologia di manufatti. Infatti essi non presentano caratteri e connotati tali da permettere di dedurne che si tratta dei resti di una antica noria, in quanto si tratta solamente di pozzi verticali interrati di modeste dimensioni e quindi si è in assenza di tutti gli altri elementi strutturali, specialmente quelli esterni, quali il castello, le parti meccaniche e/o l’impianto di distribuzione dell’acqua, necessari a definire il sistema come appartenente alla tipologia delle antiche norie; quindi potrebbero essere manufatti di altro genere e mancherebbe così quella univocità necessaria ad identificare i resti (secondo la ricorrente nei pozzi vi erano motori di sollevamento in epoca recente). Rileva il verificatore che la relazione tecnica del vincolo etno-antropologico imposto, che costituisce parte integrante della motivazione del provvedimento, riproduce il secolare percorso dei sistemi di captazione idrica sino ad arrivare alle comunità agresti siciliane di fine ‘800, ma non ne esemplifica idoneamente le strutture relative; inoltre le documentazioni fotografiche fornite dalla Soprintendenza riproducono immagini delle torrette esterne, dotate di elettrificazione, ma comunque già non esistenti da tempo sul sito e comunque prive dell’antica connotazione d’uso (sarebbero riproduzioni risalenti ad almeno dieci anni prima). Sottolinea ancora, il verificatore dott. *******, che “il dispositivo meccanico della sènia tradizionale si basa essenzialmente sulla trasformazione per mezzo di ingranaggi del movimento rotatorio orizzontale in movimento rotatorio verticale. La forza motrice è data dalla trazione animale .omississ. che si muove a circolo intorno ad una ruota dentata orizzontale con ruota dentata e mozzo che trasferisce il movimento ad una ruota dentata verticale, a sua volta collegata con un tamburo che aziona i secchi che pescano nell’acqua in fondo al pozzo, portandola al collettore che la versa nella conduttura che la porta alla vasca di raccolta”. Di questo complesso meccanismo e dei correlativi impianti di distribuzione dell’acqua così raccolta (meglio descritti nella relazione e che qui si omettono), nonché delle sopraelevazioni costitutive che lo caratterizzavano non vi è traccia sul sito in esame.
E’ tuttavia presumibile, secondo il verificatore, che i due pozzi residui facevano parte di un impianto “a castelletti” un tempo presente nella zona (come accennato prima, la Soprintendenza ha fornito fotografie risalenti a circa dieci anni prima) come anche attestato dalla documentazione storica conservata presso l’Archivio di Stato di Catania riferita al fondo del sig. ********** (antico proprietario dell’area), ma la assoluta condizione di degrado, nonché l’assenza di documentazione fotografica recente, non consente di accertare alcunché in merito alle trasformazioni intervenute sul fondo a seguito di precedenti demolizioni e/o modifiche apportate agli impianti stessi. In conclusione, secondo il verificatore, “i manufatti in atto presenti le cui condizioni di conservazione è lecito definire ruderali, non paiono sufficienti a legittimare una dichiarazione basata sull’assunto che il manufatto documenterebbe in maniera inequivocabile una tecnica di attingimento delle acque sotterranee utilizzata nel passato ..omississ …diventando elemento significativo e caratterizzante di una intera area oltre ad essere la testimonianza viva dell’ingegno contadino e di una delle macchine agricole del passato strettamente connessa al modo di vivere popolare”. Detti manufatti, così come si presentano, non costituiscono una “senia” nella comune e piena accezione del termine, bensì le parti sotterranee di un sistema di captazione idrica con presumibile impianto di noria un tempo esistente nella zona di cui la Soprintendenza ha esibito una documentazione archivistica e cartografica ma che nella sua consistenza materica è stato demolito in epoca imprecisata.      
Replica la difesa erariale, sintetizzando anche le conclusioni dei consulenti di parte, che in primo luogo i pozzi in esame, (dichiarati dalla stessa C.I.V. nella relazione geologica allegata al progetto di edificazione come profondi 20 metri), sarebbero stati riempiti con materiali di risulta per 13 metri; e che la vasca esterna era esistente e conservata e sarebbe stata demolita dalla stessa ditta. La difesa erariale sottolinea che il provvedimento impugnato non avrebbe inteso vincolare una antica noria, ma solamente le strutture esattamente descritte (quindi il pozzo, le condutture sotterranee etc.) che, come tali, rivestirebbero indubbio valore storico e documentario. Infatti, l’Avvocatura afferma che il sistema di captazione in questione fa parte di un sistema organico, documentato in atti del 1871, costituito da norie, condotte, acquedotti etc, utilizzato ancor prima del 1860 dai vari proprietari terrieri della zona a nord del “poggio del ******”, per prelevare e distribuire le acque presenti nelle falde sotterranee.
Negli atti rilevati presso l’Archivio di Stato di Catania (e prodotti in copia dall’Amministrazione e dalla interveniente) si rileva – prosegue l’Avvocatura – che proprio nel 1860 i prelevamenti di acqua vennero maggiormente incrementati mediante sifoni o simili “orlegni idraulici applicati ai pozzi esistenti sull’acquedotto” con conseguenti gravi turbamenti di ordine pubblico determinati dalla sollevazione degli abitanti del quartiere che lamentavano che tale indiscriminato prelievo di acque impoverisse le fonti pubbliche del ******, tanto che il Sindaco dell’epoca emise una ordinanza di ripristino ove vennero elencati i proprietari delle fonti “abusive” che dovevano interrompere il loro prelievo “dannoso”. Tra questi, evidenzia l’Avvocatura, vi era anche il proprietario dell’epoca del fondo oggi appartenente alla C.I.V. con ciò evincendosi quindi la sicura rilevanza storica dell’apparato di adduzione dell’acqua oggi sottoposto a vincolo. Inoltre, si evince dalla suddetta documentazione storica, che nella zona operavano molte altre norie. Di questo complesso sistema di captazione d’acqua oggi sarebbero pervenuti a noi solo pochi impianti, oltre quello in esame: il condotto con pozzo che porta l’acqua alla fonte di ******, oggi Cibali, recentemente vincolato con DDG n. 8844 del 15.12.2005; un altro pozzo a noria presente in via Santa Sofia unitamente ad altri due presenti all’interno dell’area della “Cittadella Universitaria” tutti e tre in fase di vincolo.  
Quindi, conclude l’Avvocatura, da quanto esposto discende che la Soprintendenza ha ritenuto di avviare uno studio unitario di tutela e salvaguardia di tutte le strutture residuali riguardanti quell’antico sistema di captazione delle acque, che si ritiene debba essere tutelato, poiché le dette strutture, nel loro insieme più o meno integre, sono degli “indicatori culturali” dotati di una notevole valenza storiografica identificata in un preciso ambito, anche territoriale, che hanno segnato le varie fasi evolutive delle “tecniche moderne”. 
Sempre secondo l’Avvocatura, dal punto di vista documentale, l’Amministrazione avrebbe correttamente datato il bene ed il periodo di realizzazione, in quanto, come argomentato dagli atti rinvenuti presso l’Archivio di Stato, è emerso che la noria venne data in dote alla figlia del sig. ******************** (l’antico proprietario del fondo) con atti del 4 giugno 1861; confermerebbe l’esistenza del manufatto anche la relazione dei Carabinieri Reali della Legione di Palermo del 1 agosto 1879 da cui si evince che alcuni proprietari – tra i quali i più volte menzionato sig. ********** – facevano uso delle norie in maniera più intensiva si quanto concordato (utilizzavano due muli invece che uno), con la conseguenza che veniva a mancare l’acqua nei canali.  
L’Avvocatura, infine, evidenzia che minimi pregiudizi derivano alla ditta ricorrente, la quale potrebbe comunque edificare nonostante il vincolo, sia pure con accorgimenti e riduzioni modeste del progetto; che quindi nel bilanciamento degli interessi opposti, quello pubblico verrebbe inesorabilmente compromesso dall’annullamento del provvedimento; che, in ogni caso, la relazione dei primi verificatori avrebbe omesso di accertare l’esistenza del basamento della vasca esterna, presumibilmente sommerso dai detriti della demolizione.
Ib) Così esposte, pur se in maniera necessariamente sintetica, le deduzioni delle parti e dei verificatori, appare chiaro che il ricorso è fondato e che il provvedimento impugnato è illegittimo per le seguenti ragioni.
Intanto, premette il Collegio che l’esercizio del potere di vincolo da parte della Soprintendenza, sia pure sorretto da quel particolare criterio di giudizio che è proprio di una discrezionalità ampia, data sia da una valutazione storico – scientifica delle rinvenienze, sia da un apprezzamento di interesse pubblico delle stesse, è pur sempre soggetto al giudizio del giudice amministrativo, anche se nei limiti del c.d. “sindacato debole”, ossia entro i consueti canoni della ragionevolezza, della assenza di evidenti e palesi contraddittorietà logiche o abnormità di fatto(cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 256; T.A.R. Valle d’Aosta, 24 settembre 2004, n. 97; Consiglio Stato, sez. VI, 28 giugno 2004, n. 4532).
Da ciò discende che, “pur se è precluso al giudice la sostituzione indiscriminata delle proprie valutazioni tecniche a quelle dell’amministrazione, in carenza di elementi atti a rivelare la complessiva inattendibilità del giudizio degli organi di amministrazione attiva, ragion per cui il giudice non può valutare la opportunità delle valutazioni che l’amministrazione in proposito opera,  può però apprezzarne la intrinseca coerenza e ragionevolezza; inoltre, il sindacato del giudice non è limitato ad un controllo meramente estrinseco, che si fidi di una mera “apparenza di ragionevolezza”, in quanto per aversi una tutela giurisdizionale effettiva si deve esaminare se la determinazione amministrativa impugnata corrisponda ad un canone di ragionevolezza” effettiva e sostanziale (TAR Sicilia, Catania, II, 26 gennaio 2005, nr 113; sulla problematica della discrezionalità tecnica e dei limiti del sindacato giurisdizionale, cfr. anche T.a.r. Palermo, n. 737/2003; C.S., VI, n. 906/2004; TAR Catania, II, 30 maggio 2005 nr. 953).
Inoltre, deve ancora premettersi che l’esercizio del potere da parte della Soprintendenza, nei casi di specie, non è libero nel fine, ma rigorosamente vincolato a precise finalità di interesse pubblico, compendiate nella formula- non a caso utilizzata dall’Avvocatura nella sua difesa- della “conservazione della memoria” ai fini della sua testimonianza di civiltà per le generazioni a venire (cfr. art. 2 comma 2 D.lgs. 42/2004, ai sensi del quale “ Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”, e 3 comma 1, ai sensi del quale “La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione).
Pertanto, affinchè l’esercizio del potere di tutela, consistente nella dichiarazione di cui all’art. 13 del d.lgs 42/2004 e conseguente apposizione di vincoli conformativi della proprietà, sia correttamente esercitato, appare necessario rispettare specifiche regulae iuris che consentano la migliore valutazione delle modalità di esercizio di detto potere.
A tale proposito, appare al Collegio di particolare utilità fare proprie le conclusioni di metodo che il verificatore dott. ******* ha espresso nella propria relazione (e che dalla discussione avvenuta in pubblica udienza, è emerso che sono condivise anche dalla difesa della parte interveniente).
Così, affinchè un bene etno-antropologico possa essere legittimamente ritenuto meritevole di interesse e di tutela e conseguentemente possa essere oggetto di vincolo, è necessario che concorrano i seguenti requisiti:
         la pregnanza di documentazione testimoniale, necessaria per tramandare la memoria di una qualche forma di identità;
         l’integrità formale (o un grado accettabile di essa) che possa definirne la storica configurazione;
         la connessione, più o meno organica, con il suo originario contesto territoriale (che deve essere accertata nel provvedimento e congruamente documentata e dimostrata);
         la possibilità di venire fruito e partecipato, divenendo così vettore di educazione permanente in ordine alla capacità di fornire informazioni, stimolando un incremento della conoscenza (che deve essere tradotta in specifici intenti programmatici e fatta oggetto di corrispondenti prospettazioni progettuali).
Al fine del rispetto dei vincoli all’azione pubblica prefigurati dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del Dlgs.42/04 è dunque necessario che le quattro condizioni di cui sopra ricorrano insieme e che il loro contenuto sia volta per volta concretamente dimensionato dal bilanciamento degli interessi in conflitto, secondo le consuete regole che presiedono alla motivazione di un provvedimento conformativo o ablatorio.
Quindi, maggiore è il sacrificio imposto al privato e/o maggiore è il rango costituzionale di tutela dei beni e degli interessi privati coinvolti, tanto più approfondita dovrà essere in conseguenza la sussistenza (ed il contenuto concreto della dimostrazione contenuta nella motivazione di essa) dei requisiti sopra indicati.
Alla luce di queste premesse, la difesa della parte interveniente, (specialmente nella discussione in aula, ma anche nelle proprie memorie), si è sforzata di dimostrare che il vincolo rispetta sostanzialmente i quattro parametri appena esposti e nel farlo, si è avvalsa soprattutto della documentazione storica che è stata versata in atti.
Tuttavia, si deve osservare che la tesi esposta a difesa del provvedimento, seppure pregevole, è insufficiente a sostenere la legittimità dell’atto impugnato, perché in realtà l’esercizio dell’azione amministrativa non possiede alcuno dei caratteri appena esposti.
Infatti, stante la specificità dell’azione amministrativa in materia, appare quasi ovvio rilevare che la dimostrazione dei quattro requisiti appena esposti deve essere interamente compresa nel provvedimento impugnato e non può desumersi da provenienze esterne ad esso; quindi già sotto questo aspetto il provvedimento è illegittimo perché non esplicita – sostanzialmente ed al di là di mere formule di stile – alcuno dei quattro punti che si è visto debbano presiedere alla legittima imposizione di un vincolo etnoantropologico. Ma, anche sotto il profilo sostanziale, l’unico postulato che potrebbe ritenersi rispettato – anche se, lo si ripete, non emerge dall’atto – è il solo criterio della “pregnanza” di documentazione storica del bene, quindi il primo dei quattro principi prima esposti.
Più approfonditamente, si deve infatti rilevare che non solo il provvedimento impugnato, impositivo del vincolo, è – in sé – privo di motivazione, ma è anche ingiusto se si ha riguardo al piano degli interessi ed al contenuto che, in relazione ad essi, deve avere la motivazione. Tali affermazioni necessitano di accurato approfondimento.
Ic) Sotto il primo profilo, del complesso iter argomentativo esposto in maniera davvero articolata ed apprezzabile da parte della difesa dell’Avvocatura ed anche da parte della interveniente, non più che un minimo accenno è dato rilevare nel provvedimento impugnato: in esso è contenuta solo la descrizione dei beni vincolati ed il rinvio alla relazione tecnica, ai fini motivazionali del vincolo. Nella relazione tecnica, a sua volta, oltre ad una esposizione della evoluzione storica dell’”antica noria”, avente valore – ai fini della motivazione del vincolo – appena di mera e doverosa premessa, si legge solamente l’affermazione della esistenza di documenti storici relativi alla presenza sul terreno del sig. ********** di una “antica noria” e nulla più.
Non sussistono certo riferimenti di alcun genere ad altre norie o ai sistemi di captazione presenti nell’ambito comprensoriale ed atti a costituire quell’”unico complesso” cui fa riferimento la difesa erariale; non si ravvisano soprattutto elementi di localizzazione topografica di alcun genere che possano far presumere che i resti del pozzo siano effettivamente riferiti a quella antica noria di cui poi (ancora una volta solamente in giudizio) si produce una prova di esistenza storica e datazione, mediante i documenti allegati dalla parte pubblica; nel provvedimento impugnato quegli stessi riscontri documentali offerti al giudizio del Collegio non sono, poi, affatto utilizzati; manca, ancora, qualsiasi riferimento all’accertamento della concreta fruibilità del manufatto, che avrebbe dovuto essere inoltre particolarmente approfondito, attesa la consistenza minimale dei resti di esso.  
Ma, più ancora e definitivamente, non si dà contezza di quale interesse possiedano i resti del bene, nella loro attuale consistenza (che da entrambe le verificazioni effettuate risulta di minima entità rispetto a quella che doveva essere la dimensione fisica originaria del bene, tanto che nell’ultima verificazione si parla di stato “ruderale” dei manufatti). Appare, infatti, evidente dalle risultanze delle due diverse verificazioni che nel bene vincolato manca quella “integrità formale (o un grado accettabile di essa) che possa definirne la storica configurazione”, perché della (presunta) struttura dell’antica sènia è rimasta solo una parte minima delle opere sotterranee dell’impianto e quindi la loro attuale dimensione fisica appare come del tutto insuscettibile di veicolare “l’immagine” o la percezione di quello che doveva essere il bene nella sua storica “configurazione” (tanto è vero che si sono rese necessarie ben due distinte verificazioni per accertarne la qualificazione e la consistenza e per poter valutare se, in detta situazione, i beni vincolati potessero essere riconducibili all’antico manufatto), così come di offrire una testimonianza di esso alla presente generazione ed a quelle future, diversa o comunque maggiore da quella che già deriva dalle risultanze archivistiche e documentali (che quindi non sarebbero arricchite in nulla dal bene così come oggi esistente e che resterebbero comunque insostituibili per consentire ai potenziali visitatori o fruitori del sito di comprendere le caratteristiche di ciò che è conservato, tanto che, non a caso, in alcune affermazioni della difesa dei resistenti si è prospettato di utilizzare rappresentazioni su cartelli per illustrare le caratteristiche morfologiche della noria in una ipotesi –avanzata solo in giudizio – di fruizione del sito).
In merito alla attuale consistenza del manufatto, deve affermare il Collegio, quindi, che tanto essa è minore rispetto alla dimensione fisica originale, tanto maggiore deve essere la motivazione del vincolo imposto (a sua tutela) su un bene giuridico di rilievo costituzionale, che subisce praticamente una soppressione strutturale. Quest’ultima è tanto più grave se si considera che il vincolo ha inciso sul diritto soggettivo quando quest’ultimo era al massimo grado della sua espansione, ossia era in corso l’attività edilizia e le astratte capacità edificatorie del lotto si erano concretamente tradotte in utilità specifiche collegate a facoltà intensamente tutelate dall’Ordinamento, ossia il diritto di proprietà ed il diritto di impresa e di iniziativa economica.
A quest’ultimo proposito, riprendendo argomenti della difesa dell’Avvocatura, secondo la quale il detto manufatto faceva parte di una rete di approvvigionamento idrico costituito da altre norie o sènie, delle quali tre sono in fase di vincolo nella medesima zona, ed anche considerando la presenza di quella “pregnante” documentazione storica che in fase di giudizio è stata prodotta, si deve ritenere che la Soprintendenza conoscesse il territorio e quindi era in grado di tutelare il bene nella sua originaria consistenza prima che il Comune di Catania rilasciasse la concessione edilizia per la edificazione “previa demolizione di ruderi”. A tale proposito, si osserva che dalla seconda verificazione è emerso che, nella produzione fotografica esibita da parte della Soprintendenza, ancora una decina di anni fa (almeno) il manufatto era ancora composto dalle sue sovrastrutture esterne.
Quindi, a ritenere rilevante le motivazioni storiche che oggi sono state addotte per giustificare (sia pure ex post) il vincolo, ne deriva che per quelle stesse motivazioni era esigibile da parte dell’Amministrazione pubblica un diverso e ben più diligente comportamento: e non solo non si comprende il motivo per il quale, la Soprintendenza non abbia saputo o ritenuto vincolare il bene nel tempo prima della concessione edilizia, quando è da presumersi che fosse ancora integro (e quando essa stessa aveva avviato altri procedimenti di vincolo su beni analoghi nella zona); più ancora, nelle more del giudizio – non essendo stati sospesi i provvedimenti impugnati – appare ingiustificabile il fatto che l’Amministrazione non ha proceduto ad ulteriori ed approfondite esplorazioni del sottosuolo e non ha verificato se, sotto i materiali di riporto, sussista il basamento della vasca di raccolta (per poi affermare oggi, ai fini della difesa della rilevanza della consistenza del bene, che potrebbero sussistere ulteriori parti sepolte dei manufatti).
Ma, più gravemente, non ha assunto alcuna iniziativa di intervento o segnalazione quella stessa parte privata che oggi, nel giudizio, si è fatta portatrice di un interesse diretto alla conservazione del bene.
Quest’ultima ha svolto una azione ritenuta ammissibile da questo Collegio: in quanto tale, essa si è quindi qualificata come portatrice dell’interesse che oggi le ha concesso legittimazione ad intervenire nel processo perché si trovava in un evidente rapporto di vicinitas con il bene.
Quindi, se oggi è portatrice di quell’interesse, già prima era titolare di esso ed, in quanto tale (ossia proprio per la sua accennata vicinitas al bene), aveva la piena possibilità (e responsabilità !) di segnalare la presenza del bene (che oggi afferma essere così rilevante) alla Soprintendenza, al fine di avviare le procedure di (verifica ed, eventualmente di) vincolo in un periodo in cui si deve ritenere fossero ancora sussistenti quelle condizioni di maggiore consistenza e fruibilità del bene, che avrebbero così consentito la possibilità di verificare realisticamente la qualificazione storica e, quindi, giuridica,del manufatto e la conseguente opportunità di disporre la tutela.
Nessuno dei soggetti oggi resistenti, quindi, ha ritenuto di significare la presenza della sènia ai fini dell’avvio del vincolo in tempi utili per esercitare correttamente l’azione amministrativa, tempi che avrebbero anche consentito di evitare l’avvio delle procedure di concessione edilizia che hanno qualificato l’area e, con essa, il diritto di proprietà e di iniziativa economica dei ricorrenti.
Pertanto, la stessa difesa del provvedimento appare oggi contraddittoria ed ingiustificata: perché afferma con forza l’esistenza di un interesse alla conservazione del bene che, se effettivamente esistente, avrebbe dovuto essersi tradotta in una attività di tutela già prima ed in condizioni del tutto diverse da quelle odierne, a pena di un giudizio di grave negligenza a carico di quelle stesse parti che oggi ne difendono la legittimità.
In realtà il provvedimento impugnato parte dall’assunto (come detto, indimostrato) di essere in presenza dei resti di una antica noria e vi conferisce un rilievo pubblico tale – nella pratica – da rendere di fatto inedificabile l’area ove già era stata assentita una concessione edilizia. Tale provvedimento quindi è illegittimo perché comprime l’interesse privato al massimo grado possibile per un potere di tipo conformativo quale quello attribuito alla Soprintendenza (e quindi senza previsione di indennizzo) e lo fa senza motivazione effettiva (quindi con un provvedimento ingiusto, oltre che illegittimo e come tale eccessivamente gravoso).
Id) Sul piano dell’interesse, si deve ancora osservare che il massimo sacrificio imposto al privato, non è minimanente conciliato con una altrettanto efficace e chiara finalità di interesse pubblico.
Sul punto vale la pena notare che invano la difesa dell’Avvocatura tenta di sostenere che il provvedimento di vincolo ha ad oggetto non una antica noria, ma i manufatti così come sono (in quanto la relazione tecnica allegata al provvedimento e parte della sua motivazione ne riferisce il valore proprio al presupposto che si tratti dei resti di una antica noria), anche perché, se così fosse, il provvedimento sarebbe ancora più immotivato, posto che verrebbe meno il presupposto sostanziale che consente di riferire i beni ad una fattispecie storica ed etnoantropologica determinata.
Inoltre, non appare assolutamente credibile l’affermazione della difesa pubblica secondo cui il vincolo non impedirebbe l’edificazione della progettata unità edilizia: in realtà l’area oggetto di vincolo insiste esattamente al centro della zona ove avrebbe dovuto sorgere l’edificio con il che non si comprende come quest’ultimo potrebbe essere di fatto realizzato. Se l’Amministrazione avesse realmente valutato tale aspetto, avrebbe dovuto fornire nel provvedimento, in virtù dei principi di leale collaborazione e di buona fede tra le parti di un provvedimento, opportuni supporti tecnici e, prima ancora, avrebbe dovuto effettuare una corrispondente istruttoria, proponendo quindi delle soluzioni tecniche suscettibili di rendere concreta l’affermazione (rimasta allo stato) apodittica della difesa dell’Amministrazione del minimo sacrificio imposto al privato e della persistente attualità delle capacità edificatorie del lotto. Tale parte della motivazione si rendeva necessaria anche in considerazione del valore costituzionale di protezione dei contrapposti interessi, quello pubblico alla tutela dei beni culturali (art 9 Cost.) e quello privato alla tutela della proprietà privata e della libertà economica di iniziativa di impresa (artt. 42 e ss. Cost.). Mentre già sul piano costituzionale questi ultimi beni sono più intensamente tutelati, nella fattispecie concreta il bilanciamento tra gli interessi pubblico e privato è tale da fare apparire come di ben maggiore intensità il grado di compressione del secondo rispetto al soddisfacimento del primo: quindi la motivazione, in proposito, avrebbe dovuto essere ampiamente rafforzata ed avrebbe dovuto dare ampia contezza delle ragioni concrete che, a fronte di un sacrificio privato così rilevante imposto per la tutela di resti minimali di una antica struttura identificabile solo da fonti documentali, si intendeva perseguire quello specifico intento di interesse pubblico.
A tale proposito deve rilevarsi che la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che in presenza di beni architettonici allo stato di “rudere” si richiede una motivazione rafforzata sul permanere dell’interesse pubblico alla loro conservazione e, quindi, a maggior ragione deve concludersi nello stesso senso se si tratta della prima imposizione del vincolo e questo determina la grave inibizione (a natura praticamente ablatoria) di facoltà, costituzionalmente tutelate e, tra l’altro, anche fatte oggetto di un precedente provvedimento positivo ed autorizzativo di altra Amministrazione competente (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 268 e n. 663 del 7 maggio 1996 cfr. anche TAR Sicilia, Palermo, 04 febbraio 2005 nr. 150 e 28 settembre 2005, nr. 1671).
Ie) Come esposto prima, il provvedimento è privo di sufficiente motivazione e non vale certo a sanarne l’assenza la difesa dell’Avvocatura. L’aspetto della motivazione va poi approfondito anche sotto altro profilo di indagine, che non solo concorre a confermare il precedente assunto, ma anche ad offrire spunti di riflessione più generali ai fini di chiarire come, ad avviso del Collegio, non sia possibile ricorrere alla c.d. integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo (mediante la emersione in giudizio di ragioni di fatto o di diritto della decisione amministrativa che avrebbero dovuto trovare i necessari spazi di formalizzazione ab origine nel provvedimento impugnato) e come la assenza o carenza di motivazione integri un vizio del provvedimento sostanziale e non semplicemente formale, essendo un elemento essenziale di esso la cui mancanza determina causa di nullità.
A tale proposito, in tema di integrazione postuma del provvedimento, si deve distinguere l’integrazione emergente ex actiis, ossia proveniente dalla stessa P.A., da quella effettuata in giudizio dal difensore.
Per la prima ipotesi prevale sia in dottrina che in giurisprudenza (ex multis, cfr. Consiglio di Stato, VI, 26 giugno 2003, nr. 3849; IV, 29 aprile 2002, n. 2281; I, 15 dicembre 1999, nr. 1028), la tesi della inammissibilità, giustificata essenzialmente con il rispetto del principio costituzionale della “parità delle parti” e con la portata precettiva e vincolante dello stesso art. 3 della legge 241/90 (è minoritario, invece, l’orientamento dell’ammissibilità della integrazione, che ritiene che la motivazione del provvedimento sia elemento solo formale e non sostanziale dello stesso e quindi, come tale, sanabile in giudizio, specie nell’ottica di un ampliamento della cognizione del giudice dall’atto al rapporto; cfr. C.G.A. 20 aprile 1993, n. 149; TAR Lazio, II, 28.01.2004, n. 824).
Quanto alla integrazione difensiva, invece, che è quella che riguarda più da vicino la fattispecie all’esame dell’odierno giudizio, è pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza l’orientamento che ne respinge ogni rilevanza, ritenendola inammissibile tout court (ex multis, TAR Liguria, II, 28 aprile 2005, nr. 527; TAR Puglia, Bari, I, 13 giugno 2003, nr. 2424; TAR Sicilia, Palermo, II, 16 settembre 1991, nr. 455).
Nell’aderire pienamente a tale impostazione, osserva il Collegio (con argomenti che possono valere anche in riferimento al tema della integrazione in giudizio effettuata con provvedimenti dell’Amministrazione) che la motivazione non è solamente il nesso di consequenzialità e di causalità che lega, già a livello sintattico, lessicale e logico-concettuale, la premessa alla deduzione e quindi alla conclusione del ragionamento: è anche il “luogo” giuridico di emersione dell’interesse pubblico perseguito e (nelle situazioni come quella in esame, ove l’esercizio dell’azione amministrativa è caratterizzata da un potere fortemente tipizzato nel fine) dell’impegno dell’Amministrazioneliberamente assunto e responsabilmente valutato – al perseguimento di specifiche finalità (ossia all’ assunzione di un obbligo determinato finalizzato al perseguimento di quell’interesse pubblico per cui si sta operando).
Tale obbligo deve essere (come tutte le proposizioni giuridiche) concreto, determinato, misurabile ed in sé coerente con l’interesse per la cui cura e per il cui perseguimento (data la premessa in fatto ed i richiami normativi in diritto), quello specifico potere (assegnato in astratto dal legislatore) è pubblicamente esercitato.
Tramite la motivazione, quindi, il potere viene esercitato “concretamente” come mezzo al fine, perché la misura oggetto del provvedimento (e del potere) ed i relativi effetti vengono collegati funzionalmente alla finalità dell’atto (ed all’interesse tutelato dal potere); con tale collegamento si può – in trasparenza – misurare quel giusto dosaggio tra sacrificio dell’ interesse privato e soddisfazione dell’interesse pubblico, che è condizione di piena legittimità dell’atto e la cui violazione determina il vizio di eccesso di potere; e soprattutto, gli effetti del provvedimento sono assunti al piano della più generale azione amministrativa, con cui devono essere coerenti, presupposto, questo, di efficienza ed efficacia.
Se fosse possibile integrare la motivazione del provvedimento, così come intesa secondo un rigoroso impianto dogmatico e normativo, con difese giudiziali rese ex post, come in questa sede appaiono quelle dell’Avvocatura (pure così apprezzabili e dense di contenuti), verrebbe meno il principale compito della motivazione, cioè quello di “legare” gli effetti dell’atto all’esercizio del potere ed al piano più generale dell’azione amministrativa entro il quale si devono porre, perché provenendo la motivazione postuma da soggetto non legittimato a quella specifica attività amministrativa, quindi privo di potere, esse non sarebbero in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione e non potrebbero fondare nessun impegno in tal senso, con il che resterebbero nulla di più che una mera difesa dell’atto, insuscettibile di integrare strutturalmente il provvedimento e quindi di sanarne la mancanza.
Nella fattispecie in esame può essere riscontrato efficacemente l’assunto appena espresso.
Se l’Amministrazione, ad esempio (per riprendere uno degli argomenti difensivi dell’Avvocatura), avesse effettivamente voluto porre il vincolo sui resti dell’antica noria poiché, in ambito più generale, aveva in animo di recuperare alla memoria storica e collettiva il più ampio complesso delle antiche norie sopravvissute allo sviluppo urbano, allora avrebbe dovuto ben chiaramente esplicitare tale intendimento nell’atto impugnato (oltre a farlo precedere da una ben diversa istruttoria e dalla redazione ed approvazione di un apposito piano), perché tramite la motivazione avrebbe impresso un vincolo alla propria azione ed avrebbe assunto quell’obbligo in concreto.
La medesima affermazione proveniente dalla Avvocatura, priva di potere in tale campo, resta senza effetto perché non vincola certo la Soprintendenza ad alcun uso del bene vincolato nel senso prospettato, né è capace di collocarlo in un contesto (quasi che quest’ultimo avesse una valenza oggettiva ed ontologica, vivendo di vita propria fuori degli atti e dei provvedimenti che sostanziano l’azione della P.A.).
Quindi, a fronte di un provvedimento “sganciato” da qualsiasi motivazione concreta, intesa come sopra, il sacrificio del privato viene ad essere imposto senza che possa essere, in alcun modo, anche solo prospettata alcuna utilità pubblica, perché quel vincolo, così come costituito (ossia su resti “ruderali” di un bene che, nell’atto impugnato, si è praticamente solo “supposto” corrispondente ad antiche testimonianze documentali) senza corretta motivazione, appare del tutto incapace ed insuscettibile di assolvere al fine per cui il potere è conferito alla P.A. procedente (ossia trasmettere memoria e rendere testimonianza di un passato ritenuto portatore di valori), assicurando quel contemperamento di interessi che, come si è visto prima, costituisce il fondamento della legittimità sostanziale dell’azione amministrativa.
II) Esaminando, infine, l’altro profilo della censura proposta in ricorso contro il provvedimento impugnato, lamenta la ditta ricorrente che l’Amministrazione avrebbe omesso di prendere in considerazione le osservazioni proposte nel procedimento, a mezzo della relazione-perizia della propria esperta, prof.ssa Amitano.
Rileva il Collegio che non solo la doglianza è fondata, stante l’assoluta assenza di motivazione e di riferimenti alle osservazioni sul punto; ma si deve anche osservare che, se l’Amministrazione avesse preso in considerazione le osservazioni presentate dalla ditta odierna ricorrente ed avesse – come era suo dovere fare – puntualmente valutato quanto proposto dalla esperta di parte, eventualmente controdeducendo adeguatamente nel provvedimento quanto ritenuto utile ai fini dell’atto, non solo si sarebbe sottratta alla censura qui esaminata di omissione o difetto di istruttoria e violazione delle regole di partecipazione al procedimento, ma avrebbe sicuramente ottenuto l’effetto di conferire al provvedimento una motivazione molto più esauriente e più ampia di quanto, invece, non assicurato dalla relazione tecnica sopra esaminata.
Quindi, sotto questi diversi profili, la censura proposta in ricorso – con i motivi aggiunti ad esso – è fondata e pertanto il provvedimento di apposizione del vincolo va annullato.
Non vi è luogo a procedere, invece, sulla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed il primo dei motivi aggiunti, in quanto trattandosi di misure temporanee hanno prodotto tutti i loro effetti; e trattandosi di misure istruttorie, preparatorie del provvedimento di vincolo vero e proprio, sono assorbite in esso così che, adottato quest’ultimo, non hanno più efficacia. Quindi sulla domanda proposta in ricorso e nei successivi motivi aggiunti depositati il 20.12.2004  è sopravvenuta la carenza di interesse processuale alla pronuncia, ex art. 100 c.p.c.
III) Può essere agevolmente risolta, in conseguenza, la questione relativa al provvedimento comunale di sospensione dei lavori, impugnato con il ricorso nr. 1174/05.
Infatti, il provvedimento nr. 07/011 del 16.02.2005 del Comune è motivato sulla base di due ragioni distinte, a loro volta oggetto di due autonomi capi di doglianza nel ricorso.
La prima motivazione è sussidiaria al procedimento di tutela avviato dalla Soprintendenza ed oggetto di impugnazione con il ricorso nr. 5877/04; la seconda si fonda su una autonoma esigenza urbanistica individuata nella necessità di adeguare il progetto oggetto di concessione edilizia allo stato dei luoghi relativo all’accesso alla via pubblica.
IIIa) Quanto al primo aspetto del provvedimento comunale impugnato, deduce la parte ricorrente che esso sarebbe affetto da eccesso di potere per carenza nei presupposti, illogicità e illegittimità derivata, in quanto esso “doppiando” il provvedimento della Sovrintendenza, risentirebbe dei medesimi vizi già lamentati in ordine a quest’ultimo; e, comunque, essendo condizionato alla scadenza del termine per il procedimento di tutela sarebbe da intendersi scaduto esso stesso, posto che il primo risulterebbe determinato in giorni 90 ai sensi del regolamento di cui al DPRS 60/95.
Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato non esplica, sotto questo profilo, alcun autonomo effetto lesivo della posizione della parte ricorrente, essendo in tutto coincidente con il provvedimento della Sovrintendenza ed ad esso condizionato (anche temporalmente).
La caducazione di quest’ultimo, pertanto, priva la ricorrente di interesse all’ annullamento del provvedimento comunale sotto questo profilo e, pertanto, il primo motivo di gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c.
IIIb)    Quanto al secondo motivo di gravame, parte ricorrente si duole del fatto che il Comune avrebbe ordinato la sospensione dei lavori, esercitando il relativo potere al di fuori delle ipotesi tipiche disciplinate dall’art. 4 della legge 47/85, come recepita dalla L.R. 37/85 (ossia opere eseguite senza titolo o in difformità dalla concessione o in violazione di norme e prescrizioni imposte).
Eccepisce la difesa dell’Ente che il Comune avrebbe agito in virtù del terzo comma della disposizione citata, ossia contemplando il caso in cui il titolare della concessione abbia agito nell’inosservanza di norme o prescrizioni imposte.
Anche sul punto, il ricorso è fondato: deve condividersi pienamente la doglianza del ricorrente, infatti, dovendosi rilevare che, all’atto della concessione edilizia, nessuna prescrizione era stata imposta quanto all’accesso alla via pubblica e che, all’evidenza, le osservazioni sollevate dal Comune in punto di fatto, relativamente all’accesso carraio al lotto da via pubblica attengono all’aspetto urbanistico esistente all’esterno del lotto, non nella disponibilità dell’interessato, ma in quella del Comune; come tali non hanno refluenza alcuna sulla regolarità ed efficacia della concessione edilizia già a suo tempo rilasciata (in costanza della medesima situazione dei luoghi) in quanto non incidono sulla volumetria o sulle caratteristiche tipologiche del fabbricato assentito; ed, infine, trascurano l’esistenza dell’accesso di Via F.lli Vivaldi (circostanza questa dedotta dal ricorrente e non contestata in alcuna sua parte dal Comune, con argomento di prova valutabile ex art. 116 cpc).
Pertanto i ricorsi vanno accolti con conseguente annullamento dei relativi provvedimenti impugnati.  
IV) Sul risarcimento del danno, osserva il Collegio che la fondatezza dell’azione del ricorrente e la concomitante precisa formulazione della domanda di risarcimento consentono di accogliere la domanda. Ai fini della sua quantificazione, il Collegio ritiene di poter utilmente ricorrere allo strumento processuale offerto dall’art. 35 comma 2 del dlgs, 80/98, così come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. “c” l. 205/2000.
In considerazione della più intensa efficienza causale-eziologica del provvedimento della Soprintendenza rispetto a quella esplicata dal provvedimento del Comune (che è intervenuto in una situazione di già avvenuta sospensione dei lavori e quindi non ha direttamente concorso se non in una posizione di secondo grado alla causazione del danno), sarà dunque la prima Amministrazione a dover risarcire il danno prodotto alla ricorrente.
A norma del sopra richiamato art. 35 comma 2 del dlgs 80/98, pertanto, la Soprintendenza formulerà una proposta di risarcimento che comprenda l’integrale soddisfazione del diritto del ricorrente sotto il profilo dell’aumento del costo dei materiali e della manodopera intervenuto tra la data di sospensione dei lavori e la data di effettiva loro ripresa.
Non si farà luogo al risarcimento della seconda voce di danno lamentata dal ricorrente, ossia il mancato o ritardato guadagno per la vendita degli appartamenti, in quanto trattasi di voce generica e solo eventuale: la vendita degli appartamenti sarà infatti effettuata anche contemplando i maggiori costi effettivi sostenuti per causa del ritardo dovuta ai provvedimenti illegittimi (a sua volta indennizzato a titolo risarcitorio).
Il fatto di ritardare la costruzione degli immobili e quindi procrastinare nel tempo la loro vendita, realizzando dopo gli investimenti, non importa in via immediata e diretta nessun aumento o diminuzione delle originarie chances degli affari come esistenti senza l’intervento dei provvedimenti illegittimi; ed è fatto notorio e di comune esperienza che il costo degli immobili, negli ultimi anni (e quindi il valore di realizzo degli investimenti edilizi) è stato in costante crescita. In questo contesto, eventuali “occasioni” di affari “sfumati” per possibili compravendite non effettuate a particolari condizioni vantaggiose, o mancate vendite determinanti la definitiva mancata realizzazione degli investimenti derivanti dai maggiori costi determinati nel tempo – astrattamente costituenti possibile voce di danno risarcibile se particolarmente diverse dallo stato del mercato – avrebbero dovuto essere comprovate ed allegate come parte della domanda risarcitoria, essendo nella piena disponibilità della parte ricorrente.
La proposta di risarcimento dovrà essere effettuata dall’Amministrazione previa partecipazione della società ricorrente a tutte le riunioni concernenti le trattative per la valutazione e liquidazione dei danni in base ai suesposti criteri e ciò entro gg. 90 dalla comunicazione della presente sentenza a cura della Segreteria o sua notifica ad istanza di parte.
A tali fini, la Soprintendenza comunicherà alla società ricorrente il luogo, la data e l’ora dell’inizio delle trattative di cui sopra, delle quali dovrà essere redatto apposito verbale. Le eventuali successive riunioni o prosecuzioni dovranno essere fissate di comune accordo tra le parti, facendone menzione a verbale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, forfetariamente e cumulativamente per entrambi i giudizi riuniti, in euro 3.000,00 dei quali il 50% a carico della Soprintendenza e la rimanente parte in due quote eguali a carico del Comune e dell’interveniente.
Le spese delle due verificazioni sono poste a carico delle parti soccombenti nella stessa percentuale di cui sopra e nelle misura che sarà stabilita con separato decreto collegiale motivato, a norma del D.P.R. 115/2002 e del D.M. 30.05.2002, dopo la presentazione della parcella da parte dei verificatori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, *************:
ACCOGLIE il ricorso nr. 5877/04 limitatamente alla domanda contenuta nei motivi aggiunti depositati il 28.11.2005 e per l’effetto ANNULLA il provvedimento di vincolo impugnato.
DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso nr. 5877/04 nella rimanente parte per sopravvenuta carenza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso nr. 1174/05 e per l’effetto ANNULLA il provvedimento di sospensione dei lavori impugnato.
CONDANNA la Soprintendenza al risarcimento del danno, da liquidarsi a mente dell’art. 35 comma 2 dlgs 80/98 con le modalità, i criteri e nei termini pure esposti in parte motiva;
CONDANNA le parti resistenti e la parte interveniente nel ricorso nr. 5877/04 alla refusione integrale delle spese di giudizio che liquida forfetariamente in euro 3.000,00 di cui il 50% è posto a carico della Soprintendenza e la rimanente parte in due quote uguali a carico del Comune e della interveniente.
CONDANNA le parti resistenti e la parte interveniente alla refusione integrale delle spese delle due verificazioni che sono poste a carico delle parti soccombenti nella stessa percentuale di cui sopra e nella misura che sarà stabilita con separato decreto collegiale motivato, a norma del DPR 115/2002 e del D.M. 30.05.2002, dopo la presentazione della parcella da parte dei verificatori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 08.06.2006.
     L’ESTENSORE                 IL PRESIDENTE
Dr. Salvatore Gatto Costantino           ********************
 
Depositata nella Segreteria del T.A.R.S.–**************
                       

sentenza

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