TAR Campania, Napoli, relativa alla necessaria sussistenza del requisito dell’attualità, in tema di diniego di porto d’armi, dell’affidabilità del soggetto interessato.

sentenza 07/02/08
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
QUINTA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
Antonio Onorato               Presidente
Andrea Pannone               Consigliere
Michelangelo Francavilla   Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6415/2007 proposto da **, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Biamonte e Assunta Chianese e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli via Duono n. 348,
contro
l’Ufficio territoriale di governo ed il Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, domiciliati in Napoli, via Diaz n. 11 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege li rappresenta e difende in giudizio,
per l’annullamento
delle note prefettizie  14 ottobre 2007 e 31 ottobre 2007 nn. 494/16 nelle parti in escludono che alla nomina del ricorrente a guardia particolare giurata possa essere aggiunta la licenza di porto di pistola, nonché, ove occorra, del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1988 e la circolare del Ministero dell’interno 27 aprile 2007, 
Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione del Commissario intimato,
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria 6 dicembre 2007 e la documentazione versata dall’Amministrazione al fine di assicuravi ottemperanza,
Visti gli atti tutti del giudizio,
Relatore alla camera di consiglio del 10 gennaio 2008 il presidente,
Uditi i difensori delle parti presenti come da verbale,
FATTO e DIRITTO
1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso, stante la sua manifesta fondatezza, può essere immediatamente definito con sentenza redatta in forma semplificata.
2-Dalla piana lettura delle note impugnate e della documentazione acquisita a seguito dell’ordinanza collegiale istruttoria, emerge che nel caso del ricorrente, l’Amministrazione, pur riconoscendo che ricorrono i presupposti per la nomina a guardia particolare giurata, ha escluso la possibilità di rilasciare anche la licenza di porto di arma per difesa personale nella considerazione che l’interessato <in data 26 settembre 1996 fu segnalato dal C.C. di Piazzola di Nola, ai sensi dell’art. 75 DPR n. 309/1990>, con la conseguenza che il successivo <10 febbraio 1997> <fu ammonito a non fare più uso di sostanze stupefacenti>.
Null’altro, sicché nella sua relazione 14 agosto 2007 il Comandante del reparto territoriale ha potuto affermare che <alla luce degli accertamenti evidenziati, non si rilevano a questi atti altri elementi ostativi al rilascio del titolo di polizia de quo>.
3-Quanto sopra è sufficiente per dimostrare la fondatezza delle censure con le quali parte ricorrente si duole della circostanza che l’Amministrazione non avrebbe effettuato una valutazione autonoma ed attuale in ordine alla sua condotta, che possa giustificare il giudizio a carico dello stesso di non affidabilità sul buon uso dei titoli di polizia richiesti.
Osserva al riguardo il Collegio che, pur nella latissima discrezionalità che connota il potere esercitato dall’Autorità di polizia nella materia, non poteva tuttavia l’Amministrazione prescindere da una valutazione attuale della condotta complessiva dell’interessato, sulla quale eventualmente fondare il giudizio sfavorevole espresso, basandosi invece esclusivamente su una segnalazione dei Carabinieri per uso di sostanze stupefacenti risalente nel tempo, alla quale non era seguito alcun procedimento sanzionatorio ( cfr. Consiglio di Stato sez. IV 2 ottobre 2006 n. 5777, TAR Sicilia Sez. Catania 23 marzo 2007 n. 518 e TAR Campania V Sez. 17 aprile 2007 n. 3777 ) .
Dall’istruttoria svolta, e segnatamente dalla sopra descritta nota informativa del Reparto Carabinieri, versata in atti dalla medesima Amministrazione è inoltre emerso che il ricorrente in atto, possiede il requisito di buona condotta
Né i termini della questione possono mutare solo perché il Decreto del Ministero della sanità 28 aprile 1998 e la circolare del Ministero dell’interno 27 aprile 2007 sottolineano la necessità di tener conto anche dell’uso occasionale delle sostanze stupefacenti al fine di evitare possibili abusi nell’utilizzo delle armi.
Si tratta evidentemente di indicazione che fanno riferimento all’attualità del presupposto e comunque non assegnano valore automaticamente preclusivo ad un unico episodio verificatosi ben undici anni prima e già all’epoca considerato di modesto significato.      
Per quanto esposto il ricorso deve dunque essere accolto con assorbimento di ogni altra censura e con conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui escludono la possibilità che sia rilasciata anche la licenza di porto d’arma.
Tanto, facendo salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell’Amministrazione.
Appare equo al Collegio disporre la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla le note impugnate nella parte in cui escludono la possibilità che al ricorrente sia rilasciata la licenza di porto d’armi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2008.
IL PRESIDENTE EST
(dott. Antonio Onorato)
 

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