Suprema Corte: gli insulti alla moglie configurano il reato di maltrattamenti in famiglia

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Gli insulti quotidiani nei confronti della moglie rappresentano un’espressione della continuità e ripetitività dei comportamenti che integrano il reato di maltrattamenti in famiglia.

I fatti in causa

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 34351/2020 ha deciso le misure da adottare in un giudizio non molto piacevole, relativo al reato di maltrattamenti, confermando che a integrare il reato possano essere sufficienti gli insulti e le offese quotidiane rivolte alla moglie, per il fatto che  dimostrano dei comportamenti ripetuti e ossessivi.

Il giudizio comincia con la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi disciplinato all’articolo 572 del codice penale, per avere sottoposto la moglie e la figlia a continue percosse e violenze, e per quello di violenza sessuale nei confronti della moglie, costretta a subire contro la sua volontà.

La Corte d’Appello lo aveva assolto dal reato di maltrattamenti nei confronti della figlia e aveva riconosciuto l’attenuante della quale all’ultimo comma dell’art 609 bis del codice penale, con pena diminuita in misura non eccedente i due terzi nei casi di minore gravità, per il reato di violenza sessuale commesso nei confronti della moglie.

Attraverso una sentenza di due anni fa, la Corte annullò la prima sentenza della Corte d’Appello, che risale a tre anni fa, con la condanna del Tribunale nei limiti della stessa per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo la Cassazione la Corte d’Appello non aveva motivato in modo consono la ripetività e l’ossessività degli atti necessari a fare sussistere il reato di maltrattamenti, e i motivi per i quali aveva deciso di non concedere l’attenuante della quale all’articolo 609 bis ultimo comma del codice penale, perché nella motivazione non erano stati valutati i mezzi e i modi di esecuzione e di coercizione della persona offesa.

La reazione da parte dell’imputato

L’imputato impugna la sentenza emessa in fase rescissoria e contesta al giudice di non avere considerato nel modo esatto le dichiarazioni che la moglie aveva rilasciato alla Polizia, arrivata nella casa familiare in seguito a una segnalazione della stessa.

I fatti in questione risalgono a settembre 2013, quando la moglie aveva dichiarato che, dopo gli episodi di violenza e di maltrattamenti denunciati, che l’avevano portata a lasciare l’abitazione rifugiandosi per un mese da suo fratello, il marito non aveva più realizzato i comportamenti denunciati nei suoi confronti.

Le dichiarazioni, rese in modo spontaneo, in un ambiente privo di condizionamenti, risultano divergere rispetto a quelle rese in un momento successivo, durante il procedimento.

Il marito ricorda anche come davanti al Tribunale dei Minori la donna aveva dichiarato di avere un  esagerato.

La Corte d’Appello non aveva valutato la persona offesa come poco attendibile.

Le dichiarazioni contraddittorie e le diverse versioni dei fatti che la moglie aveva fornito, erano state interpretate come un tentativo da parte sua di volere tenere unita la famiglia.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, in netto disaccordo con l’imputato, respinge il ricorso.

Precisa che non spettava alla Corte d’Appello in sede rescissoria valutare l’attendibilità del racconto della persona offesa, era corretto valutare la ripetitività e abitualità dei comportamenti compiuti dal marito nei confronti della moglie.

Le caratteristiche emergono dalle prove, sufficienti a considerare come integrato il reato di maltrattamenti.

Risulta che l’uomo commetteva delle prevaricazioni in modo costante.

Le stesse consistevano in continui insulti, tra i quali, sei una scrofa, come sei brutta, copriti, fai schifo, sei grassa, dovrei cambiare le porte perché non ci entri più, tra dieci anni ti cambio con una più giovane e più bella, pronunciati ogni giorno e non esclusivamente durante i litigi, nel fare mancare alla persona offesa i mezzi finanziari necessari per l’acquisto di beni di prima necessità, ai quali si sono accompagnate sporadici comportamenti  violenti riportati e accertati.

In precedenza la stessa Corte, aveva affermato che è reato offendere la moglie che, non avendo un lavoro, non contribuisce al sostentamento materiale della famiglia.

I Supremi Giudici avevano confermato la condanna a due anni di reclusione inflitta dalla Corte d’appello di Lecce nei confronti di un uomo di 48 anni per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo era solito insultare la moglie con epiteti offensivi e spesso.

Le faceva pesare il fatto di non contribuire alle spese domestiche e di essere a suo carico perché ancora impegnata negli studi universitari.

La situazione era stata aggravata da un tentativo di violenza sessuale in un periodo nel quale si stavano separando.

La motivazione della sentenza della Suprema Corte (n. 40845/2012), si basa in modo più marcato sui “caratteri di ripetitività degli episodi di violenza morale e fisica”

L’uomo di solito offendeva la moglie rivolgendosi a lei con insulti infamanti e umilianti, facendole pesare di essere a suo carico perché priva di lavoro e di reddito, instaurando una situazione di vita logorante, rivolta al continuo discredito della moglie, annientandone la personalità.

In relazione alla violenza sessuale la Corte aveva fatto anche notare che quello che conta, al fine di configurare il reato, è “la sussistenza di un’offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, vale a dire, la libertà di autodeterminazione in ambito sessuale”e, aveva proseguito  la sentenza, non si può “ritenere rilevante il particolare contesto nel quale è stata posta in essere, caratterizzata dall’esistenza di un rapporto coniugale tra la vittima e l’imputato, da poco tempo naufragato, e le motivazioni del tentativo di recuperare il rapporto matrimoniale, prese in considerazione dai giudici di appello per riconoscere l’attenuante”.

In che cosa consiste il Il reato di maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia è disciplinato e punito dall’articolo 572 del codice penale, con il fine di tutelare la salute e l’integrità fisica e psichica di persone che appartengono a un contesto familiare o para familiare.

L’attuale formulazione della norma è stata determinata con la Riforma del 2012, che ha trasformato i maltrattamenti in famiglia o nei confronti di fanciulli in quello che è, tecnicamente, il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, modificandone la disciplina e conferendo alla fattispecie delittuosa una più ampia portata.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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