Superbonus e decreto semplificazioni

Redazione 09/06/21
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Tale normativa è particolarmente importante per l’efficientamento energetico degli edifici condominiali in quanto vengono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus; inoltre introduce ulteriori novità in relazione agli interventi preordinati alla rimozione delle barriere architettoniche.

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L’accesso al superbonus semplificato

In considerazione della lettera c) del comma 1 dell’art. 33 del Decreto Semplificazioni – che interviene sull’art. 119 del decreto Rilancio, sostituendone il comma 13-ter – gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili.

In particolare, per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967 dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, mentre per gli immobili precedenti dovrà essere attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Naturalmente è bene sottolineare che l’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in una forma “occulta” di condono per eventuali abusi. Resta infatti impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Ai sensi del nuovo comma 13-ter, però, il superbonus potrà essere revocato solo per mancata presentazione della CILA; per interventi realizzati in difformità dalla CILA; per assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio; non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Sismabonus e barriere architettoniche come opera “trainata”

A seguito dell’articolo 1, comma 66, lettera d), della Legge 30/12/2020 n. 178, entrata in vigore il 1 gennaio 2021 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46), è stato modificato l’articolo 119 del Decreto Rilancio, 2 comma, secondo cui attualmente nel caso in cui il condominio realizzi almeno uno dei c.d. lavori trainanti (ad esempio un cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) è possibile beneficiare della maxi detrazione del 110% per quegli interventi – da considerare trainati – finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. La situazione è ulteriormente cambiata in quanto per effetto dell’articolo 33, comma 1, del Decreto Semplificazioni le opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire come lavori “trainati” del superbonus 110% anche se effettuate congiuntamente ai lavori “trainanti” previsti per il sismabonus (si pensi agli interventi del comma 1-quater che riguardano le parti comuni). La norma opera anche se gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche sono effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

In entrambe le ipotesi sopra viste se nelle parti comuni sono effettuati lavori trainanti, anche il singolo condomino può installare un ascensore, fruendo della detta detrazione del 110%.

La presenza di persone di età superiore a sessantacinque anni o invalidi nel caseggiato

In ogni caso è necessario che i suddetti interventi non rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio. Inoltre, con l’abrogazione dell’art. 8 della l. n. 13/1989, non sarà più necessario allegare alle pratiche edilizie il certificato medico di disabilità. Merita poi di essere sottolineata l’irrilevanza, ai fini dell’applicabilità della L. n. 13 del 1989, della presenza di invalidi nell’edificio. In realtà, le disposizioni della legge sopra detta sono volte a consentire ai disabili di accedere senza difficoltà in tutti gli edifici, e non solo presso la propria abitazione. Così è stato sottolineato che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a sessantacinque anni o invalidi, sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi (risposta all’interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839; circolare n. 19/E del 2020). Del resto è già stato sottolineato che la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap (in tal senso Corte Cost. 10 maggio 1999 n. 167).

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