Sulla ricorrenza della fattispecie di illecito trattamento dei dati personali in caso di invio automatico di fax a numeri estratti dagli elenchi telefonici senza preventivo accertamento del consenso degli interessati. A margine della seconda sezione de

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La Suprema Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n.14326 del
24/06/2014, ha dichiarato l’illiceità del fax promozionale inviato da
un’impresa ad un numero telefonico estratto dagli appositi elenchi (nel caso
di specie le “Pagine Gialle”), senza preventivo accordo con l’intestatario.
Secondo i giudici di merito tale uso del numero telefonico comporta un
“trattamento” abusivo dei dati personali e, se ne conclude, una violazione
della normativa di tutela della privacy.
Lamenta la ricorrente controparte, le cui doglianze sono disertate in toto
dalla Cassazione, che la semplice estrazione di un recapito telefonico da
appositi elenchi deputati alla sua diffusione non può considerarsi
“trattamento” del dato personale.
Non così nell’eminente interpretazione della Corte, secondo la quale deve
aversi rigardo particolare all’ art. 129, comma 2, del c.d. “Codice” in
materia di protezione dei dati personali.
La citata disposizione, sulla scorta del diritto comunitario, precisa che
deve ritenersi unica finalità degli elenchi telefonici l’individuazione del
recapito dell’abbonato per sole comunicazioni interpersonali.
Non menziona, d’altro canto, l’uso a fini pubblicitari dei numeri
telefonici, il quale di conseguenza  non può che ritenersi scopo esorbitante
da quello fondamentale dello strumento “elenco telefonico”.
In tal senso deve considerarsi necessario lo specifico ed espresso consenso
dell’interessanto, non lecitamente formatosi nel caso di specie.
SI lascia a margine, nell’economia della presente disamina della pronuncia
della Cassazione, il motivo relativo alla norma permissiva circoscritta agli
elenchi telefonici antecedenti al 1 Agosto 2005, dato che a nulla rileva
nello svolgersi della presente analisi e, per quel che serve, il motivo ad
essa relato è caducato nella pronuncia con esaustive e non parche
argomentazioni.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali introduce la
fattispecie di “comunicazione indesiderata”, sussumendovi ogni circostanza
in cui manchi nella comunicazione il “materiale intervento di un operatore”.
La Corte annota lucidamente che, nel caso della comunicazione via fax, le
caratteristiche intrinseche del mezzo inducono a considerare mancante
l’intervento dell’operatore, configurandosi l’azione materiale di invio come
insufficiente a tali fini.
Il difetto di un reale contatto diretto tra operatore e destinatario del
messaggio fuga, in tal senso, ogni dubbio.
Al punto 3.1 la Cassazione precisa che la condotta dell’impresa che invii
automaticamente fax contenenti messaggi promozionali senza riscuotere il
preventivo effettivo consenso concreta due distinti illeciti amministrativi:
omessa informazione dell’interessato e trattamento abusivo dei dati
personali.
Ne consegue la soccombenza alle sanzioni enunciate dal Codice in materia di
salvaguardia dei dati personali.
Ad altri motivi, tra i quali la presunta erronea individuazione rationae
temporis della disciplina applicabile, non si fa cenno per ovvie ragioni di
ragionata economia espositiva.
La Corte, al punto 7.1, ne conclude che il Legislatore ha sapientemente
pensato la normativa relativa alle comunicazioni indesiderate con lo scopo
di costituire in capo al destinatario del messaggio pubblicitario le più
intense ed articolate garanzie.
Tale fine si inserisce fisiologicamente nel naturale bilanciamento degli
interessi reciproci, avendo cura di salvaguardare il soggetto
tendenzialmente più debole (anche se l’asimmetria è notevolemte plastica e
duttile) e  trincerando il diritto alla “vita privata”.

Avv. Gambetta Davide

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