Sulla regola dell’anonimato nei concorsi pubblici (Cons. St. 26/13)

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Massima

Nelle prove scritte relative ai concorsi pubblici o pubbliche selezioni di stampo comparativo, una non irrilevante violazione della regola dell’anonimato, da parte della Commissione giudicatrice, ha quale conseguenza, de iure, quella della radicale invalidità della graduatoria finale.

Ciò senza che sia necessario accertare concretamente l’effettiva lesione circa l’imparzialità in sede di correzione.

 

 

 

 

Sulla regola dell’anonimato nei concorsi pubblici

 

Premessa

Nella decisione del 20 novembre 2013 n. 26 i giudici del Consiglio di Stato hanno precisato che per quanto concerne il criterio dell’anonimato nelle prove scritte di procedure di concorso (1), lo stesso rappresenta il portato (diretto) del principio costituzionale di uguaglianza (2).

La pubblica amministrazione deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio a rischi di condizionamenti esterno; con ciò garantendo, quindi, la par condicio tra tutti i candidati.

Il citato criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, avendo quale scopo quello di assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

L’appellante (incidentale) nel caso de quo, aveva partecipato alla selezione di ammissione al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia, classificandosi in posizione non utile al fine di conseguire l’immatricolazione su uno dei 200 posti disponibili.

Unitamente ad altri candidati nelle medesime condizioni, veniva impugnata, dinanzi al TAR, la graduatoria finale.

Si chiedeva, in via principale l’annullamento del diniego di ammissione e subordinatamente l’annullamento della intera selezione, con conseguente risarcimento in forma specifica o per equivalente.

A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti hanno dedotto censure relative alla errata definizione da parte dell’Università del numero dei posti effettivamente disponibili; alla tardiva pubblicazione del bando; alla carente informazione circa la corretta procedura da seguire in caso di ripensamento del candidato sulla correttezza di una risposta resa; alla violazione della regola dell’anonimato da parte della Commissione; al mancato scorrimento della graduatoria in relazione ai 25 posti originariamente riservati a studenti extracomunitari ma non integralmente coperti da questi”.

Il tribunale respingeva tutte le censure salvo quella relativa al mancato utilizzo dei posti riservati agli studenti extracomunitari e non coperti, che è stata accolta, con conseguente scorrimento della graduatoria degli studenti comunitari.

Per quanto concerneva la questione della violazione della regola dell’anonimato il Tribunale (3) aveva aderito all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire ex se causa di invalidazione di una procedura concorsuale, allorché, come nella specie, non risulti in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio rispetto ad altri candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata.

La sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione la quale ha ribadito la legittimità del mancato utilizzo dei posti non coperti dagli studenti extracomunitari.

 

 

 

 

 

Conclusioni

 

 

I giudici del Consiglio di Stato, ricordando precedenti sul tema (4) hanno precisato che la regola dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato.

Continuano ancora i giudici precisando che nel caso in esame l’annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell’autore ne presuppone l’intenzionalità, che deve essere desunta, per via indiretta oppure presuntiva, dalla natura in sé dell’elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell’elaborato stesso ad un determinato soggetto (5).

L’ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato.

Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso – oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità – si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso.” (6).

La violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (7) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.

Nè, a giudizio dell’Adunanza, può affermarsi che nel caso in esame la Commissione sia incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Sulla base delle sopra menzionate considerazioni il Consiglio di Stato, non definitivamente pronunciando sull’appello incidentale, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione.

Si restituisce il giudizio al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia per il seguito dell’esame.

 

 

 

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Manuela Rinaldi Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; dal 2013 Tutor di Diritto Civile Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. M. Orlandi

 

  1. Ed in linea generale a tutte quante le procedure selettive

  2. In particolar modo quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione

  3. pur avendo riscontrato profili di non corretta applicazione delle regole concorsuali da parte della Commissione nella fase di distribuzione e ritiro dei test ai candidati

  4. Cfr. Cons. St. n. 5220/2006

  5. Cfr. sentenza n. 2025/2011

  6. cfr. VI Sez. n. 3747/2013

Sentenza collegata

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