Sulla previdenza sociale dei lavoratori immigrati (Corte GCE 17 gennaio 2012, C-347)

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Massima

L’articolo 13 al paragrafo 2, lettera a) del regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e l’articolo 39 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che un prestatore di lavoro che svolge attività lavorativa su una installazione fissa situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro non sia assicurato a titolo obbligatorio in detto stato membro in forza della normativa nazionale di assicurazioni sociali, per il solo motivo che lo stesso risiede non in questo stato ma in altro stato membro. 

 

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici, nella causa C-347/10,  avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE hanno precisato che l’articolo 13 paragrafo 2, lettera a), del regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (1)  nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento CE n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 (2) e l’articolo 39 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che un lavoratore che svolge l’attività lavorativa su un’installazione fissa situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro non sia assicurato a titolo obbligatorio in detto Stato membro in forza della normativa nazionale di assicurazioni sociali, per il solo motivo che egli risiede non in questo Stato ma in un altro Stato membro.

 Pertanto, i prestatori di lavoro che siano occupati su piattaforme gassifere situate sul mare, sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, sono in via di principio soggetti al diritto dell’Unione.

Il sopra menzionato diritto stabilisce che la persona esercitante un’attività subordinata sul territorio di uno stato membro è soggetta alla legislazione dello stesso stato, anche nel caso in cui risieda nel territorio di altro stato membro.

Il citato diritto non sarebbe rispettato nella ipotesi in cui il requisito della residenza (3) potesse essere opposto alle persone che lavorano sul territorio di detto stato ma risiedano in altro stato membro.

Il diritto dell’Unione, per tali soggetti, fa si che il menzionato requisito della residenza venga sostituito dalla condizione che si riferisce allo svolgimento dell’attività subordinata nel territorio dello stato membro in questione.

Una normativa nazionale che si basi sul criterio di residenza per determinare se un lavoratore, che svolge la sua attività su una piattaforma situata su altra continentale adiacente ad uno Stato membro, potrà o meno beneficiare di un’assicurazione obbligatoria nello stesso Stato risulta incompatibile con il diritto dell’Unione.

 

 

 

2. La disposizione citata

 

 

L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme generali», così dispone:  «1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies.

Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

Con riserva degli articoli da 14 a 17:  a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

 

 

3. Conclusioni

 

 

Secondo il “pensiero” della Corte un lavoro svolto su piattaforme di trivellazione, nell’ambito di attività di esplorazione e/o di sfruttamento delle risorse naturali, dev’essere considerato, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, come svolto sul territorio di detto Stato.

La corte nella decisione in commento ha, inoltre, ricordato che  dal diritto internazionale del mare (4) risulti che lo Stato costiero esercita diritti sovrani sulla piattaforma continentale ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali.

Per quanto concerne tali diritti vi è da dire che essi sono esclusivi, nel senso che se lo stato costiero non provvede alla esplorazione della piattaforma continentale oppure non provvede a sfruttarne le risorse naturali, nessuno ha facoltà di effettuare tali attività senza il suo espresso consenso.

Per quel che riguarda le isole artificiali, le installazioni e le strutture situate sulla stessa piattaforma, lo stato costiero gode di un diritto esclusivo di procedere alla costruzione, e alla autorizzazione e disciplina della stessa, al loro sfruttamento e utilizzazione (5).

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli

 

 

________
(1)   relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
(2)   come modificato dal regolamento CE n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998.
(3)    imposto dalla normativa dello Stato membro nel territorio del quale l’attività subordinata è svolta, onde poter fruire del regime assicurativo obbligatorio da essa previsto.
(4)   La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1984, notificata dal Regno dei Paesi Bassi il 28 giugno 1996 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998.
(5)   Lo Stato costiero ha quindi giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture.

Sentenza collegata

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