Sulla ingente quantità di stupefacenti

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La sentenza n. 28828/13 pronunziata all’udienza pubblica dello scorso 19 giugno 2013, dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, suggerisce nuovi spunti interpretativi, concernenti la questione dei termini di configurabilità specifica e di applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 80 comma 2° dpr 309/90, già risolta dalle SS.UU. il 24 maggio 20121.

Innanzitutto, va osservato che la decisione in commento appare assolutamente ortodossa e conforme rispetto all’indirizzo giurisprudenziale recentemente invalso.

Essa, infatti, dichiaratamente, si ispira ad uno dei principi cardine che lo stesso esplicita, in quanto nega che il giudice possa avvalersi di una presunzione di automatica applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità, ogni qualvolta il principio attivo stupefacente esorbiti il limite di 2000 volte il cd. valore soglia2.

Nella fattispecie, infatti, la Corte di legittimità – ravvisando che il THC dello stupefacente sequestrato era “di poco superiore al valore massimo espresso in milligrammi” (Kg. 1,114 a fronte di un limite di Kg. 1,000) – ha condivisibilmente censurato la sentenza di merito, la quale si sarebbe limitata a prendere atto del superamento del limite citato, per ritenere configurata la circostanza aggravante in parola.

In realtà, il giudice – in ipotesi di superamento di quella soglia al di sotto della quale la circostanza non è configurabile – non può e non deve ritenere, in modo ineludibile, sussistente l’aggravante dell’art. 80/2° dpr 309/90.

E’, quindi, onere del giudicante quello di verificare se il dato ponderale, unitamente a tutte le altre circostanze dell’azione (soggettive ed oggettive), giustifichi l’aggravamento di pena conseguente all’eventuale applicazione dell’istituto in oggetto.

Il senso del limite introdotto dalle SSUU è, dunque, quello di sancire uno sbarramento aritmetico al di sotto del quale, tassativamente, non può essere ravvisabile, sotto alcun profilo, l’ipotesi dell’ingente quantità.

La decisione della Corte, peraltro, offre due ulteriori spunti di riflessione.

1)

Il primo pensiero attiene alla scelta dei canoni matematici che vengono adottati, in sede di giudizio, al fine di determinare la effettiva rilevanza del profilo ponderale, in relazione alla condotta specifica contestata all’indagato/imputato.

Come noto, esistono due paradigmi utilizzabili.

Il primo è quello della dose media singola, vale a dire la quantità di principio attivo, relativa ad ogni singola assunzione, che appare idonea a produrre un effetto stupefacente e che è stato stabilito da una commissione scientifica su incarico governativo.

La struttura e tipologia di questo parametro permette – già di per sé – di definirlo come strumento tecnico da utilizzare esclusivamente nelle situazioni di cessione di stupefacenti a terzi (spaccio).

Il suo impiego permette, infatti, di desumere la effettiva portata diffusiva della condotta illecita, (e, dunque, il livello di gravità del comportamento posto in essere) attraverso la determinazione del numero delle dosi ricavabili dal compendio specifico.

Il secondo, invece, è quello cd. della quantità massima detenibile, che è criterio di carattere complesso, che viene prodotto dalla moltiplicazione della dose media singola per un coefficiente variabile che è stato stabilito in sede politica (e che muta a seconda della tipologia dello stupefacente in oggetto).

Esso è stato concepito – dal legislatore del 2006 – come limite quantitativo, atto ad agevolare la soluzione del quesito relativo alla destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente posseduta dall’inquisito.

Nelle intenzioni del legislatore, infatti, detto strumento interpretativo, introducendo un limite quantitativo, avrebbe dovuto assumere una valenza probatoria rilevante (se non, addirittura, assoluta) nel giudizio concernente le condotte di detenzione, importazione od esportazione.

Pur se ridimensionato dai vari approdi giurisprudenziali, che si sono succeduti negli anni, il criterio della quantità massima detenibile, si è rivelato (e si rivela tuttora) certamente utile, perchè coerente e pertinente rispetto alle condotte diverse dalla cessione.

In presenza di una situazione di puro possesso, che non sia suffragata da indicatori di una possibile destinazione (in tutto od in parte) a terzi dello stupefacente detenuto dall’agente, lo scopo primario dell’indagine consiste, in effetti, in quello di accertare la compatibilità logica e fattuale fra il quantitativo effettivamente detenuto (e quantificato attraverso il parametro della quantità massima detenibile) e la possibile evocazione difensiva della scriminante della destinazione della droga ad un uso personale.

Ritiene, però, chi scrive, che il paradigma in questione possa e debba essere applicato, comunque, indiscriminatamente a tutte quelle condotte, sopra richiamate, di detenzione, importazione od esportazione, pur in presenza di quantitativi che appaiano – come nel caso deciso dalla sentenza in commento – idonei ad escludere a priori l’operatività della esimente di cui al comma 1 bis dell’art. 73 dpr 309/90.

La distinzione fra le categorie delle condotte illecite nei confronti delle quali si deve riconoscere l’applicazione dei due criteri aritmetici – in esame – deve essere, infatti, rigorosa e non deve ammettere deroghe, che possano, in qualche modo, ingenerare confuse, quanto ondivaghe interpretazioni, oltre che contraddittorie sovrapposizioni.

Ciò premesso, dunque, appare del tutto improprio il richiamo al principio attivo espresso dalle sostanze stupefacenti sequestrate e quantificato attraverso il criterio della d.m.s., in luogo del canone della q.m.d. .

Si tratta di un errore prospettico commesso in tuta evidenza in sede di giudizio di merito.

Ritiene, peraltro, chi scrive, che molto opportuno sarebbe stato in autorevole intervento del S.C., il quale bene avrebbe fatto – trattando una questione, quella della ingente quantità, la cui soluzione si ottiene proprio attraverso l’adozione del canone della q.m.d. – ad operare una puntualizzazione, atta a sgombrare il campo da equivoci metodologici.

2)

La seconda riflessione riguarda la scelta, operata dalle SSUU, con la sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012, di stabilire quale discrimine, per escludere automaticamente la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 80 comma 2° dpr 309/90, una “quantità inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006”.

Ad una più attenta riflessione, non convince, infatti

a. la decisione di utilizzare un unico coefficiente (quello pari a 2.000 volte la quantità massima detenibile) in relazione a sostanze stupefacenti, tra loro, assai differenti,

b. il metodo e le motivazioni con cui le SSUU hanno fissato in 2.000 volte il coefficiente moltiplicatore da adottare.

 

a. Con riguardo alla prima delle due obbiezioni, che si intende sviluppare, si osserva che il cd. “misuratore di grandezza3, individuato e sancito dalla pronunzia delle SSUU, una volta moltiplicato per la quantità massima detenibile, (la quale muta a seconda del tipo di sostanza) comporta conclusioni sia matematiche, che ponderali assai sorprendenti (e contraddittorie).

Se, infatti, poniamo in comparazione sostanze psicotrope altamente nocive come la cocaina o come la MDMA (ecstasy), (la cui quantità massima detenibile appare di per sé piuttosto elevata – in quanto pari a mg. 7504 -) con la cannabis, (che, a propria volta, presenta una quantità massima detenibile pari a mg. 500), avremo la sorpresa di verificare che il limite al di sotto del quale la aggravante dell’ingente quantità non opera, appare per la cocaina e l’ecstasy pari a gr. 1.500 di principio attivo, mentre per la cannabis tale limite è di gr. 1.0005.

Or bene, un simile risultato appare oltre modo sconcertante, posto che è indubbia la diversa e maggiore nocività fra le sostanze poste in comparazione, della cocaina e dell’ecstasy rispetto ai derivati della cannabis.

Risulta, dunque, illogico stabilire il medesimo coefficiente (2.000 volte) in funzione di droghe che esprimono valori di pericolosità e dipendenza del tutto differenti tra loro, ottenendo, così, risultati che penalizzano gravemente le droghe leggere rispetto a quelle pesanti.

b. In secondo luogo si osserva, che, al di là delle dotte riflessioni della decisione della Suprema Corte, non è dato comprendere appieno quale sia l’effettiva genesi del coefficiente pari a 2.000 volte.

I giudici di legittimità evocano semplicemente lo svolgimento di quella che definiscono “..un’operazione puramente ricognitiva che, sulla base dei dati concretamente disponibili e avendo, appunto, quale metro e riferimento i dati tabellari…..individui, sviluppando detti dati, una soglia verso l’alto….”.

Al di là delle lodevoli indicazioni programmatiche, difetta, però, – in sentenza – l’indicazione dell’esatto incipit da cui prende vita l’iter logico, attraverso si perviene all’individuazione dell’adottato criterio delle 2.000 volte.

In concreto, nonostante una lettura attenta ed approfondita della sentenza, operazione che permette di sottoporre la stessa ad accurate deduzioni, l’interprete non è in posto in grado di rinvenire, quindi, in alcuna parte della corposa sentenza, il motivo – logico, scientifico e giuridico – della scelta delle SSUU di adottare il moltiplicatore pari a “2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006”.

Ne aiuta a svelare l’arcano, il riferimento ad una relazione concernente la tipologia ed il numero dei casi esaminati dall’Ufficio del Massimario, dalla quale emergono, peraltro, generici riferimenti a quantitativi lordi di droga sequestrata (che vanno dai 2 ai 10 chilogrammi per le droghe pesanti, ed attorno ai 50 chilogrammi per le droghe che le stesse SSUU definiscono “leggere”).

Ergo, permangono rilevanti perplessità sui canoni e sulle metodiche che hanno sotteso ad una scelta importante e decisiva (oltre che condivisibile sul piano sistematico), quale quella di individuare limiti di carattere ponderale, in quanto finalizzata a superare radicati contrasti giurisprudenziali.

Non convince, inoltre, come detto, la costruzione di una piattaforma unica ed omogenea per tutte le sostanze, intesa come fattore moltiplicativo della quantità massima detenibile, dal quale ricavare il limite sotto al quale la circostanza aggravante prevista dall’art. 80 comma 2° dpr 309/90 non opera.

Un simile indirizzo – oltre a creare le contraddizioni già evidenziate – non può venire, affatto, temperato dai diversi valori-soglia e dai singoli gradi di purezza che connotano le diverse specie di stupefacente.

D’altro canto, la stessa giurisprudenza della Sesta Sezione, citata dalle SSUU, era giunta ad un’apprezzabile elaborazione, riguardante, però, il dato ponderale lordo, fissando in 10 chilogrammi (per eroina e cocaina) ed in 50 chilogrammi (per hashish e marjiuana ) il discrimen per l’ingente quantità.

Non si comprende perché una simile indicazione non sia stata raccolta, in attesa di un intervento normativo chiarificatore.

E’ sperabile, poi, che la scelta di addivenire ad un criterio unificato (le sovente ricordate 2.000 volte), non sia frutto di un lapsus del Supremo Collegio,.

A pg. 23 della sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012, si indica, infatti, sorprendentemente, una serie di valori-soglia per le varie sostanze e per l’hashish, si fa menzione del valore di 1000.

In realtà, il vero valore soglia – per i derivati della cannabis – è pacificamente, come in più occasioni ribadito, fissato in 500.

Il decreto ministeriale del 4 agosto 2006 (cd. Decreto Turco), in effetti, aveva elevato, per i derivati della cannabis, il valore soglia a 1000, ma va ricordato che il TAR del Lazio – con la sentenza del 21 marzo 2007 n. 2487 – annullò il decreto in questione, riportando il valore ai termini originari, cioè 500 mg. .

Se effettivamente il valore-soglia fosse stato quello indicato nel dm 4 agosto 2006, allora la previsione unitaria avrebbe potuto avere una sua astratta giustificazione, in quanto il risultato – per la cannabis – non sarebbe stato più di 1.000 grammi, bensì di 2.000 grammi, quantità superiore a quella ritenuta per le droghe pesanti.

Così – nella realtà non è – e, dunque, permangono e si rafforzano la perplessità sin qui sollevate.

1Sent. n. 36258/2012

2Non dimentichiamo che le SSUU hanno utilizzato come dato che va moltiplicato per il coefficiente di 200 volte il criterio della quantità massima detenibile. Questo è un canone composito che si ottiene moltiplicando la dose media singola (cioè il principio attivo) di ciascuna sostanza stupefacente per un ”moltiplicatore variabile” stabilito dal decisore politico. Ad esempio per la cocaina la d.m.s. di mg. 150 va moltiplicata per 5 e si ottiene 750 mg, mentre per la cannabis la d.m.s. è di mg. 25, da moltiplicare per 20, ottenendo, così, 500 mg.

3Espressione usata a pg. 22 dalla sentenza delle SSUU

4 La dose media singola per la cocaina è calcolata in 150 mg. E va moltiplicata per il coefficiente 5, così si ottiene mg. 750

5Per la cannabis mg. 500 x 2000 = mg. 1.000.000 pari a gr. 1.000 (cioè 1 kg.), per la cocaina e l’ecstasy mg. 750 x 2000 = mg. 1.500.000 pari a gr. 1.500 (cioè kg. 1,5). A completamento informativo, si segnala che per l’eroina avremo un valore massimo di gr. 500 di principio attivo.

Zaina Carlo Alberto

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