Sull’invalidità della confessione stragiudiziale in materia civile

Zirillo Bruno 24/06/10
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L’oggetto della riflessione che troverà esposizione nel corso dei periodi a seguire cercherà l’evidenza di quei fattori soggettivi ed oggettivi indispensabili affinché le dichiarazioni rese da persona titolare di una posizione giuridica soggettiva, attiva o passiva, possano assurgere al valore di confessione ai sensi ed effetti dell’art. 2735 Cod. Civ..

Prima di riportare il dettaglio della riflessione in essere sull’anzidetto tema, è bene condurre a memoria la nozione che il legislatore definì per la codificazione della confessione. All’art. 2730 Cod. Civ. essa è qualificata come “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte” e distinta, con eguale attribuzione d’efficacia, in giudiziale e stragiudiziale, avendo, però, quest’ultima accezione specifica trattazione al successivo art. 2735 Cod. Civ..

Tale ultima disposizione è rubricata “Confessione Stragiudiziale” a sinonimo della rilevanza che il codificatore volle riconoscere per la disciplina di codesto istituto, soprattutto in virtù della considerazione della sua probabile frequente concretizzazione nella quotidianità degli operatori giuridici o di quelli affini per funzione procedimentale d’accertamento di fattispecie concrete giuridicamente rilevanti.

Apprezzata definizione della confessione disposta all’art. 2730 Cod. Civ. si ha immediata percezione dell’importanza istruttoria e dei relativi effetti, particolarmente verso la persona confitente. Solo a titolo introduttivo, per meglio comprendere il valore che vuole essere attribuito alla presente narrazione, è ritenuto d’utilità rammentare quali sono i requisiti perché una dichiarazione abbia il valore di confessione e produca gli effetti codificati.

Il primo elemento è quello soggettivo consistente nella consapevolezza e volontà della persona confitente di ammettere i fatti a se sfavorevoli e favorevoli alla controparte. L’altro, invece, ha natura oggettiva equivalente all’effettiva capacità dei fatti narrati dal confitente di generargli pregiudizio e, corrispondente, vantaggio nei confronti dell’altro soggetto coinvolto nella fattispecie accertanda 1.

Il difetto di entrambi o, semplicemente, di uno di detti elementi priva la dichiarazione del confitente del valore confessorio, quindi della sua utilità istruttoria.

Infatti, la dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte, con evidenti implicazioni in caso d’ammissione (volontaria od inconsapevole) di responsabilità, richiede che il soggetto confitente sia pienamente consapevole dell’importanza delle espressioni che andrà a pronunciare e, parimenti, dell’ossequio, da parte del soggetto che le raccoglierà, di regole formali ed applicazioni sostanziali rigorose a tutela e garanzia della lealtà di Legge, in prima istanza, nonché delle prerogative del soggetto confitente.

Da ciò si deduce che la raccolta e l’utilizzibalità in sede processuale civile di dichiarazioni confessorie è subordinata all’osservanza di regole armonicamente vigenti nel diritto vivente, per unanime condivisione della comunità giuridica.

Sussiste, in breve, una stringente esigenza di tutela del dichiarante che trova manifestazione nella previsione di obblighi formali imposti all’interrogante, riguardanti, principalmente formalità relative alla presentazione della sua funzione e l’atto di trasposizione in documento materiale (cartaceo e/o informatico) delle espressioni verbali del confitente.

Si tratta di cure non irrilevanti ai fini della validità dell’opera d’interrogazione poiché la loro inosservanza consente al confitente sostanziale reazione, la cui intensità può condurre alla retrocessione della confessione fino alla sua invalidità ed inutilizzabilità nella sede processuale.

In primis, si disquisirà sulla necessaria condotta che l’accertatore deve assumere al principio della sua attività. Egli, sia delegato da soggetto pubblico o privato, è obbligato verso la parte interroganda –quindi, ancora solo potenziale confitente- ad assolvere alla sua precisa identificazione personale e professionale, tipica della circostanza, rammentando la fattispecie concreta per il cui accertamento egli agisce, fornendo, altresì, prova documentale della sua legittimazione. Nel caso le anzidette attività non siano compiute la persona destinataria dell’accertamento potrà riservarsi di sottoporvisi, differendolo a momento successivo alla verifica dei requisiti soggettivi dell’accertatore.

Potrà sembrare banale ma l’esperienza pratica segnala di reiterati abusi (d’impropria posizione) da parte di accertatori nei confronti di persone titolari di situazioni soggettive per la cui tutela intendono agire, procedendo, prima e necessariamente, al compimento della fase amministrativa-stragiudiziale.

Esempi d’inquisizione sono disponibili a molti ma l’attenzione principale, verificatasi la vessazione, deve essere concentrata sulle prerogative e strumenti di reazioni previsti dall’ordinamento giuridico.

Tecnicamente, l’argomentazione alla quale si è data prima espressione riguarda l’aspetto o requisito soggettivo per la validità dell’iniziativa di provocazione confessoria.

In secundis, in ordine al distinto dato oggettivo della tematica attenzionata, è necessario il controllo ex post da parte del dichiarante dell’esatta corrispondenza tra quanto verbalmente espresso e quanto trascritto dall’accertatore, nonché della risultanza sul documento da questi formato dei suoi dati formali, oltre alla sua necessaria sottoscrizione.

Altresì, in merito alla validità della dichiarazione stragiudiziale è necessario evidenziare come essa debba essere trasposta in un documento disponente dei consueti, minimi elementi formali (intestazione, identificazione soggettiva dell’autore, data, luogo, sottoscrizione autografa o meccanografica) poiché, qualora esso ne sia carente perché redatta su carta priva di qualsiasi dato identificativo e/o non riporti la dichiarazione esplicita della verità e della consapevolezza degli effetti dei fatti espressi, l’espressione del confitente perde la propria valenza istruttoria 2.

E’ indispensabile che l’anzidetta corrispondenza tra dichiarato e trascritto sussista pienamente poiché –come intuibile- in caso contrario il confitente potrebbe subirne gli effetti negativi e fornire infondato vantaggio ad altri per effetto d’espressioni non riferite o trasposte dall’accertatore malamente, con significato differente. La deduzione ottenibile dagli avvertimenti sopra esplicitati è quella della necessaria cautela e vigilanza sull’operato degli accertatori la cui critica non deve limitarsi alla contestazione verbale ma può e deve essere scritta sullo stesso documento. Il semplice rifiuto della firma da parte del dichiarante è metodo di reazione equivoco perché esso potrebbe essere inteso come postuma reazione alla consapevolezza dell’aver riferito di circostanze sfavorevoli e verso le quali si sia maturato pentimento. Contrariamente, l’esplicitazione formale delle contestazioni determina l’incrinazione immediata della verbalizzazione dell’accertamento, facendone retrocedere la consistenza e validità.

Al tal proposito, a tutela del legittimo affidamento sulla lealtà dell’accertamento merita evidenza il rilievo per il quale la non risultanza, sul contestato documento, della contestazione formale del fatto rappresentato dall’impropria stesura della dichiarazione stragiudiziale -scritta dalla mano dell’accertatore- da parte della confitente non equivale, per statuizione giurisprudenziale, a confessione ed accettazione di quel modo di riproposizione della vicenda 3.

Quindi, per effetto di un’eventuale siffatta modalità di redazione dell’accertamento stragiudiziale può e deve essere rilevato ed eccepito il difetto degli elementi soggettivo ed oggettivo che la giurisprudenza di Legittimità (cfr. nota 1) individua e la cui sussistenza esige ai fini della validità confessoria di una dichiarazione.

Altro aspetto non trascurabile è la verifica da parte del dichiarante o del soggetto che ne dovrà valutare il valore della verbalizzazione della sussistenza o meno di plurali contestazioni sul fatto oggetto della confessione. Ciò è importante perché il riscontro di molteplici contestazioni verso la stessa circostanza causa l’esclusione della sussistenza dell’elemento oggettivo della confessione e, per l’effetto, la dichiarazione stragiudiziale retrocede dal valore confessorio a quello di prova liberamente valutabile 4. Siffatto effetto si realizza perché la pluralità di contestazioni sullo stesso fatto oggetto di confessione riguarda anche aspetti favorevoli al confitente, pertanto divenendo incerto sia il pregiudizio per il dichiarante sia il vantaggio altrui la dichiarazione non può che essere caduca della sua funzione probatoria.

Tale è la rilevanza riconosciuta dall’ordinamento giuridico alla confessione fino a determinare la maturazione del convincimento della necessaria ed inderogabile condivisione da parte del dichiarante anche delle pronunce effettuate in suo nome e conto, nella sede stragiudiziale, da incaricato procuratore.

Precisamente, è consolidato convincimento giurisprudenziale quello statuente che le dichiarazioni e/o le ammissioni contenute in atti stragiudiziali, sottoscritti unicamente dal procuratore, sono prive di qualunque valore, né confessorio né indiziario.

Tale disvalore deriva dalla reputata necessità di garantire al confitente, visti gli effetti vincolanti della confessione, la piena conoscenza delle ammissioni a lui attribuite 5.

In conclusione, viene riferito dell’intento della presente scrittura, la cui cifra vuole assolvere all’informazione della collettività sulla necessità di valutare con la dovuta diligenza le proposizioni verbali esternate nel contesto di un accertamento, non mancando di essere pienamente consapevoli della semantica. Ma, al contempo, è voluta l’evidenza della disponibilità di cautele e strumenti capaci di consentire l’affermazione della verità effettivamente intesa dal dichiarante e male o non trasposta dall’accertatore nel documento redazionale. Nonostante la funzione istruttoria della confessione, il legislatore non trascura l’aspetto della sua validità poiché la libera e consapevole determinazione della volontà espressiva costituisce prerogativa imprescindibile per la produzione degli effetti incidenti sul confitente. Per tale ragione è prevista la sanzione della retrocessione, proporzionalmente alle invalidità riscontrate, della confessione a prova liberamente valutabile, fino alla sua totale inutilizzabilità processuale.

 

 

Avv. Bruno Zirillo


1 Cass. Civ. sent. n’19165/05.

2 Cass. Civ. n’13212/06.

3 Cass. Civ., sez. III, n’5485 del 04.06.1998.

4 App. Roma, sez. III, 04.06.2006; Cass. Civ., sez. III, n’19165/05.

5 Cass. Civ., sez. I, sent. n’20701 del 02.10.2007; Cass. Civ., sez. I, sent. n’15062 del 15.07.2005.

 

Zirillo Bruno

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