Suicidio derivante da mobbing.  Il nesso causale c’è

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Nel trattare questo argomento appare doveroso e opportuno specificare il concetto di MOBBING. Si intende con tale concetto, una serie di atti protratti nel tempo, posti in essere dal datore di lavoro o dai componenti del gruppo di lavoro, caratterizzati da persecuzione, discriminazione o emarginazione, al fine di escludere la vittima dal gruppo.

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Il presente testo, con materiale online tra cui formuario e giurisprudenza, è strumento operativo sia per i professionisti che per chiunque si trovi ad affrontare le problematiche connesse al fenomeno del mobbing. Si analizza l’argomento sotto due aspetti: uno giuridico e l’altro medico. Da un punto di vista giuridico si prende in considerazione il fenomeno in esame sia sotto il profilo sostanziale che processuale, indicando nel dettaglio i singoli comportamenti mobbizzanti, le responsabilità e le possibili tutele (giuridiche ed extragiuridiche) da attivare. La dignità della persona umana e il rispetto nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituiscono un punto qualificante della convivenza civile e, al contempo, una misura incentivante per una maggiore produzione lavora- tiva. Infatti, un ambiente di lavoro, dove siano bandite forme di violenza morale nei confronti dei lavoratori costituisce un punto essenziale anche per la migliore produttività aziendale. Invece, da un punto di vista medico, si analizza, in primis, il ruolo svolto dallo stress, sia acuto sia cronico, nell’innescare cambiamenti nella fisiologia dell’intestino e nella salute mentale e, in secondo luo- go, si presentano le principali metodiche utilizzate per rilevare una situazione di stress da lavoro correlato, attraverso l’impatto che quest’ultimo ha sulla salute psico-fisica del lavoratore.  Nicola Botta, laureato in Pedagogia, in Psicologia clinica, in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psicoterapia Cognitiva e Psiconeuroimmunologia. Dal 1983 ad oggi lavora come Psicologo Clinico presso l’Asl di Salerno. È stato docente di Psicologia del Lavoro dal 2006 al 2011 presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Attualmente, è docente di Psiconeuroimmunologia presso l’Open Academy of Medecine, a Venezia. Dal 1999 è responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia presso l’UOSM DS 67, dell’Asl di Salerno. Dal 2000 si occupa di mobbing come coordinatore del gruppo di lavoro presso la stessa Asl. Autore di numerosi libri e scritti in materia del mobbing. Rocchina Staiano, Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza ed assicurazioni sociali e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’Università di Teramo; Docente/formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 5 marzo 2013; Docente in vari Corsi di formazione e di master; Membro dei collegi dei probiviri della Cisl Regione Campania; Componente esterno della Commissione Lavoro e della Commis- sione Rapporti Internazionali UE del CNF; Consigliera di Parità della Provincia di Benevento. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste, anche telematiche.  

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Mobbing : le conseguenze dannose del fenomeno

In prima battuta, questa forma di violenza può colpire il patrimonio della persona diminuendo anche sensibilmente i benefici che egli trae dal rapporto lavorativo : il danno , in tal caso , può spaziare dalla semplice perdita di chance, intese come prospettive di maggior guadagno , progressione di qualifica ecc.

Ma il danno peculiare del soggetto vittima del mobbing è il disagio psico – fisico.

La prima conseguenza del mobbing è la perdita, da parte della vittima, della capacità lavorativa e della fiducia in se stesso. Inoltre il disagio non può non ripercuotersi anche sulla serenità dell’ambiente famigliare.[1]

Una delle conseguenze più gravi è l’innescarsi di una spirale che , attraverso un crescendo di disturbi, può condurre sino al suicidio. In tal caso ad agire contro il mobber possono essere gli eredi oppure i congiunti della vittima, i quali però devono aggirare un grande scoglio: dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del mobber e il suicidio del de cuius.

3) Elementi costitutivi del mobbing : dalla sistematicità alla durata degli atti posti in essere.

Elementi essenziali per potersi configurare come mobbing, sono necessari la sistematicità e la durata. I danni derivanti da ciò, che potrebbero portare a un malessere fisico o mentale del lavoratore, con conseguenze sullo stesso, sono considerati al pari delle malattie professionali.

Altro elemento costitutivo è il nesso di causalità tra le condotte poste in essere e il pregiudizio della vittima.

Mobbing : il nesso di causalità accertato dalla Cassazione

Nella situazione di cui sopra, e cioè quella del suicidio, è intervenuta la Cassazione in un caso avente ad oggetto il suicidio di un lavoratore, che, in seguito all’intossicazione da monossido di carbonio verificatasi a causa del difetto dell’impianto di riscaldamento presente sul posto di lavoro, aveva sviluppato un grave stato di depressione. In tal caso la Suprema Corte ha applicato il principio della causalità umana,  affermando che il suicidio non rappresenta un evento idoneo a ad interrompere il nesso di causalità tutte le volte che l’illecito ha determinato nel soggetto leso dei gravi processi di infermità psichica. Per quanto riguarda i danni risarcibili invece sussiste il principio risarcitorio del danno da uccisione.

Ma come difendersi dal mobbing?  La Cassazione conferma il nesso di causalità.

La domanda che sorge spontanea è come dimostrarlo ovvero la compromissione dell’integrità psicofisica del lavoratore è riconducibile ad una condotta colposa del datore di lavoro, ovvero ad una condotta dolosa, intenzionalmente e consapevolmente orientata a produrre quel danno in capo al prestatore di lavoro?.

Il mobbing nella maggior parte delle volte sfocia in vari atteggiamenti quali l’ingiuria o diffamazione. L’importante dunque è specificare e provare il nesso causale tra lo stato psico-fisico del lavoratore e la condotta spregevole del datore di lavoro nei suoi confronti.

L’elemento caratterizzante del mobbing va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti ma nell’intento persecutorio che li unifica , che deve essere provato da chi li subisca e che poi spetterà al giudice accertarli o meno.

Si è espressa su tale concetto Corte di cassazione, sezione Lavoro, con ordinanza 10 novembre 2017 n. 26684.

Per mezzo della recente ordinanza n. 24833 del 4 ottobre 2019 la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) è nuovamente intervenuta in materia di mobbing sul luogo di lavoro e sui presupposti per l’ottenimento di una tutela in sede giurisdizionale da parte del lavoratore, cogliendo l’occasione per richiamare l’oramai consolidato orientamento abbracciato dalla giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni e con riferimento, in particolare, al piano probatorio.

Nel caso di specie, una lavoratrice ricorreva innanzi al giudice del lavoro per vedersi ristorare pretesi danni da mobbing.

Nello specifico, quest’ultima era stata addetta – nel corso dell’ultima fase del suo rapporto lavorativo alle dipendenze di una società – a mansioni ben più elevate rispetto al proprio livello di inquadramento contrattuale, dacché aveva ritenuto che una simile scelta da parte della società datrice si prestasse ad assumere i tratti della persecutorietà e della vessatorietà.

Inoltre una prima riflessione sul mobbing  è doverosa. In violazione dell’art.2103 del codice civile infatti è previsto espressamente che il prestatore di lavoro deve essere destinato alle mansioni per le quali è assunto. La Suprema Corte infatti ha specificato  che la modifica in peius delle mansionifunzioni del lavoratore è illegittima salvo che sia stata disposta con approvazione del dipendente. In caso contrario potrebbe essere configurato come mobbing tale atteggiamento e pertanto risarcire il lavoratore il danno psicologico e successivamente ed eventualmente fisico che tale comportamento susciterebbe nella mente del prestatore di lavoro.

Ad oggi possiamo affermare che vi sono innumerevoli casi di mobbing sul lavoro ma fortunatamente la legge si è mossa e si sta muovendo per affrontare tale fenomeno e fornire ai soggetti la più ampia tutela e la più ampia fiducia nei confronti della legge.

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Note

[1]  Monateri , Bona , Oliva – ” MOBBING VESSAZIONI SUL LAVORO”

Dott. mariocevoli@live.it

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