Studi professionali: possibile chiedere il congedo parentale a ore

Redazione 08/09/16
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I dipendenti degli studi professionali possono richiedere il nuovo congedo parentale a ore, anche a più riprese e per più mesi. A sottolinearlo è la Nota ufficiale rilasciata dalla Confprofessioni il 6 settembre 2016 a commento dell’articolo 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli studi professionali del 17 aprile 2015.

Il congedo a ore nell’ordinamento italiano

Il congedo parentale a ore è stato esteso a tutti i lavoratori dipendenti dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (o “Jobs Act”). Il D.Lgs. 80/2015 è andato a modificare il D.Lgs 151/2001, o Testo Unico delle disposizioni a tutela della maternità e paternità. Il congedo parentale a ore permette ai lavoratori dipendenti di usufruire del previsto congedo parentale in modalità oraria: come si legge nel decreto, “ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria” anche in caso di “mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo”. Il congedo a ore, prosegue il testo, “è consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero”.

L’articolo 97 dei Contratti Collettivi di settore disciplina il congedo parentale a ore, stabilendo innanzitutto che possono usufruire del beneficio tutti i lavoratori, sia quelli a tempo pieno che quelli con contratto part-time. Il lavoratore che intenda usufruire del congedo dovrà però comunicarlo al proprio datore di lavoro con almeno quindici giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo che vuole convertire in ore, l’inizio e la fine dell’arco temporale all’interno del quale tali ore verranno usufruite, e la programmazione mensile dettagliata delle stesse. La programmazione, in particolare, dovrà essere concordata con il datore di lavoro “compatibilmente con le esigenze organizzative”. Inoltre, come previsto dal D.Lgs. 80/2015, non sono ammissibili richieste di congedo che prevedano che il genitore lavori meno di quattro ore giornaliere.

Il congedo negli studi professionali

La Nota della Confprofessioni rilasciata il 6 settembre fornisce maggiori dettagli per quanto riguarda la regolamentazione del congedo a ore per i dipendenti degli studi professionali. La Nota stabilisce subito che la richiesta può essere comunicata al datore di lavoro con soli due giorni di preavviso, e che il lavoratore deve indicare come da regolamento il numero di mesi di cui vuole usufruire, l’arco temporale totale e la programmazione mensile delle ore. La domanda di congedo a ore, prosegue la Nota, “deve essere presentata all’INPS mediante specifica procedura telematica per ogni singolo mese solare“; nel modulo deve essere indicato il CCNL di riferimento e il numero di giornate intere di congedo parentale da fruire in modalità oraria. Per ogni mese di congedo “sono attribuite al dipendente 174 ore”, che possono essere accumulate, anche nell’arco della stessa giornata, “con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL”.

 

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