Stranieri: in vigore l’accordo di integrazione

Redazione 13/03/12
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Entrato in vigore dal 10 marzo in Italia il regolamento del nuovo “accordo di integrazione” (D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011, ossia il Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato).

L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta. Si tratta di una sorta di contratto “a punti” tra i cittadini stranieri che chiedono il permesso di soggiorno e lo Stato italiano, con l’obiettivo di promuovere e misurare il livello di integrazione dei cittadini stranieri in Italia e di regolarne la loro permanenza. “Lo scopo di questo provvedimento – si legge nel preambolo dell’Accordo – dovrebbe essere quello di promuovere l’integrazione intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, che si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. E parte dal presupposto che per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l’apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l’adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana”.

L’accordo di integrazione, che dura due anni ed è prolungabile, solo per una volta, di un anno, è rivolto agli stranieri che al momento dell’ingresso in Italia abbiano più di sedici anni, viene firmato in prefettura o in questura nel momento in cui viene fatta richiesta del permesso di soggiorno. All’Accordo è collegato un sistema di punti, assegnati d’ufficio al momento della firma, che inizialmente sono 16 e rappresentano l’ipotetica conoscenza a livello base della lingua e della cultura italiana. Entro tre mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti.

L’obiettivo da conseguire nel corso dei due anni per poter rimanere sul territorio italiano regolarmente è raggiungere i 30 punti, calcolati in base a una serie di parametri: dal livello reale di conoscenza della lingua italiana, dal percorso di studi o di formazione professionale svolto in Italia, ma anche dallo svolgimento di attività imprenditoriali, dalla scelta di un medico di base, dalla partecipazione ad attività di volontariato o dall’attivazione di un mutuo per l’acquisto di una casa.

A partire dalla quota di punti iniziale, i cittadini stranieri potranno vedersi togliere dei punti secondo un’altra serie di parametri relativi alle condanne – anche non definitive – per eventuali reati commessi sul territorio italiano, ma anche per provvedimenti di sicurezza o per sanzioni amministrative definitive non inferiori ai 10 mila euro. Nel caso in cui, alla fine del periodo di due anni, non siano stati raggiunti i 30 crediti è prevista la possibilità di richiedere un prolungamento dell’accordo della durata di dodici mesi, ma solo se i crediti dell’interessato sono superiori allo zero. In caso contrario, come nel caso in cui dopo gli ulteriori dodici mesi la quota dei 30 punti non sia stata ancora raggiunta, il cittadino straniero perderà il diritto di restare in Italia e riceverà un decreto di espulsione.

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