Stranieri e permesso di soggiorno

sentenza 29/04/10
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Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi presupposti espressamente previsti dagli articoli 4, 5, comma 5, e 13, comma 2, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.

Tali presupposti coincidono con la disponibilità di mezzi leciti di sussistenza (implicanti il possesso di un alloggio), lo svolgimento di una regolare attività lavorativa e una condotta di vita corretta, in modo da far escludere, in via prognostica, ogni possibile pericolosità sociale.

Vo sono, al contrario, circostanze che precludono tassativamente il rilascio, ed il rinnovo, del permesso di soggiorno tra le quali, in particolare, ricorre il caso in cui lo straniero risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dall’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

N. 02239/2010 REG.DEC.

N. 02305/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2305 del 2010, proposto da:
Noureddine Rachidi, rappresentato e difeso dagli avvocati *************** e ***************, con domicilio eletto presso l’avv. *************** in Roma, via Fucini, 63;

contro

Questura di Caserta, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE VI n. 01826/2009, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Caserta e di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 il Cons. ********************; nessun difensore presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto di appello notificato il 25.2.2010 si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez.VI, n. 1826/09 del 7.4.2009 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso del sig. Rachidi Noureddine, di nazionalità marocchina, avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno Cat. A12/Imm/2005 del 16.12.2006, provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Caserta e giustificato da due sentenze di condanna – emesse nel 1999 e nel 1989, rispettivamente per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti e per ricettazione, nonché uso di atto falso.

Nella citata sentenza si rilevava il carattere ostativo, per la permanenza sul territorio nazionale, di condanne penali, da ritenere incompatibili con le finalità di integrazione sociale, poste a fondamento della vigente normativa in materia di immigrazione.

L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio in sede di appello, resiste formalmente all’accoglimento del gravame.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame – pervenuto in Camera di Consiglio in data odierna per la decisione sull’istanza cautelare – sia manifestamente fondato e possa essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, quarto comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205, risultando non condivisibili le ragioni esposte nella sentenza appellata, circa la conformità del diniego di cui trattasi al dettato degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione).

Risulta pacifico in giurisprudenza, infatti, che il rilascio e il rinnovo del premesso di soggiorno richiedano la verificabile sussistenza di precisi presupposti, deducibili dagli articoli 4, 5 comma 5 e 13 comma 2 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286: tali presupposti coincidono con la disponibilità di mezzi leciti di sussistenza (implicanti il possesso di un alloggio), regolare attività lavorativa e condotta di vita corretta, tali da far escludere, in via prognostica, ogni possibile pericolosità sociale (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 17.5.2006, n. 2852 e 10.10.2006, n. 6018). Tra le circostanze che precludono tassativamente il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi, in base alla norma sopra riportata, anche il rinnovo del medesimo) l’art. 4, comma 3 del medesimo D.Lgs. – nel testo introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 30.7.2002, n. 189 – pone poi espressamente il caso in cui lo straniero “risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura civile, per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dall’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.

Nel caso di specie, tuttavia, l’interessato fornisce un consistente principio di prova, circa la riferibilità delle condanne sopra ricordate ad un caso di omonimia (certificato negativo sui carichi pendenti del 7.10.2003 e certificato generale del casellario giudiziale, parimenti negativo per l’appellante, del 6.10.2006, con ulteriore documentazione inerente i reati commessi da tale Noureddine Rachid, nato lo stesso anno dell’appellante stesso, ma in altra località); in aggiunta a quanto sopra, non può non essere ricordato l’indirizzo giurisprudenziale, che richiede una specifica valutazione della pericolosità sociale degli stranieri, che abbiano riportato condanne penali per fatti risalenti nel tempo e comunque antecedenti, come nel caso di specie, all’entrata in vigore della normativa, che configura determinate tipologie di reati quale circostanza ostativa alla permanenza degli interessati sul territorio nazionale.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, essendo evidente la necessità che l’Amministrazione verifichi l’effettiva sussistenza di precedenti penali a carico dell’appellante e – persino in caso di conferma, totale o parziale, al riguardo – accerti comunque l’attuale pericolosità sociale del medesimo. Consegue all’accoglimento dell’appello, in riforma della sentenza appellata, l’annullamento del diniego impugnato in primo grado di giudizio; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della fase accertativa ancora rimessa all’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso il 16.12.2006; compensa le spese giudiziali

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

*******************, Presidente

**************, Consigliere

***************, Consigliere

******************, Consigliere

Gabriella De Michele, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

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