Stewarding sportivo: il quadro normativo tra occasionalità e professionalizzazione

Breve sintesi tecnica sulle forme di lavoro occasionale e sulle prestazioni degli steward negli impianti sportivi.

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La presente relazione intende fornire un quadro organico e sistematico della disciplina relativa al lavoro autonomo occasionale, al contratto di prestazione occasionale (PrestO) e alle prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi. L’obiettivo è evidenziare le differenze tra gli istituti, i rispettivi regimi normativi e contributivi, nonché le specifiche modalità operative previste per le società sportive. Per approfondimenti, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL

(a cura della Dott.ssa Francesca Levato, ispettore del lavoro in servizio presso INL. Le presenti considerazioni sono di natura personale e non attengono a posizioni dell’amministrazione di provenienza).

Indice

1. Distinzione tra lavoro autonomo occasionale e prestazioni occasionali


La normativa distingue chiaramente il lavoro autonomo occasionale disciplinato dall’art. 2222 c.c. dalle prestazioni occasionali regolate dagli strumenti INPS (PrestO e Libretto Famiglia).
Il lavoro autonomo occasionale consiste nello svolgimento di un’opera o servizio in autonomia, senza vincolo di subordinazione né inserimento nell’organizzazione del committente, caratterizzato da episodicità e da prevalenza del lavoro personale. Tale forma richiede obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20%.
Le prestazioni occasionali (PrestO o Libretto Famiglia), introdotte per attività sporadiche e saltuarie, consentono all’utilizzatore di acquisire prestazioni di ridotta entità attraverso una procedura interamente gestita sulla piattaforma INPS. In questo caso, i compensi sono tracciati tramite strumenti dedicati e il pagamento è effettuato direttamente dall’Istituto.

2. Il contratto di prestazione occasionale (PrestO)


Il contratto di prestazione occasionale rappresenta uno strumento semplificato che consente a imprese, professionisti ed enti di acquisire attività lavorative brevi e occasionali, nel rispetto dei limiti economici e operativi fissati dalla legge.

Elementi principali
Compenso orario minimo: 9 euro.
Contribuzione: interamente a carico dell’utilizzatore (33% alla Gestione Separata INPS, 3,5% all’INAIL).
Gestione: tramite piattaforma INPS, con registrazione, comunicazione della prestazione, eventuale annullamento e conferma, versamento della provvista tramite F24 o strumenti elettronici.
-Sicurezza sul lavoro: applicazione del D.Lgs. 81/2008 qualora l’utilizzatore sia impresa o professionista.
Sanzioni: trasformazione del rapporto, sanzioni amministrative e maxisanzione in caso di violazioni.

Il PrestO si distingue dal lavoro autonomo occasionale poiché richiede adempimenti digitali, limiti economici e modalità di pagamento codificate, agendo come forma di lavoro accessorio

3. Il lavoro autonomo occasionale


Il lavoratore autonomo occasionale opera in assenza di subordinazione o coordinamento, con carattere episodico e senza continuità.

Obblighi del committente
Comunicazione preventiva all’ITL, obbligatoria dal 2021, tramite piattaforma ministeriale o PEC.
Applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, con versamento tramite F24.
Contribuzione alla Gestione Separata INPS per compensi eccedenti i 5.000 euro annui, comprensivi dei compensi percepiti da tutti i committenti.
-Rilascio della Certificazione Unica.

Obblighi del prestatore
-Iscrizione alla Gestione Separata in caso di superamento della soglia annua di 5.000 euro.
-Comunicazione ai committenti dell’avvenuto superamento della soglia.
-Emissione della ricevuta fiscale con indicazione degli importi lordi, ritenuta d’acconto, eventuali contributi, netto percepito e applicazione della marca da bollo quando dovuta.

Non è prevista assicurazione INAIL, salvo eccezioni (es. riders e lavoratori dello spettacolo).
Il lavoro autonomo occasionale non coincide con le prestazioni occasionali INPS, pur condividendone il carattere non continuativo: diverso è il regime giuridico, fiscale e contributivo.

4. Le prestazioni occasionali degli steward negli impianti sportivi


L’articolo 1, comma 368, della L. 205/2017 ha incluso le attività degli steward previste dal D.M. Interno 8 agosto 2007 e dal D.M. 13 agosto 2019 tra le prestazioni disciplinate dal lavoro occasionale. Le società sportive possono avvalersi di tali prestazioni fino a un massimo di 5.000 euro annui per prestatore.

Ambito di utilizzo
Le società sportive professionistiche, rientranti nell’ambito della L. 91/1981 (oggi sostituita dal D.lgs. 36/2021), possono impiegare prestazioni occasionali per le attività connesse:
-all’organizzazione delle competizioni sportive;
-al controllo dei titoli di accesso;
-all’instradamento degli spettatori;
-alla verifica del regolamento d’uso degli impianti.
Il limite generale dei dieci dipendenti, previsto per altri utilizzatori di prestazioni occasionali, non si applica alle società sportive.

Gestione mediante Libretto Famiglia
Per gli steward trova applicazione un regime specifico basato sul Libretto Famiglia, sebbene l’utilizzatore sia una società sportiva. La comunicazione della prestazione avviene a consuntivo, entro tre giorni del mese successivo allo svolgimento.

Per ogni ora di lavoro sono previsti:
8,00 euro al prestatore;
1,65 euro di contribuzione IVS;
0,25 euro per INAIL;
0,10 euro per oneri di gestione.

Il versamento avviene tramite modello F24 ELIDE (causale CLOC) o sistemi PagoPA. Le società sportive devono richiedere preventivamente alla Direzione Centrale Entrate di essere accreditate nel portafoglio elettronico dedicato.

5. Rapporti tra lavoro autonomo occasionale e collaborazioni sportive


Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 36/2021, i lavoratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla Gestione Separata, con obbligo contributivo al superamento della soglia di 5.000 euro annui.
La Circolare INPS 88/2023 stabilisce che nel calcolo della soglia devono essere inclusi anche i compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale, sia sportivo che non sportivo.
Pertanto, il prestatore è tenuto a informare tempestivamente i committenti del superamento della soglia, affinché possano adempiere correttamente agli obblighi previdenziali.

6. Differenze strutturali tra le due tipologie di prestazioni


La distinzione tra collaborazioni autonome occasionali e prestazioni occasionali si fonda su criteri essenziali:
-Il lavoro autonomo occasionale è una forma di autonomo non abituale, priva di vincoli e di inserimento nell’organizzazione del committente, con gestione fiscale basata su ritenuta d’acconto e adempimenti diretti.
-Le prestazioni occasionali INPS costituiscono una modalità semplificata e tracciata per attività di breve durata, con limiti di compensi, utilizzo di piattaforme digitali, contribuzione predeterminata e pagamento gestito dall’INPS.
Le due forme non sono sovrapponibili e rispondono a esigenze operative differenti.

7. Conclusioni


Il panorama normativo evidenzia un sistema articolato di istituti rivolti a regolamentare attività di natura non continuativa, differenziati per destinatari, finalità e regimi contributivi.
Particolare rilievo assume il modello dedicato agli steward, che, pur collocandosi nell’ambito del lavoro occasionale, rappresenta un’eccezione strutturata e specificamente adattata alle esigenze delle società sportive professionistiche, garantendo tracciabilità, semplificazione amministrativa e rispetto degli obblighi di sicurezza.

8. Domande e risposte


1.Si può usare il lavoro autonomo occasionale (con ricevuta e ritenuta d’acconto) per assumere steward?
NO, non è lo strumento corretto il lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale tradizionale (art. 2222 c.c., con ricevuta e ritenuta d’acconto) non è utilizzabile quando vi è eterodirezione, coordinamento, obbligo di presenza e turni.
Nel nostro caso:
lo steward ha vincolo temporale (turni, orari)
è sottoposto a direttive di superiori
svolge un’attività non autonoma e non occasionale, ma organizzata dal committente.
 Si configura lavoro subordinato o quantomeno parasubordinato, non lavoro autonomo occasionale.
E’ utilizzabile PrestO o Libretto di Famiglia come prestazione occasionale

 2. Limiti economici/dimensionali/temporali per la società utilizzatrice (se si usasse il PrestO del DL 50/2017)
Se la società volesse utilizzare il Contratto di prestazione occasionale (PrestO) introdotto dal DL 50/2017:
Per l’utilizzatore:
massimo 5.000 € annui complessivi verso tutti i prestatori
massimo 2.500 € annui per singolo prestatore
massimo 280 ore annue per singolo prestatore
vietato alle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato
vietato in appalti di opere/servizi (salvo eccezioni)
vietato ad alcune categorie (costruzioni, miniere ecc.)
Quindi molte agenzie o società di eventi non possono usare il PrestO.
 
 3. L’INAIL è dovuta? Da chi?
Lavoro autonomo occasionale tradizionale → l’INAIL non è dovuta, ma il rapporto rischia di essere riqualificato come subordinato.
PrestO DL 50/2017 → l’INAIL è compresa nella contribuzione versata dall’utilizzatore tramite INPS.
 
4. Documentazione richiesta in caso di controlli Ispettorato del Lavoro
Dipende dallo strumento utilizzato.
 Se usi lavoro autonomo occasionale tradizionale:
Devi mostrare:
ricevuta con ritenuta d’acconto
eventuale indicazione di autonomia, assenza vincoli, assenza di coordinamento
documenti fiscali del prestatore
Ma non basta: l’Ispettorato tende a riqualificare lo steward come dipendente.
Se usi PrestO (DL 50/2017):
registrazione sulla piattaforma INPS
comunicazioni preventive INPS
rendicontazioni dei compensi
eventuali fogli presenza
 
5. È necessario fare comunicazione preventiva all’ITL?
Lavoro autonomo occasionale tradizionale → dal 2022 serve la comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro (tramite Cliclavoro).
PrestO DL 50/2017 → la comunicazione è quella dell’INPS, non all’ITL.
 
 6. La persona può arrivare fino a un massimo di 5.000 euro lordi?
Dipende:
Lavoro autonomo occasionale tradizionale:
limite 5.000 € solo ai fini INPS Gestione separata, ma non è un limite al reddito.
PrestO:
5.000 € per prestatore verso tutti gli utilizzatori + 2.500 € con lo stesso utilizzatore.

7. Va fatto un UNILAV?
Autonomo occasionale tradizionale → NO.
PrestO → NO, sostituito dalla comunicazione INPS.
Se di fatto è subordinazione (steward quasi sempre lo è) → SÌ, l’UNILAV è obbligatorio.

 8. A chi va comunicato l’impiego?
Autonomo occasionale tradizionale → Ispettorato del Lavoro (comunicazione preventiva).
PrestO → INPS tramite piattaforma telematica.

9. In caso di controllo: come dimostrare che non è dipendente?
Molto difficile.
Lo steward:
ha turni
è diretto da un coordinatore
opera come parte dell’organizzazione
svolge un’attività tipica di lavoro subordinato
 È molto probabile la riqualificazione come lavoro dipendente, con:
sanzioni
contributi arretrati
INAIL retroattivo
maxi-sanzione per lavoro nero.
Per evitare sanzioni la società deve:
usare un contratto di lavoro subordinato (es. intermittente)
oppure
usare PrestO solo se rispetta tutti i requisiti.
 
 10. In caso di infortunio: come è coperto l’operatore?
Autonomo occasionale tradizionale → NON è coperto da INAIL. La società può essere chiamata a rispondere civilmente.
PrestO → copertura INAIL attiva tramite INPS.
 
11. La comunicazione preventiva è sufficiente? Il contratto cosa deve riportare?
Per il lavoro autonomo occasionale tradizionale, il contratto dovrebbe specificare:
Per evitare la riqualificazione (MA NON LA EVITA SE L’ATTIVITÀ È DI FATTO SUBORDINATA):
totale autonomia gestionale
assenza di vincoli orari
assenza di potere direttivo
risultato finale dell’opera
non continuità
non inserimento nell’organizzazione aziendale
 Per uno steward tutto ciò è impossibile, quindi l’attività NON è compatibile con il lavoro autonomo occasionale.

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Francesca Levato

Ispettore del lavoro in servizio presso l’INL.

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