Stalking anche se la vittima risponde alle telefonate moleste

Redazione 30/06/18
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Il comportamento accondiscendente della vittima non esclude il reato di stalking. Così, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 27466 del 14 giugno 2018, ha confermato la condanna di un’imputata ex art. 612 bis c.p., oltre che per delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635 c.p., senza tener conto dell’atteggiamento conciliante della persona offesa, che aveva risposto alle telefonate moleste intrattenendosi a parlare con l’imputata, senza cambiar numero di telefono.

Secondo la difesa, con tale atteggiamento, la vittima avrebbe dimostrato di non aver subito alcun turbamento psicologico, nonché l’assenza di qualsivoglia pregiudizio o conseguenza tipica del reato di stalking.

Atteggiamento conciliante, per non aggravare la situazione

La Cassazione, al contrario, ha confermato il ragionamento già spiegato dalla Corte territoriale, che ha giustificato la condanna ex art. 612 bis c.p., dando proprio rilievo alle testimonianze della persona offesa. Quest’ultima, in particolare, riferiva che a fronte della reiterata petulanza dell’imputata e conoscendo la sua fragilità psicologica, spesso non sapeva come comportarsi e per questo, per non aggravare la situazione, a volte aveva tenuto un atteggiamento conciliante. Oltretutto, riferiva sempre la vittima di non aver potuto cambiare numero di telefono per motivi di lavoro, avendo moltissimi clienti che conoscevano quel numero telefonico.

I medesimi Giudici di merito – ed a conferma, la Cassazione – non hanno dato dunque peso al comportamento talvolta accondiscendente dell’offeso, avendo piuttosto considerato la complessiva e reiterata condotta persecutoria e gli accertati risultati di essa, che si erano verificati sulla psiche e sugli stili di vita delle parti civili, a seguito del progressivo disagio accumulatosi nel tempo, giudicando pertanto integrato il delitto in esame.

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