Stage giudiziario, non deve essere preceduto da sei mesi di pratica in studio

Redazione 30/03/18
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Il Tar Emilia Romagna, seconda sezione, con sentenza n. 57 del primo febbraio 2017, ha annullato la delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, con cui veniva subordinata la validità dello stage giudiziario ex art. 73 D.L. n. 69/2013, ai fini della pratica forense, al previo superamento di un periodo di praticantato presso uno studio legale. L’Ordine forense aveva in tal modo deliberato, ritenendo di estendere in via analogica allo stage ex art. 73 D.L. n. 69/2013, la prescrizione di cui al D.M. n. 58/2016 per il tirocinio giudiziario della legge professionale forense, che per l’appunto impone lo svolgimento di un semestre preliminare di pratica presso uno studio legale.

Un’estensione analogica di fatto censurata dal praticante ricorrente – con argomentazioni ritenute fondate dal Collegio amministrativo – che ha sottolineato la differente natura dei due percorsi formativi (erroneamente assimilati dall’Ordine) sotto molteplici profili. Primo fra tutti, il carattere auto applicativo della disciplina dello stage giudiziario ex cit. art. 73, per il quale non è prevista alcuna normativa regolamentare successiva e che va ad equipararsi ad un anno di pratica legale o notarile senza ulteriori oneri e condizioni; con la precisazione che la pratica forense supplementare può essere svolta anche contemporaneamente al suddetto stage.

Accesso alle professioni, disciplina riservata allo Stato

Accolta dal Tar anche l’ulteriore doglianza del ricorrente, secondo cui l’art. 33 della Costituzione riserva espressamente allo Stato la disciplina dell’accesso alle professioni; sicché nessun altro Ente – dunque nemmeno l’Ordine professionale – può esercitare il potere normativo in materia, se non su espressa delega legislativa.

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