Un’estensione analogica di fatto censurata dal praticante ricorrente – con argomentazioni ritenute fondate dal Collegio amministrativo – che ha sottolineato la differente natura dei due percorsi formativi (erroneamente assimilati dall’Ordine) sotto molteplici profili. Primo fra tutti, il carattere auto applicativo della disciplina dello stage giudiziario ex cit. art. 73, per il quale non è prevista alcuna normativa regolamentare successiva e che va ad equipararsi ad un anno di pratica legale o notarile senza ulteriori oneri e condizioni; con la precisazione che la pratica forense supplementare può essere svolta anche contemporaneamente al suddetto stage.
Accesso alle professioni, disciplina riservata allo Stato
Accolta dal Tar anche l’ulteriore doglianza del ricorrente, secondo cui l’art. 33 della Costituzione riserva espressamente allo Stato la disciplina dell’accesso alle professioni; sicché nessun altro Ente – dunque nemmeno l’Ordine professionale – può esercitare il potere normativo in materia, se non su espressa delega legislativa.
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