Spetta all’assuntore della garanzia provvisoria verificare, gara per gara, il reale possesso di tutti i requisiti da parte della ditta partecipante: la norma sul sorteggio per la dimostrazione di tutte le capacità non distingue fra requisiti di ordine spe

Lazzini Sonia 20/04/06
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L’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, operando allorchè non sia comprovato “il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa” trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d’opera occupata, trattandosi di elemento indicativo d’incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria.
 
La decisione numero 341 dell’ 8 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (conferma il giudizio di prime cure: (***) T.A.R. Veneto, Sez. I^, n. 1730 del giorno 8 marzo 2003 )  merita di essere segnalata per i seguenti importanti principi in essa sanciti:
 
 
  • L’art, 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, prescrive, infatti, l’escussione della cauzione e l’applicazione delle misure sanzionatorie nel caso di mancata comprovazione “dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara “senza distinguere tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale.
  • anche il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, ancorchè rientrante tra i requisiti di carattere generale indicati nell’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, prescritti ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, costituisce, pur sempre, una significativa componente del requisito di capacità economico-finanziaria.
  • E’, infatti, evidente che un’impresa efficiente sotto l’aspetto economico-finanziario fa regolarmente fronte a tutti i suoi obblighi di natura economica, ivi compresi quelli contributivi.
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione quinta)          ANNO 2003 
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3365 del 2003, proposto da ******* ******* e C. s.n.c., corrente in ****, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ************************ e **************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, giusto mandato a margine del ricorso;
 
contro
 
il Consorzio intercomunale dell’Alto Trevigiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ******** del Giudice, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Lorenzo Valla, n. 2, presso lo studio dell’avv. *************************, giusto mandato a margine del controricorso;
 
per la riforma
 
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I^, n. 1730 del giorno 8 marzo 2003;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto il controricorso del Consorzio appellato con i relativi allegati;
 
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 1756 del 6 maggio 2003, emessa in ordine alla domanda cautelare avanzata dall’appellante;
 
Vista la memoria difensiva del Consorzio appellato;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004, nominata relatrice cons. ********************************** e uditi, altresì, gli avv.ti ********** e **************.
 
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
I°- La ******* ******* e C. s.n.c. partecipò ad una gara, indetta il 7 maggio 2002 dal Consorzio intercomunale dell’Alto Trevigiano, per l’appalto dei lavori di ampliamento della rete fognaria, risultando aggiudicataria in via provvisoria.
 
In sede di verifica dei requisiti delle due prime imprese classificate emerse che la predetta ******à non era in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
 
Il Consorzio provvide, pertanto, a comunicare alla ******* ******* e C. s.n.c. l’avvio del procedimento di esclusione dalla gara e di applicazione nei suoi confronti delle misure sanzionatorie di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.
 
In mancanza di alcun atto difensivo da parte della ******* ******* e C. s.n.c., il Consorzio, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2002, n. 73, revocò l’assegnazione dell’appalto a tale ******à e decise di chiedere l’escussione della polizza fideiussoria dalla stessa ******à presentata e di adottare, a suo carico, le iniziative di carattere sanzionatorio di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.
 
In conformità alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con provvedimento 21 dicembre 2002, n. 3104, vennero disposte nei confronti della ******* ******* e C. s.n.c. la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’esclusione dalla gara, facendo riserva di procedere, con separati atti, alle iniziative di carattere sanzionatorio e alle segnalazioni di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.
 
II°- Contro quest’ultimo provvedimento la ******* ******* e C. s.n.c. propose ricorso al T.A.R. Veneto, impugnandolo nei limiti concernenti la procedura di escussione della cauzione da essa presentata e le segnalazioni all’Autorità per la vigilanza su i Lavori Pubblici, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
 
A motivazione di tale impugnativa, la ricorrente dedusse l’illegittimità delle gravate determinazioni del Consorzio, stante la non definitività dell’accertamento dell’omissione contributiva segnalata dall’*********
 
Il T.A.R., con la sentenza n. 1730 del 2003, respinse il ricorso, atteso che le misure sanzionatorie di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, prescindono dall’accertamento della sostanziale irregolarità, in quanto vanno applicate allorchè non sia presentata la documentazione comprovativa dei requisiti dichiarati in sede di offerta, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, o non sia dimostrata la veridicità delle relative dichiarazioni.
 
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello proposto da ******* ******* e C. s.n.c..
 
III°- L’appellato Consorzio intercomunale dell’Alto Trevigiano ha, a sua volta, proposto controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’appello nonché del ricorso di primo grado e sostenendo l’infondatezza del gravame nel merito.
 
IV°- Il Collegio osserva che può prescindere – come fa – dall’esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dal controricorrente Consorzio, essendo il ricorso in appello manifestamente infondato.
 
V°- Circa il merito del ricorso in appello si considera quanto segue.
 
L’appellante censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 10, comma 1 quater, della L. 10 febbraio 1994, n. 109, e per vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto.
 
Ciò, in quanto le misure sanzionatorie previste dall’art. 10, comma 1 quater, della L. 10 febbraio 1994, n. 109, sarebbero applicabili unicamente nell’ipotesi di accertata mancanza dei requisiti, di ordine speciale, delle capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quali definiti dall’art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, fra i quali non potrebbero essere ricompresi i requisiti di carattere generale di cui all’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
 
Il T.A.R. avrebbe, pertanto, errato nel ritenere applicabile l’art. 10, comma 1 quater, della L. 10 febbraio 1994, n. 109, alla mancanza di un requisito di carattere generale (regolarità della posizione contributiva presso l’I.N.P.S.), non ancora definitivamente accertata, violando il principio di tassatività delle sanzioni.
 
Gli assunti difensivi dell’appellante mancano di fondamento.
 
L’art. 10 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 1 quater, introdotto dall’art. 3, comma 1, della L. 18 novembre 1998, n. 415, prescrive che nelle pubbliche gare, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte, un numero di offerenti non inferiore al 10 X 100 delle offerte presentate, scelti a sorteggio, debbono essere invitati a comprovare, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara o nella lettera di invito.
 
La stessa norma prescrive ulteriormente che, ove la detta prova non sia fornita o non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, “i soggetti aggiudicatari procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità” competente all’applicazione delle previste misure sanzionatorie.
 
La medesima norma prescrive, ancora, che la detta richiesta va inoltrata all’aggiudicatario e al concorrente che lo segue in graduatoria, ove non compresi tra i concorrenti sorteggiati, e che agli stessi si applicano le suddette sanzioni, ove non forniscano la prova richiesta o non confermino le loro dichiarazioni.
 
Il disciplinare della gara in questione, nello stabilire le modalità di partecipazione alla gara, richiedeva, fra l’altro, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
 
Lo stesso disciplinare, nello stabilire la procedura di aggiudicazione, precisava che all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in graduatoria sarebbe stata chiesta tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e che, in caso di esito negativo della verifica, si sarebbe proceduto alla loro esclusione dalla gara e ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara.
 
Il medesimo disciplinare prevedeva, altresì, la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
 
La ******* ******* e C. s.n.c., nel chiedere di partecipare alla gara di cui trattasi, aveva dichiarato, tra l’altro, “di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertato, alle norme di contribuzione sociale”.
 
Nella prima seduta della gara di appalto, tenutasi il 4 luglio 2002, la menzionata ******à risultò prima classificata e la Commissione giudicatrice decise di procedere alla verifica dei requisiti generali delle due prime imprese classificate, così come previsto dal disciplinare di gara.
 
In conformità a tale decisione venne chiesto all’I.N.P.S. di Potenza il certificato di regolarità contributiva di ******* ******* e ********* (posizione n. 6402481418).
 
A riscontro di tale richiesta, l’I.N.P.S. comunicò al Consorzio che la menzionata ******à non risultava al corrente con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
 
Il Consorzio provvide, pertanto, ad informare la ******à interessata che, ove l’I.N.P.S. non avesse emesso nota liberatoria entro 15 giorni, si sarebbe proceduto secondo la normativa vigente.
 
La ******* ******* e C. s.n.c., ricevuta tale comunicazione, con nota 2 ottobre 2002, fece presente al Consorzio che per disguidi tecnici era stato dato un numero errato della matricola I.N.P.S. e chiese di rinnovare l’accertamento per la matricola n. 6403554658.
 
Il Consorzio ha reiterato richiesta di accertamento per quest’ultima matricola all’I.N.P.S., che, con la nota di riscontro del 10 ottobre 2002, ha informato l’Ente richiedente che per tale matricola la ******* ******* e C. s.n.c. aveva denunciato la sospensione dell’attività con dipendenti dal 31 ottobre 2001 e, nel contempo, ha riconfermato che per l’altra matricola non risultavano effettuati gli adempimenti contributivi.
 
Sulla base di tale ulteriore accertamento di contenuto negativo, il Consorzio, previa comunicazione alla ******à interessata dell’avvio del procedimento, ha, poi, provveduto, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 20 dicembre 2002, n. 73, a revocare nei confronti della ******* ******* e C. s.n.c. l’aggiudicazione provvisoria della gara nonché ad escluderla dalla medesima gara e, nel contempo, ha deciso di chiedere l’escussione della polizza fideiussoria dalla stessa ******à presentata e di procedere alle iniziative sanzionatorie e alle segnalazioni di cui all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.
 
In tale situazione normativa e di fatto, il T.A.R. ha correttamente respinto il ricorso dell’odierna appellante, considerato che non rivestiva rilievo favorevole il fatto che l’accertamento dell’omissione contributiva non fosse stato definitivamente effettuato dall’I.N.P.S., mentre rilevava sfavorevolmente alla ricorrente l’omessa comprovazione del requisito “de quo” dichiarato in sede di richiesta di partecipazione alla gara, la cui mancanza risultava, per altro, confermata dalla successiva certificazione liberatoria rilasciata dall’I.N.P.S. solo in data 15 gennaio 2003.
 
VI°- Quanto alle tesi difensive, in questa sede svolte dall’appellante si considera quanto appresso.
 
L’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, operando allorchè non sia comprovato “il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa” trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d’opera occupata, trattandosi di elemento indicativo d’incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria.
 
E’, infatti, evidente che un’impresa efficiente sotto l’aspetto economico-finanziario fa regolarmente fronte a tutti i suoi obblighi di natura economica, ivi compresi quelli contributivi.
 
Né il fatto che l’art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non ricomprende tra gli elementi dimostrativi della capacità economico-finanziaria il regolare assolvimento degli obblighi contributivi esclude che il mancato assolvimento di tali obblighi incida su la detta capacità.
 
L’elencazione degli elementi in argomento contenuta nella norma “de qua” non è, infatti, tassativa, ma solo indicativa.
 
Dal che consegue l’infondatezza dell’assunto dell’appellante che nel caso non sarebbe stato applicabile l’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.
 
Né può giovare all’appellante l’invocata distinzione tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale.
 
L’art, 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, prescrive, infatti, l’escussione della cauzione e l’applicazione delle misure sanzionatorie nel caso di mancata comprovazione “dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara “senza distinguere tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale.
 
Inoltre, come prima osservato, anche il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, ancorchè rientrante tra i requisiti di carattere generale indicati nell’art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, prescritti ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, costituisce, pur sempre, una significativa componente del requisito di capacità economico-finanziaria.
 
Quanto al fatto che il mancato assolvimento dell’obbligo contributivo in parola non sarebbe stato ancora definitivamente accertato trattasi, così come notato dal T.A.R., di circostanza ininfluente, rilevando, piuttosto, il fatto che la ******* ******* e C. s.n.c. non aveva comprovato di aver adempiuto tale obbligo, così come attestato dall’I.N.P.S. con le succitate note.
 
Per altro l’I.N.P.S., con nota del 20 novembre 2002, richiamata nella summenzionata delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ha informato il medesimo Consorzio che a carico della ******* ******* e C. s.n.c. era emersa una situazione debitoria di € 108.765,81, per il cui recupero sarebbe stata attivata la procedura di riscossione, a mezzo ruoli esattoriali.
 
Allorchè, quindi, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha adottato la detta delibera, l’accertamento, a carico della ******* ******* e C. s.n.c., circa il mancato assolvimento degli obblighi contributivi, era stato già effettuato da parte dell’*********
 
Per altro, l’inadempimento degli obblighi “de quibus” da parte della ******* ******* e C. s.n.c. allorchè chiese di essere ammessa alla gara trova conferma nella dichiarazione liberatoria rilasciata dall’I.N.P.S. solo in data 15 gennaio 2003, successivamente alla dichiarazione fatta da tale ******à nella domanda di ammissione alla gara nonché dopo l’adozione a suo carico dei provvedimenti previsti dall’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.
 
Donde l’infondatezza degli assunti defensivi prospettati dall’appellante.
 
VII°- Conclusivamente, sulla scorta di quanto considerato, il ricorso in appello è infondato e va, conseguentemente, respinto.
 
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
 
P.Q.M.
 
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione quinta-definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
 
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, addì 27 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale-Sezione quinta- riunito in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati:
 
*****************    Presidente
 
********************************************** estensore
 
******************    Consigliere
 
*****************    Consigliere
 
*************    Consigliere
 
 
L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE
 
f.to **********************************   f.to *****************
 
 
 
IL SEGRETARIO
 
f.to ***************
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 8 febbraio 2005
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
 
IL DIRIGENTE
 
f.to **************
 
 N°. RIC. 3365/2003. 
 
 
 
FDG
 
#########################################
 
 
(***) T.A.R. Veneto, Sez. I^, n. 1730 del giorno 8 marzo 2003;
 
 
Legittima l’escussione della garanzia provvisoria per mancata dimostrazione del reale possesso dei requisiti di ordine speciale
 
Rendere una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal bando in sede di offerta, significa l’esclusione dalla procedura, la segnalazione all’osservatorio regionale e l’escussione della provvisoria
 
 
Il Tar per il Veneto, sezione prima, con la sentenza numero 1730 dell’8 marzo 2003, si occupa dell’applicabilità delle sanzioni previste nell’articolo 10 comma 1 quater della Legge 109/94 s.m.i
 
La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’adito giudice amminisitrativo riguarda l’esclusione di una ditta dalla procedura a seguito dell’ adozione di iniziative di carattere sanzionatoria di cui alla predetta norma, per l’omissione contributiva di somme dovute all’Inps
 
I giudici veneti confermano l’operato della stazione appaltante sulla base del principio che “ le determinazioni sanzionatorie richiamate dal comma I quater dell’art. 10 della legge n. 109/94***, in quanto poste a presidio della serietà ed affidabilità delle dichiarazioni rese in sede di offerta dai concorrenti, nonché dei requisiti di speditezza e certezza della procedura di gara, prescindono dall’accertamento della sostanziale irregolarità e sono doverosamente applicabili nel duplice alternativo presupposto rappresentato: dall’inutile decorso del termine perentorio assegnato per il deposito della documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di offerta, ovvero dalla mancata dimostrazione della veridicità delle suddette dichiarazioni (cfr. C.d.S sez. 4^ 6 giugno 2001 n. 3066; id. sez. 5^ 18 ottobre 2002 n. 2002)”
 
 
***
(…)
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
 
A cura di *************
 
 
Ric. n. 319/03                                                                       Sent. n. 1730/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione,
SENTENZA
sul ricorso n. 319/03 proposto da *** ANTONIO & ********* in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ************************ e ***************, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
il CONSORZIO INTERCOMUNALE DELL’ALTO TREVIGIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ******** del Giudice e ****************, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, ***************** 5;
per l’annullamento
del provvedimento del 21.12.2002 prot. n. 3104 di esclusione della parte ricorrente dalla gara relativa all’appalto dei lavori di ampliamento della fognatura nera consortile denominati “14° stralcio consortile” nonché della revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’adozione di iniziative di carattere sanzionatoria ai sensi dell’art. 10, I quater, l. n. 109/94;
Visto il ricorso, notificato il 17.2.2003 e depositato presso la Segreteria il 15.2.2003, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Intercomunale dell’Alto Trevigiano;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 26 febbraio 2003 (relatore il Consigliere ***************), l’avv. *************** per la parte ricorrente e l’avv. Del Giudice per il Consorzio resistente;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la ricorrente, nell’unico motivo dedotto, censura le determinazioni adottate dall’ente appaltante adducendo la pretesa carenza di definitività dell’accertamento in ordine all’omissione contributiva segnalata dall’INPS con attestazione del 17 settembre 2002;
che il motivo è infondato, perché la giurisprudenza ha chiarito che le determinazioni sanzionatorie richiamate dal comma I quater dell’art. 10 della legge n. 109/94, in quanto poste a presidio della serietà ed affidabilità delle dichiarazioni rese in sede di offerta dai concorrenti, nonché dei requisiti di speditezza e certezza della procedura di gara, prescindono dall’accertamento della sostanziale irregolarità e sono doverosamente applicabili nel duplice alternativo presupposto rappresentato: dall’inutile decorso del termine perentorio assegnato per il deposito della documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di offerta, ovvero dalla mancata dimostrazione della veridicità delle suddette dichiarazioni (cfr. C.d.S sez. 4^ 6 giugno 2001 n. 3066; id. sez. 5^ 18 ottobre 2002 n. 2002);
che, in ogni caso, la ricorrente, alla quale era stato rivolto l’invito, con note del 25 settembre 2002 e 10 ottobre 2002, a chiarire le ragioni del preteso disguido tecnico riferito alla attestazione di non correntezza trasmessa dall’INPS non ha riscontrato tali richieste, nè ha altrimenti provato che la situazione debitoria segnalata dall’ente previdenziale fosse oggetto di un contenzioso in atto;
che il rilascio della certificazione liberatoria prodotta il 15 gennaio 2003 dimostra unicamente che le somme dovute all’INPS sono state, nel frattempo, pagate;
che ciò conferma che alla data in cui la dichiarazione venne effettuata l’omissione contributiva sussisteva e che fu resa una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal bando in sede di offerta;
che il ricorso è perciò infondato e va respinto;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa a favore del Consorzio intimato, liquidandole in € 2000 (duemila euro), oltre i.v.a. e c.p.a. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 febbraio 2003.
 

Lazzini Sonia

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