Spese condominiali e casa coniugale: compensazione con l’assegno

Spese condominiali della casa coniugale assegnata all’altro coniuge: si possono portare in compensazione dall’assegno di mantenimento/divorzile?

Scarica PDF Stampa Allegati

Chi paga le spese condominiali della casa coniugale assegnata all’altro coniuge può portarle in compensazione dall’assegno di mantenimento/divorzile? Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
riferimenti normativi: artt. 447 c.c.;1123 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 26/05/2020 n. 9686

Corte d’Appello di Ancona -sez. II civ.- sentenza n. 1448 del 02-12-2025

compensazione-crediti-condominiali-assegno-mantenimento-sentenza-1.pdf 289 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Assegnazione della casa coniugale e riparto delle spese condominiali


Il proprietario di un appartamento in condominio si era trovato in una situazione complicata dopo la separazione dalla moglie. L’immobile, infatti, era stato assegnato alla coniuge con i provvedimenti provvisori del presidente e poi con la sentenza definitiva di separazione. Il condominio però continuava a rivolgersi al marito per il pagamento delle spese ordinarie, cioè quelle necessarie alla gestione quotidiana dell’edificio (pulizia, luce delle scale, manutenzione minima, ecc.). La moglie, che avrebbe dovuto farsene carico in quanto assegnataria e utilizzatrice dell’immobile, risultava morosa. Il marito decideva di rivolgersi al Tribunale per chiedere che fosse accertato il principio secondo cui le spese condominiali ordinarie dovessero gravare sull’assegnataria dell’immobile, cioè sulla moglie. Inoltre, domandava che gli venisse riconosciuto il diritto di compensare quanto aveva pagato al condominio con il credito che la moglie vantava nei suoi confronti a titolo di assegno di mantenimento e, successivamente, di assegno divorzile. Nel costituirsi in giudizio, la resistente sollevava diverse eccezioni. In primo luogo sosteneva che la domanda fosse improcedibile e inammissibile, contestandone comunque la fondatezza. A parere della moglie, alcune delle spese indicate non avevano carattere ordinario, ma straordinario, e inoltre erano state calcolate anche con riferimento a una parte dell’immobile che continuava a essere utilizzata dal marito. Non si limitava però alla difesa: la donna proponeva anche una domanda riconvenzionale, chiedendo che le venisse riconosciuto il rimborso delle spese che aveva anticipato per la gestione dell’abitazione e per il mantenimento della figlia comune. Il Tribunale stabiliva innanzitutto che la moglie dovesse rimborsare al marito la somma corrispondente agli oneri condominiali che egli aveva anticipato. Tuttavia, il giudice escludeva che tale importo potesse essere compensato con quanto la donna vantava a titolo di assegno di mantenimento e, successivamente, di assegno divorzile.
Parallelamente, il Tribunale condannava il marito a versare ulteriori somme alla moglie, sia per la rivalutazione dell’assegno di mantenimento già corrisposto, sia per il rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la figlia.
Il marito si rivolgeva alla Corte di Appello. L’appellante metteva in rilievo la diversa natura degli alimenti rispetto all’assegno previsto in favore del coniuge separato o dell’ex coniuge, tenuto conto anche dell’importo del contributo riconosciuto in favore dell’appellata e del fatto che quest’ultima non versava in stato di bisogno. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Formulario commentato della famiglia e delle persone

Il testo, aggiornato al D.L. 8 agosto 2025, n. 117 (decreto giustizia) e ai decreti correttivi “Cartabia” e “mediazione”, raccoglie oltre 240 formule, coordinate con il nuovo rito unificato, corredate da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Le formule contengono la doppia indicazione del tribunale attualmente competente e del nuovo TMPF, che entrerà in vigore a ottobre 2026.Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile. Lucilla NigroAutore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice ordinario di pace.  

 

Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2025

2. Il divieto di compensazione ex art. 447 c.c.: ambito e limiti applicativi


Può il coniuge proprietario, che ha anticipato le spese condominiali relative all’immobile assegnato all’altro coniuge, compensare tali importi con le somme dovute a titolo di assegno di mantenimento e divorzile?

3. Assegno di mantenimento e divorzile: natura giuridica e conseguenze


La Corte di Appello ha ribaltato la decisione del Tribunale. I giudici di secondo grado hanno sostenuto che il marito avrebbe potuto portare in compensazione il proprio credito con le somme dovute alla moglie a titolo di assegno di mantenimento e poi a titolo di assegno divorzile.
La Corte di appello ha evidenziato che gli assegni di mantenimento e divorzili non sono considerati crediti alimentari e, quindi, non sono soggetti al divieto di compensazione previsto dall’articolo 447 del codice civile.
Secondo i giudici di appello, l’accordo con cui è stato stabilito che l’appellata lascerà la casa coniugale, già recepito dal Tribunale, non ha fatto venir meno la necessità di decidere la causa, perché la controversia riguarda esclusivamente i crediti già maturati in passato. In ogni caso, il marito è stato condannato a versare, in favore della moglie, a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate per la figlia delle parti, la somma pari ad euro 8.854,27, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Potrebbero interessarti anche:

4. La decisione della Corte di Appello di Ancona e i riflessi pratici


L’articolo 447 c.c. prevede che il credito alimentare non possa essere ceduto, intendendosi evitare che l’alimentando si spogli in maniera definitiva del diritto stesso, e, al secondo comma, che l’obbligato non possa opporre all’altra parte la compensazione con un suo credito (a prescindere dalla sua natura) del debito alimentare, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate, così da escludere sia il venir meno della somministrazione dei mezzi indispensabili di sostentamento, sia il ritardo dell’adempimento. Anche recentemente è stato affermato che l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge non può essere qualificato come credito alimentare, in quanto l’assegno di mantenimento trova la sua radice nel vincolo coniugale, anziché in uno stato di bisogno, che non sempre è presente in relazione all’ex coniuge (Trib. Siracusa 15 gennaio 2025, n. 42). In termini più puntuali la giurisprudenza ha affermato che l’assegno di mantenimento ed a maggior ragione l’assegno divorzile (avente finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativo-compensativa) non rientrano tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 c.c., comma primo n. 5 e 447 c.c.., non opera la compensazione legale (Cass. civ., sez. I, 06/03/2023, n. 6639; Cass. civ., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32914).

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia.
Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento