Spese anticipate e spese prenotate a debito nel corso del giudizio

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Premessa

“Nella evoluzione delle leggi sul gratuito patrocinio, appare fin troppo evidente come il Legislatore si sia voluto complicare la vita nel voler essere conciso e nello stesso tempo esaustivo nel regolare situazioni già di per sé complesse” [1]

Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale è, nel processo civile, quello dell’iniziativa di parte, c.d.  principio della domanda  [2].

Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso, il c.d. principio dell’onere delle spese ex articolo 8 DPR 11702 (Testo Unico spese di giustizia, di seguito indicato TUSG). [3]

Ai sensi del richiamato articolo, e nello specifico del primo comma: “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.”

La sopra enunciata regola conosce una importante eccezione, secondo comma del richiamato articolo, : “ Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate [4] dall’Erario o prenotate a debito [5].” [6]

Gli stessi principi operano anche nel processo penale dove, ai sensi dell’articolo 4 TUSG , le spese sono anticipate dall’Erario (con diritto di rivalsa) “ad eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private”, operando, comma 2, anche nel processo penale l’anticipazione da parte dell’erario e la prenotazione a debito se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.[7]

La materia di quello che continua ad essere conosciuto come gratuito patrocinio non è tra le più semplici, concorrendo una certa “ermeticità” della normativa in generale e aspetti, e problematiche, legate alla diversa disciplina del processo civile rispetto al processo penale.

A questo si aggiungono indirizzi ministeriali e giurisprudenziali che, ci appaiono, spesso in contrasto tra loro e/o con l’interpretazione letterale della norma.

Non meraviglia, quindi, che ogni, se pur minima, riforma del testo normativo relativo al patrocinio a spese dello Stato porti a divergenze interpretative e, come nel caso oggetto del presente lavoro, a problematiche applicative di non poco conto.

 

2. Novità normativa introdotta dalla legge di stabilità anno 2016

Con la Legge di Stabilità anno 2016 [8], che aveva, tra l’altro, il dichiarato scopo di velocizzare i pagamenti dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche ai privati, è stato aggiunto un comma, il punto 3-bis [9], all’ art. 83 del TUSG  relativo alle modalità di liquidazione dei compensi ad ausiliari, consulenti e difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del quale “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

Dalla lettura della nuova disposizione, e dal contesto del suo inserimento, ai più è apparso come la ratio della modifica operata all’articolo 83 TUSG risieda nell’esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi di chi ha prestato attività professionali in favore di  soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Accelerazione dei pagamenti che, nella pratica, non dipende in particolare, e non solo, dalla più o meno velocità temporale con la quale il magistrato emette il provvedimento di liquidazione.

Altri sono, a parere dello scrivente [10], i fattori che, maggiormente, incidono sui tempi di liquidazione : a) celerità e buon esito delle notifiche ex articolo 170 TUSG;  b) celerità nella trasmissione ai Funzionari Delegati ai pagamenti della documentazione relativa alle liquidazioni [11]; e, soprattutto, c) accelerazione nei tempi di accreditamento dei fondi ai Funzionari Delegati ai pagamenti.[12]

 

3. Punto 3-bis art. 83 TUSG: indirizzi giurisprudenziali

La norma in commento pur non contendo espressamente alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine indicato al professionista :“ il decreto di liquidazione del giudice deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, è stata interpretata[13] come preclusione a presentare, al giudice titolare della procedura, istanza di liquidazione dei compensi una volta concluso il procedimento.

Alla base della preclusione il fatto che “ con la conclusione del processo, il giudicante si spoglierebbe della potestas decidendi e, dunque, non potrebbe nemmeno più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere”[14]

La tesi della preclusione non ha trovato però unanimità in giurisprudenza.

Secondo parte della giurisprudenza[15] è ammissibile la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore patrocinante con il gratuito patrocinio anche successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, sia perché le cause di decadenza sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, e non vi è traccia di decadenza nella normativa in oggetto, sia perché la nuova norma nulla prescrive a riguardo, secondo il noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Per la giurisprudenza in commento « benché l’art. 83 co. 3 bis del d.p.r. 115/2002 preveda che “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, tale norma non prevede alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso in cui l’istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento, sicché la mancata liquidazione, rispetto a una istanza tardivamente proposta, non sarebbe conforme alla ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario» [16]

Ai due indirizzi se ne aggiunge un terzo [17]  che  distingue l’ipotesi in cui il procedimento è destinato all’estinzione rispetto a quella in cui il giudizio è invece definito con sentenza : “da un lato può decisamente escludersi che tale disposizione abbia introdotto un onere, di carattere generale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza, in mancanza dell’espressa previsione di una simile conseguenza; d’altro lato siffatto onere è invece ravvisabile, ad avviso di questo giudice, nel caso come quello di specie in cui il giudizio sia destinato all’estinzione e ciò al fine di consentire al giudice l’adozione del decreto di liquidazione contestualmente o prima della pronuncia di estinzione”.

 

4. Punto 3-bis art. 83 TUSG: indirizzi dottrinali

Come per la giurisprudenza anche la dottrina si è divisa.

Per alcuni [18] la nuova formulazione dell’articolo 83 TUSG con l’introduzione del punto 3 bis : “ ha la funzione di delimitare la potestas decidendi dell’ufficio giudiziario adito rispetto al provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti alle parti beneficiarie del patrocinio a spese dello Stato, quanto a dire che il magistrato perde il potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione dopo la conclusione del procedimento e, quindi, dopo l’emissione del provvedimento conclusivo del giudizio”.

Per altri [19] la norma “ non contiene alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine indicato” sottolineando che, per la nuova normativa,  “ la ratio risiede nell’esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi..”

Altri ancora [20] che, “dopo le prime sentenze ad indirizzo letterale il merito si sta orientando verso una lettura più matura che considera le difficoltà e le complicazioni di una interpretazione della norma che non tenga conto dell’intero panorama processuale e delle economie del sistema”

La novità normativa, nei suoi aspetti interpretativi, è stata, ed è, oggetto di inserimento nei protocolli d’intesa tra gli Uffici Giudiziari e i Consigli degli Ordini degli Avvocati [21],  in Vademecum [22] e Comunicazioni [23]da parte dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati ai propri iscritti.

È stata, inoltre, oggetto di  Delibera da parte della  Giunta Nazionale all’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) [24] tesa a “sollecitare il Governo ed il Parlamento a specificare la portata del comma 3 bis inserito nell’art.83, DPR 115/02…” .

In particolare , l’AIGA, chiede che “ in caso di mancata richiesta di liquidazione prima della conclusione della fase processuale cui la stessa si riferisce, così come avviene in tutti i procedimenti diversi da quelli in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la determinazione del compenso dovuto viene stabilita d’ufficio dal giudice, contestualmente alla decisione, nel rispetto dei parametri forensi vigenti al momento della liquidazione medesima.”

Emissione ex officio che “in assenza di istanza non è conforme all’art. 82 del d.P.R. 115 del 2002 che, invero , presuppone un atto di impulso della parte ammessa ossia una istanza di liquidazione degli onorari.”[25]

La novità normativa non ha,infatti, mutato quelli che sono i presupposti affinché il giudice, titolare del procedimento, provveda alla liquidazione di onorari e spese.

Liquidazione, quindi, che continua a presupporre l’istanza del professionista (cfr= punto 3 bis art 83: il decreto è emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta)

 

5. Esercizio del diritto al compenso

Al di là degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla esatta portata della normativa in oggetto non vi è dubbio alcuno che il difensore non decada dal diritto al pagamento del proprio onorario e alle refusione delle spese sostenute.

Per i più, a procedimento definito, il diritto al pagamento può essere fatto valere con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento.

Contro la dichiarazione di inammissibilità o del non luogo a provvedere è, inoltre,  previsto il rimedio dell’opposizione ex articolo 170 TUSG.[26]

Le procedure indicate non potranno però non avere quale effetto un , da sempre combattuto dal Legislatore, aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari.[27]

Senza considerare che a seguito delle domande il magistrato adito , ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., dovrebbe provvedere anche sulle spese processuali dei nuovi giudizi.

Spese processuali  che sarebbero a carico del Ministero della Giustizia ?

O non dovute visto che il mancato pagamento contestualmente alla definizione del giudizio  è dovuto a “negligenza” del professionista?

Per altri [28] la richiesta dell’onorario può essere oggetto di “ invito” a concludere una negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto legge 132/2014 convertito in legge n. 162/2014.

Il ricorso alla negoziazione assistita di fatto eviterebbe l’aumento del “carico di lavoro” negli uffici giudiziari, essendo inoltre valutabile [29] , in caso di mancata risposta o rifiuto di aderire alla convenzione ,dal giudice  in sede di condanna alle spese

L’utilizzo delle azioni per il pagamento :  procedimento ordinario, ingiunzione di pagamento o negoziazione assistita,  non comporta adempimenti da parte delle cancellerie giudiziarie.

Le dette azioni di tutela, infatti, originano, se accolte, liquidazioni  non classificabili tra le spese di giustizia e, quindi, non regolamentate, nella forma e nella modalità, dalla normativa del  testo unico spese di giustizia.

Diversamente, invece, il riconoscimento di quanto dovuto al professionista, in caso di esito favorevole allo stesso, nel giudizio di opposizione ex articolo 170 TUSG ricadendo nelle spese di giustizia è liquidabile nelle forme e nelle modalità di cui al TUSG.

Competente al pagamento[30] la cancelleria del giudice che ha dichiarato l’inammissibilità o il non luogo a provvedere all’istanza del professionista.

 

6. Novità normativa e adempimenti di cancelleria: incidenza sulle spese anticipate e sulle spese prenotate a debito

La nuova portata dell’articolo 83 punto 3-bis TUSG necessita, ai fini del presente elaborato, di essere analizzata in relazione agli adempimenti a carico delle cancellerie degli uffici giudiziari.

Analisi relative alle spese anticipate [31] ( onorari e spese a difensori, ausiliari e consulenti tecnici d’ufficio e di parte) nonché alle spese prenotate a debito che, formatesi nel corso del giudizio, necessitano, da parte del funzionario addetto al servizio, di “valutazione” sulla eventualità di un loro recupero.

Caratteristica che distingue le spese prenotate da quelle anticipate è nel fatto che quelle anticipate presuppongono, stante il loro carattere di discrezionalità, un provvedimento ( decreto) del magistrato.[32]

Le voci di spese prenotate a debito [33] analiticamente elencate dall’articolo 131, per il processo civile, e 109 per il processo penale, TUSG sono : contributo unificato [34], notificazione a richiesta delle parti [35] , l’anticipazione forfetaria dai privati all’erario nel processo civile [36],  indennità ai testimoni [37],  diritti di copia [38], imposta di registro e/o trascrizione [39].

Tutte le spese prenotate a debito, siano esse contributo unificato, anticipazioni forfettarie dei privati all’Erario nel processo civile, diritti di copia, si determinano per impulso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ( iscrizione della causa, intervento in causa, domande riconvenzionali, chiamata di terzo, richiesta copie ) o per legge ( registrazione e/o trascrizione dei provvedimenti giurisdizionali).[40]

Gli uffici giudiziari sono “ tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito”[41]

E , quindi, ai fini degli eventuali recuperi da parte degli uffici di cancelleria, è opportuno “che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione” [42]

Infatti “ l’attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria  dell’ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento  giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt.  133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell’08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo  della riscossione.”[43]

Il provvedimento definitivo del giudizio è quindi titolo, per le cancellerie, per il recupero.

E, in relazione alla successiva, se pur eventuale ricorrendone i presupposti, attività di recupero è essenziale nel provvedimento giurisdizionale l’espressa imputazione del pagamento a favore dell’erario, per come espressamente previsto, per il processo penale, dall’articolo 110 TUSG e, per il processo civile, dal successivo articolo 133 TUSG.

 

7. Mancata statuizione nel provvedimento della condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese prenotate a debito

L’assenza nel provvedimento definitivo di condanna a spese anticipate ( onorari ) legittima il magistrato a non statuire  in ordine alle spese prenotate a debito?

I richiamati articoli 110 TUSG , processo penale nel caso di condanna della parte civile non ammessa al patrocinio a spese dello stato o di condanna dell’imputato non ammesso al patrocinio alla restituzione o al risarcimento danni, e 133 TUSG, processo civile in caso di soccombenza di parte non ammessa,  statuiscono che il pagamento delle spese processuali sia eseguito a favore dello Stato.

E, tra le spese processuali, rientrano sicuramente le spese prenotate a debito.

Per chi scrive, per le spese prenotate a debito, il recupero è azionabile anche se il provvedimento definitivo del giudizio non ne disponga espressamente la condanna stante la “natura di obbligazioni ex lege” delle stesse.

È il caso del contributo unificato.

Per la giurisprudenza di legittimità  il contributo unificato [44], “costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese “, con la conseguenza che il giudice “ non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare” [45].

D’altro canto, sempre per la giurisprudenza di legittimità [46], “la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all’ufficio che riceve l’iscrizione a ruolo dell’affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)” .

Si deve ritenere che, la mancata indicazione in condanna della somma relativa all’importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell’art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l’esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate

Sempre per i giudici di legittimità “ l’onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l’ufficio adito e, come s’è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d’ufficio”

Nel processo penale in caso di condanna dell’imputato al risarcimento del danno è quantificato dal funzionario addetto all’Ufficio in relazione al quantum liquidato dal magistrato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13 TUSG.[47]

Analogo principio non può non valere , a parere dello scrivente, per tutte le altre spese prenotate a debito ( anticipazione forfettaria all’erario ex art. 30 TUSG,  diritti di copia [48],  imposta di registro) costituenti, anche queste ,per la loro natura, “obbligazioni ex lege di importo predeterminato”.

Per completezza di esposizione c’è da evidenziare come ultimamente la Cassazione [49] in presenza, nel giudizio, di spese prenotate a debito abbia provveduto espressamente alla condanna delle stesse indicandole con l’acronimo SPAD ( ndr = spese prenotate a debito).

 

 

[1] Nicola Iannello “ ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato” in ANVAG

[2] articolo 99 codice procedura civile

[3] che ha ripreso  l’articolo 90 ( onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogato dall’ articolo 299 del  DPR 115/2002, riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato

[4] articolo 3  lettera  t) T.U. spese di giustizia anticipazione : è il pagamento di una voce di  spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

[5] articolo 3  lettera s) T.U. spese di giustizia prenotazione a debito: è l’annotazione a futura  memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero

[6] Articolo 131 TUSG

[7] Articoli 107 e 108 TUSG

[8] Legge 28 dicembre 2015 n. 208

[9] Comma inserito dall’articolo 1 comma 783 legge 208/2015

[10] “Intervista sull’articolo 83 TUSG” in ANVAG Bollettino Anno 2017 n. 1

[11] emesso il decreto di pagamento la cancelleria  provvederà: a) alle comunicazioni di cui all’art. 82, 2° comma, testo unico spese di giustizia; b) a certificare la assenza di opposizione nel termine di 30 gg dalla comunicazione medesima; c) ad acquisire la relativa fattura; d) annotare tempestivamente ed in ordine cronologico il provvedimento nel Registro delle Spese pagate dall’Erario (mod.l /A/SG); e) annotare le somme anticipate su foglio notizie; f) trasmettere il tutto al Funzionario Delegato al pagamento

[12] i provvedimenti di liquidazione corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, andranno trasmessi tempestivamente al Funzionario Delegato che, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio e dopo aver eseguito i necessari risconti provvede all’effettivo pagamento con l’emissione degli ordinativi secondari di pagamento (  mod. 31 CG).

[13]cfr. = Tribunale Milano ordinanza 22 marzo 2016, Tribunale di Alessandria ordinanza 5 aprile 2016, Tribunale di Taranto ordinanza del 5 gennaio 2017, Corte di Appello di Catanzaro provvedimento del 5 aprile 2016

[14] cfr. = Tribunale Milano ordinanza 22 marzo 2016

[15] cfr. = Tribunale Paola, decreto 14 ottobre 2016, Tribunale Mantova ordinanza 29 settembre 2016, Tribunale Cagliari ordinanza 13 giugno 2017

[16] Cfr=Tribunale  Mantova ordinanza 29.09.2016

[17] Tribunale di Verona 8 aprile 2016

[18] Giuseppe Buffone “Patrocinio a spese dello Stato prima lettura del nuovo articolo 83 dP.R. 115 del 2002” in il caso.it

[19] Cinzia Giambruno in avvocatoandreani.it

[20] Alberto Vigani Ass. art. 24

[21] sempre più numerosi, e finalizzati a regolamentare ammissioni e liquidazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato tra i tanti vedasi: Protocollo d’intesa Corte di Appello di Torino del 17 marzo 2016, Protocollo d’intesa Tribunale di Lamezia Terme del 12 luglio 2016

[22] Ad esempio Il Vademecum  Ordine Avvocati di Arezzo finalizzato all’informazione relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

[23] comunicazione del 15/02/2016 presente sul sito dell’Ordine Avvocati di Messina in www.ordineavvocatimessina.org

[24] Delibera n 6 del 20 febbraio 2016

[25] Cfr= Giuseppe Buffone cit.

[26] cfr = Cass. Pen. Sez. 1^, 25.06.2003 n. 30199.

[27] cfr = Vincenza Esposito “ un rimedio peggiore del male se sol si  pensa che il difensore , pur non decadendo dal diritto al compenso,risulta,in tal caso, gravato dall’onere di attivare procedure ordinarie o di ingiunzione per ottenere quanto dovutogli.

[28] cfr = istanza presentata al Ministero della Giustizia firma dell’Avv. Pier Vincenzo Gigliotti ( del Foro di Catanzaro) sulla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di liquidazione perché tardiva

[29] Art.4 comma 1 decreto legge 132/2014 convertito con legge 162/2014

[30] Capitolo di spesa 1360

[31] Per la definizione di spesa anticipata vedi nota n. 4

[32] cfr = relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia e circolari Ministero della Giustizia  n 4/2002 e n 6/2002

[33] Per la definizione di spesa prenotata a debito vedi nota n.5

[34] Artt. 9 e ss t.u. spese di giustizia

[35] art. 27 t.u. spese di giustizia

[36] art. 30 t.u. spese di giustizia

[37] artt. 46 ess  t.u. spese di giustizia

[38] artt. 267 e ss  t.u. spese di giustizia

[39] dP.R. 131/1986

[40] per  effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato le spese prenotate a debito ex articolo 131, punti 2 e 3, e 108 TUSG  una volta determinate verranno “annotate”, ex articolo 261 TUSG, nel modello 2/A/SG , istituito con D.M. 28/5/2003,che è registro in uso informatico nel programma SIAMM, e inserite, ai sensi dell’articolo 280 TUSG, nel foglio notizie.

[41] nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale  Giustizia Civile – protocollo 16318 dell’ 8 febbraio 2011

[42] Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318, in data 8.2.2011

[43] circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U cit.

[44] articoli 9,12 e 13 TUSG

[45] Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013

[46] Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 23/09/2015, n. 18828

[47] Art. 12 punto 2 TUSG

[48] l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958,  n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990),

[49] Cassazione Sesta Sezione civile sentenza n. 17192 del 4 maggio 2017 depositata in cancelleria il 12 luglio 2017.

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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