Sovvenzioni pubbliche: sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario

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In materia di concessione e  revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge.

La sentenza segnalata esamina il caso  in cui un ‘Amministrazione Pubblica, erogatrice di un finanziamento a favore di un consorzio agricolo, abbia richiesto la restituzione di parte del contributo, quale somma non utilizzata, oltre a una maggiorazione del 10% a titolo di sanzione per inadempimento.

La decisione ha affermato la carenza di giurisdizione del Tribunale Amministrativo, dettando i criteri di riparto della giurisdizione in materia  di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche.

Il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti , senza procedere ad alcuna valutazione discrezionale circa l’ an, il quid, e il quomodo dell’erogazione.

Inoltre, qualora  la controversia  riguardi la fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un provato inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dallo sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.

 In tale ipotesi, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo , come tale tutelabile dinanzi al Giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

 E’ configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo, solo qualora la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del  soggetto beneficiario.[Avv. Iride Pagano]

 

Sentenza collegata

611878-1.pdf 268kB

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Avv. Iride Pagano

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