Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla sua tardiva assunzione nei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria._Con sentenza n. 6348/2013 questo Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale pronunciandosi interlocutoriamente per i restanti capi di domanda._Discende, dunque, che il Collegio è chiamato allo stato a pronunciarsi sull’istanza di risarcimento dei danni di natura patrimoniale._Ebbene, al riguardo, giova rilevare che questo Tribunale ha già accertato che il ricorrente fu illegittimamente escluso dalla procedura concorsuale bandita per l’assunzione nella Polizia penitenziaria. _Con la domanda di risarcimento danni si fa valere, dunque, la responsabilità in cui incorre l’amministrazione quando, illegittimamente, omette di assumere il candidato ad un pubblico concorso, o vi provvede con ritardo._Nel caso di specie, non è dubitabile che l’Amministrazione penitenziaria fosse tenuta ad assumere il ricorrente, in forza del punteggio che questi aveva conseguito nel concorso riservato, e che il diniego a provvedere in tal senso sia illegittimo, giacché fondato su un presupposto erroneo._Si è trattato di una grave e manifesta illegittimità atteso l’esito degli accertamenti sanitari sul deficit psico fisico illegittimamente riferito all’odierno ricorrente._Il carattere manifesto della illegittimità, ad avviso del Collegio, deve ritenersi comprovata: a) dalla chiarezza del quadro normativo; b) dalla circostanza per cui, sul punto, non si è manifestato alcun contrasto in giurisprudenza, tale da poter esimere la p.a. da colpa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3262 del 2012); c) dall’assenza di spazi di discrezionalità nell’applicazione della previsione di legge._Né l’amministrazione può dedurre, ad esimente, di avere tempestivamente adempiuto all’ordinanza cautelare con cui questo Tribunale aveva sospeso l’atto di esclusione: l’elusione del provvedimento avrebbe, semmai, aggravato il danno risarcibile, mentre la tempestiva esecuzione si è rivelata comunque inadeguata ad assicurare al ricorrente l’assunzione nei tempi che la legge imponeva, come è emerso dalla istruttoria._Sono, dunque, integrati tutti gli estremi del fatto illecito: ponendo in essere un atto contrario alla legge, l’Amministrazione ha con colpa (conseguente alla erronea valutazione dell’idoneità fisica del ricorrente) cagionato un danno ingiusto, posto che il ricorrente è stato nominato agente ed immesso in ruolo con decorrenza 12.5.2001, anziché il 1.4.1998 (è necessario avere riguardo alla data di immissione nel ruolo, e non alla data di ammissione al corso di formazione, posto che, in ogni caso, il ricorrente era tenuto a frequentare quest’ultimo per un periodo di tempo pari a quello dei colleghi, sicché non vi è danno per il fatto che tale periodo sia stato posticipato). (sentenza numero 5489 del 23 maggio 2014 pronunciata dal Tar Lazio, Roma)
Sono integrati tutti gli estremi del fatto illecito: ponendo in essere un atto contrario alla legge, l’Amministrazione ha con colpa (conseguente alla erronea valutazione dell’idoneità fisica del ricorrente) cagionato un danno ingiusto
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