Società tra professionisti: diffusa la bozza del regolamento che recepisce le indicazioni del Consiglio di Stato

Redazione 05/02/13
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Anna Costagliola

Sembra essere in dirittura di arrivo il regolamento recante la disciplina attuativa delle società tra professionisti introdotte dalla legge di stabilità 2012. Deve ricordarsi, infatti, come l’art. 10 della L. 183/2012 abbia previsto la possibilità di costituire società tra professionisti (Stp), ovvero società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di attività professionali secondo i modelli societari già esistenti e regolati dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile, ricorrendo pertanto anche allo schema delle società di capitali.

Dopo aver tracciato i tratti generali di disciplina delle suddette società, l’art. 10 citato, al co. 10, rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la disciplina relativa all’esecuzione dell’incarico conferito dalla società da parte dei soci in possesso dei requisiti, alla scelta del professionista da parte dell’utente, all’incompatibilità e al rispetto del regime disciplinare dell’ordine. Sulla bozza di regolamento originariamente predisposta dal Ministero ha reso il proprio parere il Consiglio di Stato, il quale, pur esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva, in quanto il testo del provvedimento sviluppa in modo adeguato i principi affermati dalla normativa di livello legislativo, tuttavia non ha mancato di segnalare, con riferimento al contenuto di specifiche disposizioni, talune osservazioni miranti a correggere e ad integrare le relative previsioni.

Pertanto, alla luce delle indicazioni provenienti da Palazzo Spada, il Ministero ha provveduto a rivisitare il decreto di attuazione della disciplina delle Stp, prevedendo, ad esempio, allo scopo di tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente, che la società professionale, al fine di consentire a questi di effettuare la scelta relativa all’affidamento dell’esecuzione dell’incarico ad uno o più professionisti da lui indicati, debba consegnare al cliente l’elenco scritto non solo dei soci professionisti, ma anche dei soci con finalità di investimento. Tale adempimento, peraltro, rappresenta uno strumento ulteriore di verifica preventiva in ordine alla eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse. Il socio professionista, nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso, i nominativi dei sostituti e degli ausiliari devono essere comunicati al cliente che può eventualmente esprimere il proprio dissenso al riguardo.

Anche la disciplina delle incompatibilità è stata rivisitata, in ossequio all’invito del Consiglio di Stato a circoscrivere in maniera più puntuale i requisiti di moralità e onorabilità dei soci di capitale, provvedendo a meglio specificare altresì le ipotesi di condanna rilevanti ai fini della incompatibilità. L’ampio e indeterminato riferimento della precedente versione del regolamento a tutte le ipotesi di condanna (si intende, penale) sarebbe infatti stato idoneo a ricomprendere ogni fattispecie di illecito definitivamente accertato, compresi gli episodi isolati di gravità minore o risalenti nel tempo, o non collegati con l’oggetto della società. Allo stato, pertanto, il riformulato art. 6 prevede che non possono entrare nelle Stp come soci capitalisti coloro che hanno subito condanne penali per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; né può entrarvi come socio d’investimento il professionista che non è più iscritto all’albo per motivi disciplinari. Inoltre, tra i requisiti di onorabilità compare ora anche la mancata sottoposizione a misure di prevenzione personali o reali applicate anche in primo grado. Le incompatibilità previste per i soci capitalisti persone fisiche sono estese ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società che rivestano la qualità di socio per finalità di investimento di una società professionale.

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale, integrano una fattispecie di illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Infine, in merito al regime della responsabilità delle società cd. «multidisciplinari», le quali svolgono più di una attività professionale, il Consiglio di Stato aveva rilevato l’opportunità, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, di prevedere, accanto alla sottoposizione delle società al codice disciplinare dell’albo in cui sono iscritte, corrispondente alla loro attività «principale», anche l’applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l’esecuzione di indirizzi manifestati dalla società. In tale direzione, si prevede ora che «Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta».

Si attende ora che il regolamento, come riveduto e corretto, dopo la controfirma in via Arenula e la registrazione alla Corte dei conti, sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Occorre, tuttavia segnalare da ultimo come la recente legge di riforma dell’ordinamento forense (L. 247/2012) nel frattempo intervenuta conferisca apposita delega al Governo per regolamentare l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria, in considerazione della specialità della professione forense.

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