Società di comodo: definizione e caratteri

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Le cosiddette società di comodo sono società che il legislatore presume non siano operative e costituite a scopi elusivi.
A questi tipi di società, ai fini fiscali viene attribuito un reddito minimo determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti di determinati beni, con limitazioni all’utilizzo del credito Iva.
Le società non operative non comprendono quelle in perdita sistematica e dichiarazioni in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi.
La disciplina delle società non operative, o società di comodo (art.30 della legge n. 724/94) ha come fine il contrasto dell’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni, prima di altri i beni immobili che, in realtà, restano nella disponibilità dei soci o dei familiari.
La norma prevede l’imputazione di un reddito minimo determinato sulla base dei valori fiscalmente riconosciuti di determinati beni, mettendo anche rilevanti limitazioni all’utilizzo dei crediti Iva che possono risultare dalla dichiarazione.
Il DL 13.8.2011 n. 138, convertito Legge 14/9/2011 n. 148, ha previsto:
Una maggiorazione IRES del 10,5% per le società considerate non operative ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 724/94 (art. 2 co. 36-quinquies-36-novies), e la ricomprensione, tra le società non operative stesse, delle società e degli enti che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, oppure per due periodi d’imposta in perdita e per uno con un reddito dichiarato inferiore a quello minimo, calcolato su base presuntiva in base ai coefficienti (art. 2 co. 36-decies-36-duodecies).
Queste società sono state battezzate dalla prassi “società in perdita sistematica”.
La normativa sulle società di comodo si applica alle Società per azioni, Società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, Società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate, Società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

La natura giuridica delle società di comodo

Sono esclusi dalla disciplina delle società di comodo i soggetti che non rientrano tra quelli la natura giuridica dei quali è compresa nell’elencazione dell’articolo 30 comma 1 della L. 724/94.
Nonostante abbiano una natura giuridica idonea a determinare l’applicabilità della disciplina in questione, rientrano tra le cause di esclusione di disapplicazione.
Hanno avanzato apposita istanza di disapplicazione a norma del co. 4-bis della disposizione, accolta dall’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo le società e gli enti che non ricadono nell’elencazione (tassativa) dell’art. 30 comma 1 della Legge n. 724/94, quali:

Le società semplici;
Gli enti commerciali;
Gli enti non commerciali;
Le società consortili, cooperative e di mutua assicurazione;
Le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione.

Secondo la Circolare n. 25/E/2007, le società estere prive di stabile organizzazione sono comunque attratte nell’ambito applicativo della disciplina delle società di comodo.
Se esse si devono considerare residenti in base all’art. 73 co. 5-bis del DPR n. 917/86 (c.d. estrovestizione delle società).

Cause di esclusione

Le stesse esclusioni valgono per le società in perdita sistematica.
Cause di esclusione “automatica”
Le cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo sono contenute nell’art. 30 co. 1 ultimo periodo della L. 724/94.

Società tenute per legge a costituirsi in forma di società di capitali
Società che si trovano nel primo periodo d’imposta
Società in amministrazione straordinaria
Società quotate, controllate (anche indirettamente) da quotate o controllanti di quotate
Società esercenti pubblici servizi di trasporto
Società con numero di soci almeno pari a 50
Società con numero di dipendenti mai inferiore a 10 nel triennio di riferimento
Società in fallimento, liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo
Società con valore della produzione superiore all’attivo patrimoniale
Società partecipate da enti pubblici almeno per il 20%
Società congrue e coerenti in base agli studi di settore

Non rientrano, secondo l’Agenzia delle Entrate, nei casi di esclusione ex lege:
Le società che hanno affittato l’unica azienda posseduta., le società neocostituite per effetto di fusioni, scissioni o conferimenti - le quali continuano di fatto l’attività del “dante causa” – ovvero risultanti da operazioni di trasformazione;
Anche le società che operano nel settore dei trasporti pubblici solo indirettamente, in quanto detengono partecipazioni in imprese di trasporto pubblico;
Le società agricole che optano per la tassazione su base catastale ai sensi dell’art. 1 co. 1093 ss. della L. 296/2006.

Le cause di esclusione sono comuni alle società non operative e alle società in perdita sistematica per cui, se la società versa in una delle situazioni sopra indicate nel periodo d’imposta per il quale si presenta la dichiarazione, essa non è soggetta ad alcuna delle due discipline.
Cause di disapplicazione (società non operative)

È demandata ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate l’individuazione di ulteriori cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società non operative (art. 30 co. 4-ter L. 724/94).

In attuazione della disposizione è stato emanato il provv. 14.2.2008, successivamente integrato dal provvedimento 11/6/ 2012.

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