Soccorso istruttorio e avvalimento: sfera di efficacia sulle carenze documentali

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L’art. 83 (“Criteri di selezione e soccorso istruttorio”), comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 statuisce che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

Le irregolarità nella domanda

Siffatte disposizioni legislative sono di latitudine tale da far rientrare nell’ambito operativo del relativo istituto, ben al di là delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica in sé considerata.

L’applicazione del soccorso istruttorio

Nella peculiare vicenda in esame l’applicazione del soccorso istruttorio a favore della ricorrente, lungi dal poter risultare lesiva della par condicio tra i due concorrenti indicati, consente la riconduzione a stretto parametri di legalità che consente di rimediare alla distorsione posta a fondamento della violazione. Infatti, solo una più precisa cognizione di fonte documentale delle caratteristiche dei pregressi servizi imputabili all’A.T.I. potrebbe permettere di valutare – in primis, da parte dell’Amministrazione- la loro spendibilità o meno, anche sub specie di servizi equivalenti a quelli prescritti, ai fini dell’ ammissione alla procedura in esame.

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Avv. Biamonte Alessandro

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