Sisma 1990 e ius superveniens di cui all’art. 1 comma 665 della L 190 del 2014 (Finanziaria 2015). L’Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. VI (Tributaria), 16.9.2015 n. 18179.

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Con l’ordinanza n. 18179, depositata il 16 settembre 2015, la Cassazione è intervenuta nuovamente sulla querelle relativa alle tempestività o meno delle domande di rimborso da parte dei contribuenti che avevano versato per intero i tributi dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Il contribuente, assistito dall’avv. Giuseppe Gambuzza, ha proposto Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che, nel 2012, aveva accolto l’appello della Agenzia delle Entrate dichiarando il ricorrente decaduto dal diritto per tardività della domanda di rimborso. Con il primo dei quattro motivi di ricorso, il contribuente ha dedotto la Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 del C.P.C. in relazione all’art. 9, comma 17 della L. 289/2002 come successivamente modificato, nonché in relazione all’art. 21 del D. LGS 546 del 1992 e all’art. 38 del DpR 602 del 1973.

Il ricorrente ha precisato che la norma dell’art. 9, comma 17 della L. 289/2002, come da ultimo modificato dall’art. 36 bis della L. 31 del 2008, aveva stabilito: ”1. All’art. 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2008” e le parole : “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” ed ha dedotto che, avendo presentato domanda l’ultimo giorno utile, il 31.3.2008,  nessuna decadenza e/o prescrizione era maturata in suo danno.

La Corte di Cassazione con la Ordinanza 18179 del 16 settembre 2015 ha accolto il motivo di ricorso ed ha scritto: “Del tutto recentemente il legislatore è tornato sulla questione qui in esame e – evidentemente, al fine di risolvere i contrasti applicativi ed interpretativi determinate dalla discipline anteriormente emanate – ha prescritto che “I soggetti colpiti da Sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, … che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsti dall’art. 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, hanno diritto, …, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21 comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248” (art. 1 comma 665 della legge n. 190/2014).

Non resta che concludere che, per effetto di detta disposizione (innovativa e retroattivamente efficace), l’istanza del contribuente deve ritenersi sicuramente tempestiva, sicché la pronuncia impugnata deve essere sul punto cassata …”

La Corte ha ritenuto che la norma introdotta con la Finanziaria 2015, avente carattere innovativo ed efficacia retroattiva, ha definitivamente risolto i contrasti applicativi ed interpretativi delle norme precedentemente emanate dal legislatore con riferimento al tema del rimborso dei tributi pagati negli anni 1990-1992 dai contribuenti delle province interessate.

Gambuzza Giuseppe

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