Sinistro con veicolo non identificato: chi paga i danni del terzo trasportato?

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Il quesito posto all’attenzione della S.C. verte sulla facoltà del terzo trasportato su un veicolo coinvolto in un sinistro stradale di agire ai sensi dell’art. 141  Cod. Ass. sempre nei confronti dell’assicurazione del vettore – a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro e salvo il caso fortuito – ovvero soltanto nell’ipotesi in cui entrambi i veicoli risultino identificati ed assicurati per la r.c.a.

 

La vicenda processuale.

Tizio, che viaggiava come trasportato su un veicolo, subiva danni fisici a seguito di sinistro stradale con veicolo rimasto sconosciuto. Agiva pertanto in giudizio contro la Axa, compagnia del vettore, per vedersi risarcire tutti i danni subiti in conseguenza dell’incidente. La Axa, costituendosi in giudizio eccepiva il mancato rispetto da parte dell’attore dell’art. 148 cod. ass. e chiamava in causa la Reale Mutua Ass.ni quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, perchè quest’ultima fosse condannata a risarcire i danni subiti dall’attore (eccependo quindi in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva) e in subordine in manleva.

 

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Il giudizio veniva riunito con altro instaurato dal vettore contro la Axa ass.ni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel medesimo sinistro, ed il Giudice condannava la Axa ass.ni s.p.a.  al risarcimento dei danni subiti sia dal vettore sia dal terzo trasportato.

La Axa ass.ni s.p.a. interponeva appello in punto l’operatività dell’art. 141 Cod. Ass., ritenendo che la stessa fosse circoscritta ai casi in cui entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro fossero stati assicurati e quindi che fosse da escluderne l’applicabilità nel caso di specie, in cui il secondo veicolo era rimasto sconosciuto. L’appello veniva accolto.

La Cassazione è stata quindi chiamata a pronunciarsi sull’art. 141 Cod. Ass. e sulla tutela del terzo trasportato.

Gli Ermellini, partendo dal dato testuale della norma, affermano che il terzo trasportato ha facoltà di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro che lo ha visto coinvolto, a prescindere dal titolo del trasporto, dal suo rapporto con l’assicurazione, nonché dalla responsabilità del vettore, semplicemente allegando e dimostrando il fatto storico. Salvo caso fortuito e con l’eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del mezzo e salva la possibilità della compagnia di assicurazione di esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del responsabile.

La ratio della norma è quella di riconoscere particolare tutela al soggetto trasportato su veicolo che viene coinvolto in un incidente stradale, indipendentemente da ogni circostanza. Il legislatore ha sostanzialmente accordato una particolare tutela del trasportato, riconosciuto soggetto debole, fornendogli uno strumento di risarcimento del danno veloce –ossia la facoltà di esercitare un’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del vettore – e che di fatto copre un’ampia gamma di casi. Il legislatore ha pertanto voluto fornire una tutela rafforzata al trasportato al quale viene comunque garantita la facoltà di tutelare i propri interessi diversamente, ossia agendo contro il responsabile civile del danno.

In quest’ottica l’art. 141 Cod. Ass., anche se testualmente nulla dice sul punto, deve essere interpretato, prosegue la S.C., nel senso più favorevole al terzo trasportato, garantendone ampia applicazione. Dall’analisi del dato letterale della norma in oggetto, elementi essenziali per la sua applicazione sono semplicemente la sussistenza di un sinistro e di danni subiti dal soggetto trasportato che non siano dovuti a caso fortuito. Tenuto conto pertanto della ratio della norma e della posizione di particolare tutela riconosciuta al trasportato, non si può ignorare la scelta del legislatore di tutelare il trasportato quale soggetto debole, il quale potrà all’art. 141 Cod. Ass. anche nell’ipotesi in cui il sinistro stradale abbia visto coinvolto un veicolo non assicurato, oppure anche un veicolo rimasto sconosciuto.

Sentenza collegata

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