La Corte Suprema di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha chiarito che il terzo trasportato, vittima di un sinistro con coinvolgimento di un veicolo estero, può validamente esperire l’azione diretta in virtù di quanto disposto dall’art. 141 cod. ass. esclusivamente verso l’impresa assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, senza necessità di procedere nei confronti del responsabile civile proprietario del mezzo straniero, pure se quest’ultimo sia esclusivamente ritenuto responsabile del sinistro. L’azione diretta prescinde dall’accertamento della responsabilità del sinistro e non risulta limitata dalla nazionalità della targa del veicolo avverso. La disposizione presenta una finalità di tutela sociale, assicurando al passeggero un risarcimento efficace e tempestivo senza ritardi imputabili a complessità nell’identificazione del soggetto responsabile ovvero nella gestione dei rapporti tra compagnie assicuratrici estere. La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
Indice
- 1. Il principio del terzo trasportato
- 2. Motivazione e contrasto giurisprudenziale
- 3. Effetti pratici della decisione
- 4. Vicenda: il sinistro con un veicolo straniero
- 5. Highlights giuridici
- 6. Implicazioni per la quotidianità professionale dell’avvocato moderno
- 7. Principio di diritto
- 8. Conclusione
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1. Il principio del terzo trasportato
La pronuncia ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cioè che il terzo trasportato coinvolto in un incidente ha diritto di ottenere il risarcimento del danno subito direttamente dall’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava, a prescindere dalla nazionalità della targa del veicolo medesimo. La ratio legis di tutela siffatta è quella di garantire una protezione efficace e celere in favore del soggetto più debole, il passeggero, senza ritardi che provengono dall’accertamento delle responsabilità tra conducenti. Il pronunciamento si sofferma sulla fondamentale distinzione tra il caso fortuito e la responsabilità del conducente del mezzo antagonista, rimarcando che la condotta colposa del terzo non rientra nella nozione di caso fortuito che esclude la responsabilità diretta della compagnia assicuratrice del veicolo trasportante. La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.
Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale
Questo manuale si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare i lineamenti giuridici della materia comunemente definita “infortunistica” – proponendo una guida pratica dedicata all’attività di raccolta e predisposizione della documentazione necessaria a giustificare le richieste risarcitorie alla compagnia – e, dall’altro, di fornire valide e utili indicazioni per una corretta gestione della trattativa stragiudiziale. Il volume propone soluzioni operative con consigli pratici riguardanti la gestione dei rapporti con i clienti e i collaboratori esterni. Completano il volume un glossario dei termini tecnici più importanti, una selezione della normativa vigente e tutti i riferimenti utili delle compagnie di assicurazione operanti in Italia. Massimo QuezelConsulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).Francesco CarraroAvvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana – Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).
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2. Motivazione e contrasto giurisprudenziale
La Corte di legittimità evidenzia come precedenti decisioni avessero originato un contrasto ermeneutico sull’operatività dell’art. 141 nell’ipotesi ove il sinistro fosse esclusivamente imputabile al mezzo con targa straniera. Detto contrasto è stato risolto dalla Cassazione a Sezioni Unite tramite la sentenza n. 35318/2022, che ha affermato la piena ammissibilità dell’azione diretta ex art. 141 pure se il veicolo contrario è estero.
3. Effetti pratici della decisione
Per il terzo trasportato, vittima del sinistro, si elimina in tal modo il rischio del ritardo nella liquidazione del danno a causa di complicazioni derivanti da rapporti internazionali ovvero convenzioni tra assicuratori esteri. La tutela sociale del passeggero prevale, per l’effetto, sulla complessità dei rapporti di responsabilità e assicurativi.
4. Vicenda: il sinistro con un veicolo straniero
Il giudizio origina da un sinistro stradale verificatosi nel 2004, ove una persona a bordo di un veicolo italiano assicurato presso una compagnia italiana riportava lesioni a seguito dell’urto con un’autovettura Volkswagen Passat assicurata presso un’impresa straniera. Il ricorso nasce dal rigetto dell’azione di risarcimento diretta esperita verso l’assicuratore del veicolo italiano, sulla base della presunta inesistenza di legittimazione passiva in tali fattispecie. La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva negato l’ammissibilità dell’azione diretta ex art. 141 verso l’impresa assicuratrice italiana quando l’altro veicolo coinvolto era estero e considerato responsabile unico del sinistro.
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5. Highlights giuridici
- L’art. 141 cod. ass. non opera distinzioni sulla base della nazionalità delle targhe dei veicoli coinvolti.
- L’azione diretta del terzo trasportato prescinde dall’accertamento della responsabilità dei conducenti, salvo che nel caso fortuito.
- La nozione di caso fortuito esclude solo eventi estranei alla circolazione, non la colpa del conducente del veicolo antagonista.
- La tutela del passeggero punta a garantire un risarcimento veloce e sicuro, evitando che l’azione sia inibita da questioni di legittimazione o di complessità tra assicuratori esteri.
6. Implicazioni per la quotidianità professionale dell’avvocato moderno
Per il difensore, la pronuncia offre chiarimenti essenziali per l’azione risarcitoria nei sinistri stradali con veicoli esteri, determinando che:
- L’azione ex art. 141 cod. ass. può essere proposta direttamente contro l’impresa assicurativa del veicolo trasportante, autonomamente dalla nazionalità o dall’assicurazione degli ulteriori veicoli coinvolti.
- È fondamentale documentare il danno subito dal terzo trasportato senza necessità di comprovare la colpa o responsabilità del conducente del veicolo contrario.
- La decisione riduce drasticamente i rischi di inammissibilità per difetti di legittimazione passiva ovvero per rapporti assicurativi internazionali complessi.
- Pur riconoscendo il diritto di agire finanche avverso il responsabile civile, l’opzione dell’azione diretta costituisce uno strumento rapido ed efficace per la tutela della vittima.
7. Principio di diritto
L’azione diretta del terzo trasportato, ai sensi dell’art. 141 del codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005) ha per oggetto il risarcimento del danno subito a prescindere dalla responsabilità o corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il limite del caso fortuito, che afferisce ad eventi estranei alla circolazione medesima. La tutela garantita dalla norma si estende pure ai sinistri provocati da veicoli immatricolati all’estero, risultando irrilevante a fini di legittimazione passiva la nazionalità della targa ovvero dell’impresa assicurativa del veicolo antagonista. In tal modo, si assegna una tutela diretta e veloce al soggetto più vulnerabile, il passeggero, facendo gravare il rischio della causa sulla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale il terzo viaggiava.
8. Conclusione
La pronuncia in disamina della Corte Suprema di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per il diritto assicurativo e la responsabilità civile da circolazione, convalidando e rafforzando il diritto del terzo trasportato al risarcimento diretto dall’impresa assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, pure in ipotesi di sinistro con veicolo straniero. La tutela sociale e la rapidità di risarcimento restano i principi guida della norma, garantendo al soggetto vulnerabile una protezione effettiva e senza incertezze procedurali.
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